Plastica sulle scale e sicurezza lavoro

 

Un condominio che amministro ha, ormai da tempo immemorabile, sicuramente prima della mia nomina, installato, lungo tutte le pareti delle scale e dei ballatoi, della plastica dell'altezza di 1,70 cm.
Alcuni condomini ritengono obbligatorio eliminare detta plastica secondo la legge 626. Ciò premesso, nel caso affermativo o negativo, a quale disposizione di legge bisogna fare riferimento?
Giancarlo Giaccone tessera rna 1471

 

Occorre innanzitutto chiarire che la il dlgs 626/1994 riguarda la sicurezza lavoro e coinvolge il condominio solo quando esistono dipendenti (per esempio il portiere). Detto ciò non abbiamo potuto rintracciare né nella n. 626/1994 né nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), direttamente collegato,  alcuna disposizione che direttamente faccia riferimento alle coperture in materiale plastico ai fini della sicurezza dei luoghi di lavoro. Resta il fatto che se il materiale fosse di facile infiammabilità o infiammato cagionasse fumi intossicanti, può darsi che in effetti sia “fuori norma”, ma questa valutazione rientra nelle competenze di un tecnico specializzato.