Per il giardino a uso esclusivo conta il rogito, non la convenzione comunale

 

 

Ho acquistato un appartamento in un complesso di edilizia convenzionata, concesso in diritto di superficie con convenzione stipulata tra il Comune e l'impresa. L’impresa concessionaria ha attribuito agli alloggi del piano terreno, una parte del giardino condominiale ad uso esclusivo e pertinenziale. In base all'art. 31 comma 45 legge 448 del 23/12/98, il Comune ha ora  proposto ai proprietari degli alloggi la cessione in proprietà delle aree in diritto di superficie. Il prezzo è calcolato in base ai millesimi che per gli alloggi del piano terreno non tengono conto dei giardini in uso esclusivo. Poichè la nuova convenzione per l'acquisto del terreno " annulla e sostituisce quella precedente ", i giardini in uso esclusivo e pertinenziale rimangono in uso ai condomini del piano terra oppure ridivengono proprietà di tutti?  Enrico P.

 

Correttamente il comune non tien conto dei giardini, in quanto, come ci sembra di capire,  la convenzione non se ne occupa: quindi il fatto che sia sostituita da un’altra convenzione non cambia nulla a proposito. Poiché la vendita dal costruttore al privato è avvenuta con atto notarile trascritto in cui l’impresa avrà senz’altro riportato il diritto d’uso dei condomini del pian terreno, la nuova convenzione non può incidere sui diritti acquisiti (che sarebbero ancorvpiù “blindati” se fossero ultraventannali, con conseguente usucapione).