Per il comodato elusivo valgono le regole sulla locazione

 

Oggetto: contratto di comodato.

Una mia nuora ha un contratto di comodato eseguito nel mese di ottobre dell’anno 1999 relativo a un immobile con inizio dal 1 novembre 1999 e con la durata indeterminata salvo disdetta da comunicarsi da una delle due parti con un mese di anticipo in conformità agli articoli 1803 1812 CC.

Il contratto è firmato dalle parti comodante e comandatario.

A parte viene stabilito dal comodante a non dare disdetta di quattro anni in quattro anni a condizione che vengano rispettati gli impegni previsti fra le parti come detto in una scritta privata e cioè il pagamento da parte della comandataria di un versamento mensile al comodante senza interruzione alcuna.

 

Si domanda se il contratto in parola può essere rescisso da parte del comandatario anche quando nell’arco di del tempo trascorso è stato correttamente mantenuto con i regolari versamenti mensili stabiliti e se così continuando anche nel caso di eventuali subentri da parte di altri nominativi comandatari, o se viceversa ha solo valore di continuazione con lo stesso originario comodante che ha firmato il contratto. Francesco Franceschi (Lucca)

 

Il contratto in essere ha tutte le caratteristiche di tentativo di eludere le norme esistenti sulle locazioni. Infatti il comodato è gratuito, salvo la semplice possibilità di mettere a carico del comodatario le semplici spese giustificate e non un canone mensile.

Pertanto il comodatario ha la facoltà di far ricondurre il contratto in essere in locazione ai sensi della legge n. 431 del 1998, con durata di quattro anni più quattro di rinnovo automatico e procedure di liberazione dei locali previste. La scrittura privata sottoscritta non fa che riconfermare tale suo diritto.