Per estinguere la servitù occorre assenso unanime

 

In un condominio da me amministrato accade che un condomino proprietario di un bar chieda all'Assemblea il diritto di edificare su un area antistante i suoi locali un opera "provvisoria" per otto mesi l'anno, confinata con pareti, finalizzata all'ampliamento della superficie di somministrazione. Tale area in base agli atti di compravendita ed al regolamento condominiale contrattuale è di proprietà comune tra il bar e gli altri negozi prospicienti la stessa ed è gravata da servitù di passo pedonale a favore di tutti gli altri condomini. Per l'opera suddetta il condomino riuscirebbe ad ottenere le autorizzazioni sanitarie e comunali ma non il favore dell'Assemblea. Può il condomino, vista la servitù di passo pedonale e visto il fatto che su tale area non potranno più transitare gli altri condomini, realizzare l'opera senza il preventivo assenso all'unanimità dell'Assemblea?

 

 

La risposta è no, se non c’è l’unanime assenso dell’Assemblea, ai sensi del secondo comma dell’articolo 1067 del codice civile.