Passaggio di consegne e responsabilità nuovo amministratore

 

L'assemblea straordinaria ha nominato un nuovo amministratore concedendo all'uscente tempo fino a chiusura dell'esercizio finanziario per redigere il consuntivo ed effettuare il passaggio di consegne. ad oggi dopo oltre un mese dal termine dell'esercizio il passaggio delle consegne deve essere ancora eseguito. in questo lasso di tempo chi è responsabile per il condominio? FNA RTV 1403

 

Non ci è davvero chiaro che cosa lei intenda con “passaggio di consegne”, mentre ci sembra assodato che l’amministratore uscente abbia redatto il consuntivo. Supponiamo che esso consista nella consegna della documentazione necessaria per poter eseguire l’attività. Se così è, la delibera assembleare avrebbe stabilito, in deroga alle normali procedure, che amministratore resta nel frattempo quello uscente. Avrebbe comunque dato mandato al subentrante di attivarsi per recuperare la documentazione con tutta la diligenza possibile, onde poter assumere il mandato. Pertanto nel frattempo si configurerebbero due diverse responsabilità in capo a due persone differenti.

In caso di mancata consegna della documentazione è possibile che il condominio (o anche un solo condomino) decida di far causa all’amministratore uscente, anche chiedendo eventuali danni e che incarichi qualcuno (anche l’amministratore subentrante), di promuoverla. Oppure, con una nuova delibera (se il subentrante accetta, cosa non consigliabile per il professionista) lo si può nominare sin da subito nuovo amministratore: in tal caso non sarebbe indispensabile, ma comunque consigliabile, conferirgli espressamente la rappresentanza giudiziale.

 

Il fabbricato di cui parla il lettore è, a tutti gli effetti, un condominio, benché quasi tutti gli appartamenti siano di proprietà pubblica. Occorre valutare a chi sia realmente intestata la polizza assicurativa.

Se essa è intestata al condominio del quale l’Aler è gestore, ovviamente il lettore beneficerà del rimborso in proporzione alla sua quota. Se invece la polizza fosse “personale” dell’Aler o comunque della proprietà pubblica, altrettanto ovviamente non spetterebbe alcun risarcimento al lettore stesso. A tal fine può essere utile anche controllare se il lettore ha pagato o meno in passato la sua rata percentuale dei costi della polizza stessa.

Se così è accaduto, potrà portare prova del suo diritto alla relativa indennità, al di là del fatto formale dell’intestazione della polizza.