Parcheggi pertinenziali in condominio e risarcimento danni

 

Il costruttore/venditore di un edificio condominiale, il quale, in violazione della Legge 765/1967, si sia riservato il diritto di uso delle aree destinate a parcheggio e, nonostante il diverso progetto originario, le abbia trasformate in magazzini, depositi o altro - prima di dare corso al frazionamento dell’edificio - non può essere condannato al ripristino della situazione prevista nel progetto originario e a  demolire i magazzini e i depositi, ma solo al risarcimento dei danni. Questo, in sintesi, il contenuto della sentenza della Cassazione 7 maggio 2008, numero 11.202.

Nel caso esaminato dalla Corte, alcuni condomini avevano convenuto in giudizio il costruttore/venditore dello stabile condominiale che, con espresso patto notarile, li aveva esclusi dall’utilizzo delle aree condominiali a parcheggio. Tra l’altro, tali aree erano state realizzate in misura inferiore a quella del progetto approvato dai competenti organi comunali e comunque in misura inferiore agli standard relativi al rapporto volume costruito/parcheggi, di cui alla Legge 765/1967. I condomini chiedevano, dunque, al Tribunale di accertare il loro diritto di uso sulle aree previste legislativamente a parcheggio e la condanna della società venditrice al ripristino della situazione prevista nel progetto approvato, mediante demolizione dei magazzini e dei depositi realizzati. La venditrice si opponeva però alla richiesta, eccependo che gli acquirenti avevano accettato - nei rispettivi atti di acquisto - il patto con il quale l’uso delle parti a parcheggio era riservato alla venditrice e che in ogni caso le aree risultavano ormai trasformate in depositi e magazzini.

Il Tribunale, accogliendo la domanda dei condomini, dichiarava la nullità delle clausole contenute nei contratti di vendita delle singole unità immobiliari, relative alla esclusione del diritto di uso delle aree vincolate per legge a parcheggio. Dopo la rimessione della causa in istruttoria e l’espletamento di una perizia - volta ad accertare se fosse possibile recuperare lo spazio a parcheggio previsto nel progetto approvato, attraverso la demolizione – il Tribunale definiva il giudizio condannando la società convenuta al ripristino delle aree a parcheggio, oltre al risarcimento dei danni. La decisione del Tribunale veniva successivamente confermata dalla Corte di Appello.

Di diverso avviso è stata invece la sentenza della Cassazione 11.202/2008, che ha riconosciuto ai condomini il solo diritto al risarcimento danni.

Secondo la Corte - che si è tra l’altro riportata a un suo precedente orientamento, (Cassazione 18 aprile 2003, numero 6.239 e Cassazione 22 febbraio 2006, numero 3.961) - in tema di disciplina legale delle aree destinate a parcheggio, interne o circostanti ai fabbricati di nuova costruzione, ove lo spazio da adibire a parcheggio, pur previsto nel progetto autorizzato, non sia stato riservato in corso di costruzione e sia stato impiegato per realizzarvi manufatti od opere di altra natura, possono ravvisarsi - a carico del costruttore - esclusivamente responsabilità di natura amministrativa ed eventualmente penale. Non possono invece individuarsi responsabilità d'ordine privatistico, oneri di ripristino dello status quo. In tale ipotesi, infatti, il bene soggetto ex lege al vincolo pertinenziale a parcheggio non è mai venuto ad esistenza e il contratto di trasferimento delle unità immobiliari non ha avuto ad oggetto alcuna porzione di esso. In particolare, non è legittimo accordare all’acquirente la tutela ripristinatoria di un rapporto giuridico mai venuto ad esistenza, ma semmai solo una tutela risarcitoria, in ragione del campo applicativo degli artt. 871 e 872  Codice Civile. Si tenga presente che, per l’articolo 872, ultimo comma, Codice Civile “colui che per effetto della violazione ha subito danno deve essere risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino quando si tratta di violazione delle norme contenute nella sezione seguente o da questa richiamata”.

E, dunque si legge, nella motivazione dei giudici di legittimità, che a seguito dell’accertamento in punto di fatto che l’area scoperta destinata a parcheggio - che secondo il progetto originario era di mq 445,79 - era stata invece realizzata per mq 424,53, in quanto parte di tale area (per mq 21,26) era stata illecitamente destinata dalla parte venditrice ad altri usi (magazzini – depositi), agli acquirenti delle singole unità abitative poteva essere riconosciuto solo il diritto al risarcimento del danno e non anche alla riduzione in pristino, per la realizzazione ex novo dello spazio da destinare a parcheggio. 

 

Matteo Rezzonico

www.studiolegalerezzonico.it