La parabolica non è obbligatoria

 

Gradirei il vostro parere relativo a un’innovazione  desiderata dalla maggioranza dei condomini del condominio dove abito (92% favorevoli, 8% contrari) e precisamente l’istallazione di antenna parabolica centralizzata , in sostituzione dell’attuale antenna normale  pure centralizzata e perfettamente funzionante.

 

Ritenendo io che tale istallazione debba ritenersi “spesa voluttuaria” ho opposto rifiuto non all’istallazione, ma al pagamento della quota addebitatami. Tuttavia, dopo aver letto l’articolo pubblicato su Club 3 Dicembre 2005 pag X dello speciale sul condominio, ho iniziato ad avere dubbi sulla correttezza del mio comportamento.

In fatti, la vostra citazione “La legge prevede delle eccezioni per l’istallazione di paraboliche…” mi ha messo in crisi.

Come mi devo comportare? Pietro Gobbi (Chiasso – Torino)

 

 

Nell’articolo parlavamo di eccezioni alla regola che per le innovazioni voluttuarie occorre il voto della maggioranza dei condomini più 2/3 delle quote. Infatti le legge e 66/2001 nell’articolo 2-bis comma 13 dà alle antenne paraboliche un trattamento di favore. Si afferma: Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell'articolo 1120, primo comma, del codice civile. Per l'approvazione delle relative deliberazioni si applica l'articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice (cioè basta il voto favorevole di un terzo dei condomini con un terzo dei millesimi). In seguito a questo comma si è aperto un dibattito sul significato della definizione “innovazioni necessarie” (infatti l’articolo 1120 parla di innovazioni dirette al miglioramento, non di innovazioni necessarie). C’è chi ha affermato in effetti che dato che queste innovazioni erano tali, nessuno poteva sottrarsi alla spesa.

Questa tesi non è però ancora sostenuta da nessuna sentenza di Cassazione. Perciò ne preferiamo un’altra. Se il condominio è di nuova costruzione e si installa direttamente un’antenna satellitare per tutti, tutti sono costretti a connettersi. Invece se un’antenna televisiva comune esiste già, oppure esistono già paraboliche singole, nessuno è costretto a connettersi alla parabolica condominiale e a pagare le relative spese, anche se la decisione di mettere il “padellone” è stata presa in assemblea e anche se lui ha votato a favore. Ci pare infatti eccessivo che gli italiani siano costretti ad aggiornarsi tecnologicamente sulla base di una decisione presa da pochi in un assemblea.

L’esperienza insegna, comunque, che le interpretazioni della legge “vincenti” non sono sempre tali in base a una rigorosa lettura delle norme, ma a rapporti di forza politici ed economici che si creano volta per volta. Quindi non ci stupiremmo troppo se la realtà ci desse torto. Dopotutto, la legge stessa stabilisce che, prima o poi, le trasmissioni potranno essere realizzate solo con le nuova tecnologie (per esempio il cosiddetto “digitale terrestre), e quindi andrebbero "favoriti lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite