La detrazione del 55% vale solo per l’acqua calda ad uso sanitario

 

Secondo l’Agenzia delle Entrate, non può essere riconosciuta la detrazione d’imposta del 55% per l’intero costo sostenuto da chi sostituisce il vecchio impianto di riscaldamento con pannelli solari, con un nuovo impianto, sempre a pannelli solari, che – oltre al riscaldamento invernale – permette la produzione di acqua fredda per la climatizzazione estiva.

 

Questo in sintesi il contenuto della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 299/E del 14 luglio 2008.

 

Di seguito si riporta il testo della Risoluzione:

<< Oggetto:

Istanza di   Interpello  -ART.11,  legge  27  luglio  2000,  n.212.  Risparmio energetico art. 1, comma 346, legge n. 296 del 2006(Documento in fase di trattamento redazionale.)

 

Con l'interpello   specificato   in   oggetto,  concernente  l'interpretazione dell'art. 1 comma 346 della L. n. 296 del 2006, e' stato esposto il seguente 

                                                                              

                             QUESITO                                         

                                                                             

                                                                             

L'istante intende   realizzare,   su   un   edificio  esistente  destinato  ad opificio, un  impianto  di  SOLAR  COOLING,  cioe' un impianto che permette di generare acqua  fredda  per  la  climatizzazione  estiva  a partire dall'acqua calda prodotta  da  pannelli  solari.  Tale  impianto puo' funzionare anche in inverno utilizzando  l'acqua  calda  dei pannelli solari per l'integrazione al riscaldamento invernale.  I  pannelli  solari integrano anche il riscaldamento annuale dell'acqua calda ad uso sanitario.                                    

L'istante segnala   che   per  la  realizzazione  dell'impianto  in  questione occorrono i    seguenti    componenti/macchinari:   pannelli   solari,   torre evaporativa, gruppo   ad   assorbimento   a  bromuro  di  litio,  caldaia  per l'integrazione e chiller per l'integrazione.                                 

Inoltre, nell'istanza    si   fa   riferimento   anche   alle   tubazioni   di collegamento, ai  collettori,  all'isolamento,  ai  bollitori,  agli organi di controllo e    comando,    alle    centraline,    etc.   e   ad   ogni   altro organo/accessorio/componente per      collegare     all'impianto     esistente l'integrazione con solar cooling.                                            

                                                                              

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

                                                                             

                                                                              

L'istante prospetta   incertezze   in   merito   alle   spese   effettivamente agevolabili, con  particolare  riferimento  ai macchinari indicati nell'elenco di cui  sopra,  sostenendo che la detrazione dovrebbe spettare quanto meno per la caldaia  ed  i  pannelli  solari,  ma  che le procedure di riqualificazione energetica riguardano anche la climatizzazione invernale.                    

Nel caso  in  oggetto  viene  asserito  che  l'impianto,  nel  suo complesso, permette l'integrazione   energetica   invernale   con   fonte  rinnovabile  e riguarda anche  la  sostituzione  di impianti di climatizzazione invernale con la possibilita'  di  ottenere  una  riduzione  del fabbisogno estivo, anche se quest'ultimo non e' normato.                                                 

Alla luce  di  tali  considerazioni  l'istante  ritiene di poter installare i pannelli solari,   per   realizzare  l'impianto  di  cui  sopra,  portando  in detrazione il  55  per  cento  delle spese sostenute nei modi, nei tempi e nei limiti dettati  dal  comma  346  della  legge  27  dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007),  nonche'  in  base alle modifiche introdotte dalla legge 24 dicembre 2007   n.   244  (legge  finanziaria  del  2008).                    

L'istante ritiene  altresi'  di  poter  installare  tutti gli altri componenti elencati sopra  (sempre  per  la realizzazione dello stesso impianto) portando in detrazione  il  55  per  cento  delle spese sostenute nei modi, nei tempi e nei limiti  dettati  dal  comma 347 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007),  come  modificato  dalla  legge  24  dicembre  2007  n. 244 (legge finanziaria del 2008).                                                

                                                                              

                                                                             

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

                                                                              

                                                                             

L'articolo 1,  commi  344,  345,  346  e 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha  introdotto  una  detrazione  dall'imposta  sul  reddito delle persone fisiche pari  al  55  %  delle  spese  sostenute  nel  2007, ed effettivamente rimaste a  carico  del  contribuente,  per  gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.                                          

Con l'articolo  1,  comma  20,  della  legge  24  dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)  la  predetta agevolazione e' stata prorogata al 31 dicembre 2010 ed  estesa  alle  spese  sostenute  per  la  sostituzione  di impianti di climatizzazione invernale  con  pompe  di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia (comma 286).                                     

L'art. 1   comma   349,   della   legge   296   del   2006   ha  disposto  la regolamentazione di  dettaglio  della  materia  attraverso  l'emanazione di un decreto del  Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze,  di  concerto  con il Ministro dello  Sviluppo  economico,  intervenuto  in  data  19 febbraio 2007, successivamente modificato in data 7 aprile 2008.                             

 Si fa  presente  che, ai sensi dell'art. 1, comma 20, della legge finanziaria 2008, l'agevolazione   e'  applicabile  anche  alle  spese  sostenute  per  la sostituzione intera  o  parziale  di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009.                        

La detraibilita'   delle   spese   relative   a   quest'ultima  tipologia  di intervento e'  peraltro  subordinata  all'emanazione  di uno specifico decreto attuativo (comma   21,  legge  finanziaria  2008)  che  non  e'  ancora  stato adottato. Considerata  la  genericita'  della  formulazione  della  norma,  si ritiene che,   in   attesa  delle  disposizioni  che  definiscano  la  portata dell'agevolazione, non  sia  possibile in via interpretativa individuare quali impianti di climatizzazione possano rientrare nella previsione agevolativa.  

In relazione  al  quesito  posto  occorre fare riferimento ai commi 346 e 347 dell'art. 1   della   legge   finanziaria   per   l'anno   2007   concernenti, rispettivamente, l'installazione  dei  pannelli solari e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.                                       

Per quanto  concerne  i  pannelli  solari, l'agevolazione spetta a condizione che gli  stessi  siano  destinati  alla  produzione  di  acqua  calda  per uso sanitario e  rispondano  alle caratteristiche tecniche indicate nel decreto di attuazione.                                                                  

In tale  ipotesi,  rientrano  tra  le spese agevolabili, ai sensi dell'art. 3 del medesimo   decreto:   la   fornitura   e   posa   in  opera  di  tutte  le apparecchiature termiche,  meccaniche,  elettriche  ed  elettroniche,  nonche' delle opere  idrauliche  e  murarie  necessarie  per la realizzazione a regola d'arte di  impianti  solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianto di riscaldamento.                               

Per quanto  riguarda  invece  gli  interventi  di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale,   la   detrazione   spetta   a  condizione  che  la sostituzione, integrale  o  parziale,  dell'impianto  esistente sia effettuata con impianti  dotati  di  caldaie  a  condensazione  e  contestuale  messa  in distribuzione, o  con  impianti  di  climatizzazione invernale dotati di pompe di calore  ad  alta  efficienza  o  con  impianti geotermici a bassa entalpia.

Pertanto, a   parere   della  scrivente,  l'interpellante  non  potra'  godere dell'agevolazione fiscale  della  detrazione dall'imposta lorda pari al 55% in relazione all'intervento complessivo realizzato.                             

L'istante potra'   eventualmente   fruire   del  beneficio,  entro  i  limiti previsti dalla   norma,   soltanto   in   relazione  alle  spese  direttamente ricollegabili all'installazione   di   pannelli   solari   utilizzati  per  la produzione di  acqua  calda  ed  aventi  le  caratteristiche  individuate  dal richiamato Decreto del 19 febbraio 2007.                                      

La presente  risposta,  sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale  della  Campania,  viene  resa  dalla  scrivente  ai sensi dell'articolo 4,  comma  1,  ultimo periodo del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.