Manovra bis: effetti sugli “sconti” del 36-41% e sulla fatturazione delle imprese

 

Aumentano le complicazioni sulla detrazione sul recupero

                                                                            

Il decreto Bersani-Visco (la legge 4/8/2006, n. 248, detta anche “manovra Prodi bis”) si trascina dietro, insieme ai mutamenti dell’imposizione fiscali, diversi nuovi adempimenti burocratici, il cui fine è la lotta contro l’evasione e il lavoro nero in edilizia, ma i cui effetti comportano inevitabilmente nuovi adempimenti e costi, spesso difficili da sopportare per le imprese edili e per i loro committenti. Sull’argomento si sono espresse anche due circolari dell’Ance: la prima (n. 71 del 04/08/2006, con nota di integrazione datata 23 agosto n. 3687), dedicata essenzialmente agli adempimenti contributivi e di sicurezza sul lavoro, la seconda, (n. 72 del 25/08/2006) volta soprattutto agli aspetti fiscali.

Detrazione sul recupero: costo mano d’opera in fattura. Dal 4 luglio è divenuta condizione per godere della detrazione del 41-36% sulle opere eseguite su fabbricati abitativi, il fatto che in fattura sia riportato il costo della mano d’opera. La disposizione si applica quanto coinvolte nei lavori sono imprese edili con dipendenti (e non, evidentemente, agli artigiani che lavorano in proprio).

Sarà, probabilmente, foriera di numerosi problemi pratici, soprattutto in capo alle ditte. Vi è, prima di tutto, l’incrocio con un’altra norma del decreto Bersani-Visco: quella che impone alle imprese appaltatrici di fatturare con Iva anche i lavori eseguiti dalle subappaltatrici (le quali fattureranno senza). Resta quindi un dubbio: il costo della manodopera da evidenziare in fattura è solo quello di chi ha l’appalto oppure , con le conseguenti difficoltà di recupero i dati necessari, anche quello del subappaltatore? Va poi aggiunto che spesso le imprese lavorano su diversi cantieri in contemporanea, con spostamenti del personale da uno all’altro (anche nel corso di una giornata). La contabilizzazione necessaria stimare il costo della manodopera giorno per giorno, magari rendendolo congruo con le dichiarazioni delle presenze in ciascun cantiere, non è cosa da poco.

“Ma il paradosso”, afferma Giancarlo Pavan, vicepresidente dell’Ance e responsabile per i problemi fiscali, “è il fatto che si tratta di una norma inutile, che reca solo costi e adempimenti per le imprese, senza avere per questo reale efficacia. E’ infatti ben poco probabile che si possano incrociare i controlli fiscali sulle singole fatture con quelli del Ministero del lavoro su la mano d’opera in nero”.

Versamenti Iva: provvede l’appaltatore. Il versamento dell’Iva non sarà più eseguito dal subappaltatore, ma direttamente dall’appaltatore, il quale quindi è tenuto non solo al pagamento, ma anche al pagamento dell’imposta. Il tutto purchè l’Unione Europea dia il suo assenso a questa misura (cosa probabile, secondo l’Ance, se non altro perché essa è già in vigore in Austria).

La circolare Ance n. 71 spiega così il meccanismo: nella fattura del subappaltatore va fatta senza addebito Iva e riporterà la norma di esenzione; l’appaltatore integra la fattura ricevuta, con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta dovuta, con i connessi obblighi formali di registrazione della stessa, da effettuare sia nel registro dei corrispettivi, sia in quello degli acquisti .

La legge di conversione, per evitare il fatto che il subappaltatore rischi di trovarsi con crediti Iva difficili da compensare, consente oltre alla richiesta di rimborso annuale anche la possibilità di effettuare la compensazione infrannuale tra diverse imposte e contributi. Inoltre le imprese che eseguono soprattutto subappalti (80% o più del volume di affari), vedono quasi raddoppiato il tetto annuale di compensazione permesso (da 516.456,90 a 1.000.000 di euro). “Niente da obiettare”, afferma Pavan, “se fossimo in un Paese in cui il rimborso Iva è una certezza, e non un’attesa infinita. Inoltre ci si deve spiegare come sia possibile stabilire che una ditta si dedichi soprattutto al subappalto: con che criteri è possibile, infatti, determinarlo?”.