Con il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311

 

Maggioranze condominiali e risparmio energetico: cambia la legge

 

Il decreto legislativo che ha modificato il codice dell’energia ha anche “ritoccato” la legge n. 10/91 e, in particolare il comma 2 dell’articolo 26. Queste le novità:

 

a)      Si fa riferimento più genericamente all’articolo 1 (e non più all’articolo 8 che dà un elenco di interventi);

b)      Si parla di interventi “individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica”. Ora, la certificazione energetica si dà a intervento concluso. La definizione “diagnosi energetica” è diversa. Il. Dlgs n. 192/2005 (codice dell’energia), la vede come uno studio che fotografia dello stato di fatto e suggerisce gli interventi atti ad ottenere un maggiore risparmio. Pertanto la diagnosi energetica si fa prima dell’intervento. Quindi “attestato di certificazione energetica o diagnosi energetica” significa che gli interventi con le maggioranze ridotte possono essere individuati prima di eseguirli, oppure accertati in seguito, dopo averli eseguiti, indifferentemente. Interessanti le conseguenze se si ricorre alla certificazione energetica “a posteriori”. Ci si può chiedere: se la certificazione non si riesce ad ottenere, le relative decisioni assunte a maggioranza semplificata sono impugnabili in giudizio, anche se è trascorso più di un mese da quando sono state assunte? Oppure il termine di 30 giorni per l’impugnazione decorre da quando si è avuto notizia che la certificazione energetica non si riesce a conseguire? Dubbi potrebbero sorgere anche nel caso in cui la diagnosi energetica ci sia, ma poi le opere non riescano a conseguire la certificazione.

 

c)      Si chiarisce che le decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali (501 millesimi). Ciò riconferma l’orientamento giurisprudenziale consolidato.

 

 

Legge n. 10/91

Art. 26. Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti.

1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all'art. 1 in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui agli articoli 31 e 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457. L'installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, é considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera.

2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali.*

* Comma sostituito dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311. Il precedente comma così recitava: “Per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al contenimento del consumo energetico degli edifici stessi ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'art. 1, ivi compresi quelli di cui all'art. 8, sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali.”

3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.

4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 4, sono regolate, con riguardo ai momenti della progettazione, della messa in opera e dell'esercizio, le caratteristiche energetiche degli edifici e degli impianti non di processo ad essi associati, nonché dei componenti degli edifici e degli impianti.

5. Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile.

6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia rilasciata dopo la data di entrata in vigore della presente legge, devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.

7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico é fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia salvo impedimenti di natura tecnica od economica.*

  * Comma modificato dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 246 (Finanziaria 2007)

8. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia. CFR