Fibre ottiche, detrazione 55%, portieri e contratti servizio energia

 

Condominio: le novità a cavallo dell’estate

 

Importanti novità in condominio a cavallo dell’estate, sia sotto il profilo fiscale che rispetto agli impianti e la loro gestione. Qualche prassi burocratica in più anche per gli stabili con servizio di portierato. Eccole, in sintesi.

Detrazione del 55%. L’ultima norma sulla detrazione in ordine di tempo risale al Decreto dello Sviluppo 11 marzo 2008, che ha ridefinito i requisiti di risparmio energetico rendendoli più rigidi rispetto a quelli validi l’anno scorso. Tuttavia, nel frattempo, sono state redatte numerose risoluzioni interpretative, tra cui hanno fatto scalpore quelle che negano la detrazione alle società che vendono o affittano immobili ristrutturati. Più interessante, per il condominio, è però la Risoluzione Entrate 07/07/2008 n. 283, che verte su quali spese siano indissolubilmente collegate a un intervento di risparmio energetico e quindi meritino la detrazione stessa. Nello specifico la risoluzione parla del rifacimento di un pavimento per l’installazione di un impianto a pannelli radianti collegato a una caldaia a condensazione. Ora, non vi e dubbio che l’installazione dell’impianto sia agevolata con il 55%. Viceversa così non è, secondo le Entrate, per la spesa per la demolizione e ricostruzione del pavimento stesso, benché essa sia resa necessaria dall’intervento. Costruire un nuovo pavimento con piastrelle, parquet o marmo non apporta infatti alcun risparmio energetico, e quindi non è “spesa collegata”. I relativi costi possono,, tuttalpiù, essere detratti al 36%, ovviamente se ricorrono i requisiti e se si provvede a fatturazione e bonifico separato. La tesi delle Finanze, per quanto discutibile, pone in condominio il problema di stabilire, ogni volta che si fa un intervento agevolato al 55%, quali spese siano imputabili a una o all’altra detrazione. Per esempio se si sostituisce una caldaia con un modello a condensazione, l’adeguamento dei locali (sostituzione della porta antincendio, interventi sulle finestre di aerazione), non potrebbe forse godere della stessa detrazione prevista per la caldaia nuova stessa.

Fibre ottiche. L’articolo 2 della legge di conversione n. 133/2008 (la cosiddetta manovra estiva), affronta il problema della creazione della rete di fibre ottiche. Il comma 15, in particolare, chiarisce che l’installazione su immobili di proprietà privata è fatta “senza la necessità di alcuna preventiva richiesta di utenza”. In parole povere, se anche nessun proprietario in condominio chiede l’installazione delle fibre (in genere per ottenere un collegamento Internet o televisivo tramite Fastweb), essa può essere decisa d’ufficio e non vi sono obiezioni possibili né da parte dell’assemblea condominiale né da parte dei singoli proprietari. La nuova norma rafforza il dettato degli articoli 90 e 91 del Dlgs n. 259/2003, che già stabilivano che non era possibile opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto e che nessuna indennità era dovuta. Tuttavia sembravano condizionare l’installazione al fatto che le opere fossero dichiarate di pubblica utilità con decreto del Ministro delle comunicazioni, “ove concorrano motivi di pubblico interesse”.

Portieri. Anche il condominio (come del resto tutti i datori di lavoro) avrà la responsabilità della tenuta del “libro unico del lavoro” istituito ai sensi dell’articolo 39 della legge 8 agosto 2008, n. 133. Esclusi sono solo infatti solo i datori di lavoro domestici. Sul libro unico vanno annotati, oltre alla qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative, ogni dazione in danaro o in natura corrisposta, compresi i rimborsi spese, le trattenute, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da istituti previdenziali. Va anche riportato il calendario delle presenze del portiere (numero di ore di lavoro effettuate ore di straordinario, eventuali assenze, anche non retribuite, ferie e riposi). Poiché in genere il portiere condominiale è gestito da una ditta esterna esperta in paghe e contributi, i costi condominiali cresceranno.

Contratti di servizio energia. Prima di sottoscrivere un nuovo contratto di servizio energia occorre che il condominio ottenga l’attestato di certificazione energetica dell’edificio, con l'indicazione degli interventi atti a ridurre i consumi. La novità è contenuta nell’allegato II al decreto legislativo n. 115/2008 sull’efficienza energetica, che fissa i requisiti minimi di questo tipo di contratto. Al di là dei buoni propositi, non vi è dubbio che questo è il secondo ostacolo alla diffusione del servizio energia, dopo l’incremento dell’Iva dal 10 al 20% deciso dalla Finanziaria 2007. Infatti la certificazione costa e in molti stabili i proprietari si rifiuteranno di farla.

Il servizio energia, diffuso solo nei condomini con caldaia centralizzata, prevede la fornitura di una certa quantità di calore a un prezzo prefissato, indipendentemente dalla quantità di combustibile consumato (salvo adeguamenti al variare dei costi dei carburanti stessi). In sostanza si garantisce il raggiungimento di una temperatura media invernale intorno ai 20 gradi nelle unità immobiliari (più 2 gradi di tolleranza), che è quella massima consentita dal Dpr 412/1993. Il servizio energia è stato in passato avvantaggiato dalle leggi, come mezzo per ridurre i consumi. Il gestore dell’impianto, infatti, avrebbe tutto l’interesse a curare la sua efficienza, allo scopo di utilizzare meno combustibile possibile (dal momento che l’acquisto di quest’ultimo è a suo carico). E’ anzi portato a spingere i suoi clienti all’adozione di tutti gli accorgimenti (manutenzione straordinaria compresa) perché si consumi il meno possibile.

 

 

Scheda

 

Le ultime novità in condominio

 

Detrazione del 55% sul risparmio energetico: requisiti e opere collegate

Decreto dello Sviluppo 11 marzo 2008, Risoluzione Entrate 07/07/2008 n. 283.

Contratti di servizio energia: occorre la certificazione energetica

Art. 16, c. 4 e Allegato II del Dlgs 30 maggio 2008, n. 115.

Fibre ottiche obbligatorie

Art. 2 legge6 agosto 2008,n. 133 (artt. 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259).

Portierato : libro unico del lavoro

art. 39 della legge 8 agosto 2008, n. 133

 

Fonte: Ufficio Studi Confappi-Federamministratori