Rateizzazione fissa in 5 anni e comunicazione alle Entrate

 

Salva la detrazione del 55% sul risparmio energetico

 

Disinnescata la bomba dei tetti globali di spesa per la detrazione del 55% sul risparmio energetico, che avrebbe fortemente ridotto il numero dei beneficati. Con la conversione in legge, l’articolo 29 del Dl anti-crisi n. 185/2008 è stato totalmente riscritto. Le modifiche alla disciplina del 55% si sono rivelate piuttosto ridotte: passaggio a 5 rate annuali dello “sconto” fiscale sulle opere e obbligo di una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, analoga a quella prevista per il 36%. Nessuna retroattività del provvedimento, infine, per chi ha affrontato spese nel 2008.

Ricordiamo che per chi ha eseguito opere l’anno scorso e le sottrarrà dai redditi da dichiarare quest’anno, c’è ancora la possibilità di scegliere in quanti anni “spalmare” l’agevolazione (da un minimo di 3 a un massimo di 10). Per il 2009 e il 2010, invece, lo sconto fiscale è previsto in cinque rate di ugual importo. Danneggiati potrebbero essere solo coloro che intendono affrontare spese ingenti ma hanno una scarsa “capienza fiscale”, cioè non hanno redditi abbastanza elevati per poter scontare annualmente la detrazione (probabilmente saranno in pochi).

L’altra novità è la comunicazione del contribuente alle Entrate, da inviare verosimilmente prima dell’inizio dei lavori al Centro Servizi di Pescara (si è in attesa di indicazioni a proposito). E’ probabile che sia esclusa la spedizione via posta (concessa invece per il 36%): occorrerà ricorrere a quella telematica, anche incaricando i professionisti normalmente delegati a presentare i modelli 730 e Unico. Il nuovo adempimento non è gravoso, perché l’invio della documentazione all’Enea per ottenere la detrazione avviene già per via telematica. Quindi gli stessi tecnici che eseguono le pratiche Enea potrebbero compilare la comunicazione, spedendola però a firma del contribuente. Scopo della comunicazione è permettere alle Finanze di monitorare in anticipo le richieste dei contribuenti, per programmare le mancate entrate da parte dello Stato (cosa attualmente impossibile). La stessa finalità è perseguita dalla comunicazione da parte dell'Enea all'agenzia delle Entrate dei dati in possesso dell'Ente.

Prevista infine entro un mese la modifica del regolamento di attuazione del 55% (Dm Economia e finanze 19/2/2007), per “semplificare le procedure e di ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti”. Come, non è ancora dato di sapere. Le attuali procedure prevedono innanzitutto l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti tecnici prescritti, da conservare presso il contribuente. Poi una scheda informativa dell’intervento, da compilare telematicamente. Infine l’attestato di qualificazione energetica, che va anch’esso compilato via computer dal tecnico abilitato. L’invio dell’attestato non è necessario in caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e di installazione di pannelli solari. Nelle regioni in cui è stata varata, è necessario redigere e conservare in un cassetto anche la certificazione energetica, esibendola a richiesta.