Novità da 7 regioni su espropri, comunità montane, Via case popolari

 

BASILICATA

 

Legge Basilicata n. 19 del 22-10-2007

 

Nuova legge sugli espropri in sostituzione di quella del 31 agosto 1995, n. 60. Regole le procedure di competenza di tutti gli enti locali o società a partecipazione pubblica, anche a favore di privati. Per quanto non stabilito, trovano applicazione le disposizioni delle norme statali (Dpr 8 giugno 2001, n. 327). Indicata  innanzitutto  l’autorità competente: quella che realizza l’opera pubblica o, per quelle a favore di privati, l’ente pubblico che emette la dichiarazione di pubblica utilità. 

Tali soggetti debbono comunicare l’aggiornamento degli elenchi degli atti e in particolare quale sia lo stato del procedimento d’esproprio, almeno sei mesi e non oltre tre mesi prima della data di scadenza degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità; se sia stato eseguito entro il prescritto termine il decreto d’esproprio ovvero se il medesimo termine sia inutilmente scaduto; se siano stati impugnati gli atti di adozione e di approvazione del piano urbanistico generale, l’atto che dichiara la pubblica utilità dell’opera o il decreto di esproprio..

Il vincolo preordinato all’esproprio è apposto quando diventa efficace l’atto di approvazione del piano urbanistico comunale ovvero di una sua variante oppure secondo le modalità di cui agli artt. 9, 10 e 19 del D. P. R. 8 giugno 2001, n. 327, nonché attraverso conferenze di servizio.

Non occorre il vincolo per realizzare opere di difesa del suolo, di consolidamento e di sistemazione idrogeologica degli abitati e/o dei siti, realizzate sul territorio regionale: in tal caso la dichiarazione di pubblica utilità diviene efficace all’atto della approvazione del progetto preliminare, quando ovviamente tali opere siano urgenti e indifferibili. .

La pubblica utilità può essere dichiarata anche  il provvedimento che approva il progetto preliminare, purchè gli atti siano integrati da una dichiarazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento di espropriazione prima dell’approvazione del progetto definitivo, oltre che dalle planimetrie catastali e dall’indicazione delle indennità di espropriazione provvisoria. Le comunicazioni agli espropriati possono avvenire anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, fatta eccezione del decreto di esproprio.  In caso di irreperibilità basata un avviso, affisso per almeno venti giorni consecutivi all’albo pretorio del comune, poi pubblicato sul BUR. Perr le parti comuni basta la comunicazione all’amministratore condominiale. Sono lasciati 20 giorni per l’espropriato per contestare l’entità del risarcimento compatibilmente “con le esigenze di celerità del procedimento”.

Burb n. 50 del 26 ottobre 2007

 

Legge Basilicata n. 18 del 22-10-2007

A oltre 25 anni dai terremoti che hanno colpito la Basilicata nel novembre 1980, nel febbraio 1981 e nel marzo 1982 è ancora necessario promulgare una legge che riparta le risorse per chi ha presentato domanda entro il 30 giugno 1988 ed i relativi progetti entro il 31 marzo 1989. I fondi disponibili saranno destinati per almeno l’80% ai proprietari di abitazioni (mentre un massimo del 20% è previsto per edifici pubblici) , con  priorità per chi non possiede altra dimora familiare e ha residenza nell’immobile danneggiato. Il competente ufficio regionale depennerà dai contributi i comuni che entro 120 giorni dalla richiesta non inviino i dati, con buona pace dei cittadini che vi risiedono.

Burb n. 50 del 26 ottobre 2007

 

LAZIO

 

Legge Lazio n. 18 del 07-11-2007

 

Programma straordinario per lo sviluppo della valle dell’Aniene  per . Stanziati 4 milioni di euro per il riassetto idrogeologico, il recupero del patrimonio ambientale, storico, artistico ed archeologico, lo sviluppo di attività economiche, produttive ed artigianali.

 

Burl n. 32 del 20 novembre 2007

 

LOMBARDIA

 

Legge Lombardia n. 25 del 15-10-2007

Legge coordinata con quella delle comunità montane, stabilisce piani di finanziamento ad ampio raggio sia per i destinatari (enti locali e privati) che per il tipo di interventi, di tipo edilizio-ambientale e non  (si va dalla conservazione ambientale, allo sviluppo viario, ai trasporti, alle energie rinnovabili, al turismo, all’informatizzazione e via elencando). Lo scopo è quello di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei piccoli comuni, per i quali è determinata una classifica a seconda dell’entità dello “svantaggio”.

E’ istituito un Fondo regionale della montagna e un Comitato della Montagna che ne gestisce i fondi, che verranno erogati seguendo un Piano regionale di Sviluppo  (PRS) in una sezione apposita dedicata agli interventi in favore dei territori montani. Le risorse saranno assegnate tramite bandi .che definiranno modalità, priorità e tempi di realizzazione delle opere.

Vengono stanziati 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 ma il Fondo per la montagna attingerà anche ai finanziamenti di altre norme, quali quelli della  legge n. 11/2004 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia), della legge n. 97/1994 (Nuove disposizioni per le zone montane), della legge n. 1/2000 (all’articolo 1, comma 52-bis, lettera b)), nonché della quota di competenza regionale del fondo nazionale investimenti, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 . 

 

Burl n. 42 del 15 ottobre 2007 S.O. n. 1 del 18 ottobre 2007

 

Leggi Lombardia n. 27 e n. 28 del 08-11-2007

 

La legge n. 27 è volta essenzialmente alla revisione dei criteri di determinazione del canone degli alloggi popolari. L’articolo 9 si occupa però anche dei prezzi di alienazione del patrimonio Aler costruito con i contributi o il concorso dello Stato e della destinazione dei relativi proventi. Il prezzo è determinato in base ai valori dell’Omni (Osservatorio Immobiliare dell’Agenzia del Territorio), abbattuti per due volte del 20% per gli alloggi occupati (in totale al 64% del valore Omni). Chi è destinatario di un invito all’acquisto, però, e accetta  non promuovendo una lite, ha diritto a uno sconto maggiore (in totale, il 56% del valore Omni). Chi non accetta l’acquisto ha diritto alla assegnazione di altra unità abitativa in mobilità nel medesimo quartiere, considerata idonea. Gli utrasessantacinquenni possono comprare anche in usufrutto vita natural durante e, la nuda proprietà può essere acquistata dai parenti entro il “o grado o messa all’asta. I proventi delle vendite sono assegnati prioritariamente al recupero delle unità abitative non assegnabili al fine di prevenire il fenomeno delle occupazioni abusive, a interventi sugli impianti volti alla messa in sicurezza degli inquilini, a interventi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche e alla realizzazione di recinzioni per garantire la sicurezza degli inquilini. Il relativo programma è messo a punto dalle Aler con i comuni, anche in forma associata.

La legge n. 28 istituisce l’Aler per Monza e la Brianza.

 

 

Burl n. 46 del 12 novembre 2007 S.O. n. 1 del 13 novembre 2007

 

MARCHE

 

Legge Marche n. 11 del 12-10-2007

Si chiarisce  che le Province sono  competenti per la procedura di valutazione di impatto ambientale degli impianti solari termici di superficie radiante superiore a  5 mila metri quadrati.

Burm n. 93 del 25 ottobre 2007

 

SARDEGNA

 

Legge Sardegna n. 12 del 31-10-2007

 

L’acqua, più che in altre regioni, è una risorsa fondamentale in Sardegna e il problema delle dispersioni negli invasi e nelle condutture è da sempre nelle prime pagine dei quotidiani dell’isola. Non stupisce quindi una legge apposita, dedicata alla progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo, in questo caso quelli di dimensioni minori (sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi). Si danno 9 mesi ai proprietari o ai gestori per presentare domande ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio, corredata da una perizia tecnica. Si dettano in un ampio allegato le normative tecniche.

 

Burs  n. 35 del 8 novembre 2007

 

 

UMBRIA

Legge Umbria n. 29 del 31-10-2007

 

Modifica della legge di istituzione dell’Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente). Precisati i compiti del Consiglio di indirizzo all’interno della Giunta, che formula gli obiettivi annuali da conseguire e in cui entra un rappresentante designato d’intesa tra le associazioni ambientaliste riconosciute. Chiarimenti su nomina e funzioni del Direttore generale dell’Arpa. Reso più omogeneo il trattamento economico del personale.

 

Buru n. 48 del 7 novembre 2007

 

 

 

VAL D’AOSTA

 

Legge Val d’Aosta n. 26 del 26-10-2007

 

Contributi agli enti locali per finanziare la registrazione e la trascrizione degli espropri effettuati, fino al 90% della spesa.

 

Burva n. 46 del 13 novembre 2007.

 

Legge Val d’Aosta n. 28 del 26-10-2007

 

Legge quadro riguardante tutti gli interventi di politica abitativa,: in particolare l’edilizia sovvenzionata e convenzionata, i mutui agevolati per la prima abitazione, il recupero del patrimonio esistente, le iniziative per il rendimento energetico in edilizia, il sostegno delle locazioni, il recupero della morosità , le emergenze abitative, la qualità del prodotto nell’edilizia pubblica. Tutti questi “settori” restano regolati dalle norme già esistenti, eccezion fatta per i mutui integrativi prima casa a privati e cooperative da istituire con delibera di Giunta. La norma traccia le filosofie generali a cui debbono ispirarsi tutti questi interventi e soprattutto vara piani triennali, finanziati da un Fondo apposito, in cui si stabiliscono le priorità per l’erogazione dei fondi. Modificata la legge n. 33/1973 che istituisce mutui per il recupero da 10 a 20 anni di durata a favore residenti da almeno due anni nei centri abitati. I finanziamenti sono sino a un tetto massimo del 70% della spesa, e il tasso di interesse è pari al 40 per cento dell’ultimo tasso di riferimento dell’edilizia residenziale. 

 

Burva n. 49 del 27 novembre 2007