Il proprietario può avere un domicilio diverso - La detrazione del coniuge separato

Risposte a raffica dal Ministero sulle novità contenute nella Finanziaria 2001 riguardanti la detrazione del 19% sui mutui per l'acquisto della prima casa. Con notevole tempismo, le Finanze hanno risposto ai quesiti rivolti da Il Sole 24 ore a nome dei contribuenti. Le stesse domande che sono stati poste anche alla Commissione di studi tributari del Consiglio Nazionale del Notariato , nelle persone di Giampiero Monteleone, coordinatore e di Nicola Forte, consulente . Un controllo incrociato che vede Ministero e Notariato sostanzialmente sulle stesse posizioni interpretative e che in più permette di scoprire sia alcune interessanti opportunità per il contribuente, celate nelle pieghe della Finanziaria, sia alcune disposizioni da giudicare come imprecise o discutibili nel nuovo testo del comma 1, lettera b) dell'articolo 13-bis del Tuir (testo unico delle imposte dei redditi).

Il concetto di abitazione principale. Non vi sono modifiche ai limiti di detraibilità dei mutui ipotecari, che restano il 19% su un massimo di 7 milioni di interessi più oneri aggiuntivi. In parole povere un massimo di 1.330.000 lire annue di sconto sulle imposte dei redditi.

Tuttavia una svolta è introdotta nel secondo paragrafo dell'articolo, dove si dice: "per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente" (la versione precedente del 13-bis diceva "dove il contribuente dimora abitualmente"). In altre parole, come ha già spiegato la circolare delle Finanze n. 3 del 2001, il diritto alla detrazione spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile viene adibito ad abitazione principale di un familiare. Ne consegue che la detrazione spetta senz'altro se, per esempio, un lavoratore dipendente trasferisce la propria abitazione principale altrove per motivi di lavoro, mentre i suoi familiari continuano ad abitare la casa di famiglia. Il principio del "trasferimento per necessità" viene ancor più rafforzato da un'ulteriore aggiunta portata dalla Finanziaria: anche in mancanza di familiari, i lungodegenti in istituti di ricovero non perdono il diritto alla detrazione, anche se la loro dimora abituale è diventata un ospedale o una casa di cura.

I familiari sono quelli elencati nell'articolo 5 del Tuir: cioè genitori, nonni, figli, nipoti, fratelli, zii, figli dei fratelli, suoceri , genitori dei suoceri, cognati (in linea maschile, quella femminile è ovviamente identica). Quindi una parentela abbastanza vasta, che può coinvolgere decine di possibili candidati.

Sì alla detrazione al coniuge separato Tuttavia le conseguenze della modifica non si fermano qui. Ministero e Notariato, infatti, convengono che viene ribaltato, rispetto al passato, il trattamento riservato al coniuge che aveva contratto un mutuo prima casa prima della separazione o del divorzio. Fino a tutto il 2000, infatti, veniva a decadere il requisito che la casa fosse dimora abituale del contribuente. Ora le cose cambiano. Affermano al Notariato: "Lo status di coniuge, non viene meno per effetto del provvedimento di separazione legale. Il coniuge separato, quindi, deve essere considerato ancora un familiare e resta il diritto alla detrazione degli interessi passivi. La detrazione può essere ancora goduta anche dal divorziato, quando l’immobile viene usato come abitazione da parte dei figli (ma, ovviamente, non dell'ex coniuge o dei suoi parenti, cioè gli ex affini del contribuente)".

Il contribuente deve essere anche proprietario. La nuova stesura del 13-bis può fomentare un altro dubbio. E' ancora necessario che il contribuente, oltre che intestatario del mutuo, divenga anche acquirente dell'immobile per cui il mutuo è stato contratto? Oppure è sufficiente che l'immobile stesso sia dimora abituale dei suoi familiari? Nel 13-bis infatti non è mai dettato a chiare note il requisito della proprietà dell'intestatario del mutuo… Se infatti la proprietà non fosse più necessaria, si aprirebbero interessanti opportunità. Per esempio, un genitore potrebbe finanziare con un mutuo l'acquisto di una casa da parte del figlio o del coniuge, godendo delle detrazioni. Tanto più che, anche secondo la Commissione di studi tributari del notariato "non esistono ragioni per escludere che la garanzia ipotecaria sul mutuo esista su un immobile diverso da quello acquistato, per esempio una seconda casa.

Tuttavia Notariato e Finanze convengono sul fatto che la proprietà resta un requisito. Il Ministero afferma che la detrazione è sui mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale, e quindi ciò sottointende che il beneficiario della detrazione deve coincidere con il proprietario dell'immobile. Per il Notariato ci si può riferire anche alle istruzioni del Modello Unico 2000, secondo cui la detrazione spetta anche al nudo proprietario dell’immobile, mentre non spetta mai all’usufruttuario, in quanto lo stesso non acquista l’unità immobiliare. Tale lettura varrebbe anche per il nuovo testo del 13-bis, in quanto la prima parte della norma, dilazione dei termini esclusa, è rimasta immutata.

Silvio Rezzonico, presidente della Confappi (Confederazione piccola proprietà immobiliare) semina invece il dubbio: "Si tratta di un'interpretazione che poteva ritenersi solida finché non è stata modificata la seconda parte del testo, in cui si definisce come abitazione principale quella che è dimora anche dei soli familiari. Quindi il dubbio resta lecito".

Tuttavia, anche se si sposa l'ipotesi più restrittiva, resta percorribile la strada del genitore che, divenendo comunque proprietario di una quota dell'immobile e serbando la propria dimora abituale altrove, di fatto finanza l'acquisto di un immobile dove abita il figlio.

Più tempo per fare il trasloco

Più tempo per acquistare l'immobile. Raddoppia a un anno il periodo previsto per destinare l'immobile ad abitazione principale. Raddoppia anche quello entro cui è possibile acquistare l'abitazione stessa. Passa infatti a due anni o, meglio, all'anno precedente o successivo alla data di stipulazione del mutuo. Meglio sarebbe stato se si fosse usata l'espressione "i dodici mesi", meno ambigua.. Infatti, se per esempio la data di stipulazione del contratto di mutuo fosse il 6 giugno 2001, l'anno successivo dovrebbe essere tutto il 2002 e l'anno precedente tutto il 2000. Un'interpretazione letteralmente corretta, ma inaccettabile.

L'acquisto dell'immobile locato La Finanziaria ipotizza anche il caso in cui si acquisti un appartamento locato con l'intento di andarci a vivere . Fino ad oggi questa possibilità era irrealistica, perché era assurdo pensare di poter acquistare un immobile con inquilino incluso, e riuscire a ad abitarlo entro sei mesi.

Ora invece i tempi sono allargati a "un anno dal rilascio", la cui data può protrarsi senza limiti nel tempo. Dicono al Notariato: "La nuova norma fa chiaramente riferimento al solo caso della finita locazione. La disposizione contenuta nella finanziaria non può essere applicata alla diversa fattispecie dello sfratto per morosità". Perché mai si debba ricorrere, sempre e comunque, alla finita locazione, non è dato di sapere. Silvio Rezzonico, presidente della Confappi (Confederazione piccola proprietà immobiliare), commenta così la questione:. "Nell'ipotesi in cui l'inquilino sia già sotto sfratto per morosità o che non paghi dopo l'acquisto il canone, si arriva all'assurdo di non poter godere delle detrazioni.. Qui si rischia il ricorso alla Corte Costituzionale per irrazionalità della norma e disparità del trattamento dei cittadini, ai sensi dell'art. 3 della Costituzione".

Mutui cointestati La finanziaria 2001 aggiunge un frase finale, alla lettera b) del comma 1 del 13-bis. " Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote.

La prima parte del periodo, già secondo la circolare delle Finanze n. 3/2001, non è che un modo per ribadire quanto è più volte stato affermato dall'amministrazione finanziaria: il coniuge cointestatario del mutuo può detrarre solo in relazione alla propria quota di interessi (ma, è sottointeso, fino al limite di 7 milioni da spartire con l'altro coniuge). La frase è comunque infelice, perché le parole "ciascuno di essi può godere della detrazione" potrebbero far pensare che per ciascuno dei coniugi è fissato il tetto dei 7 milioni (ritornando così alla doppia detraibilità del mutuo cointestato vigente fino al 1993). Comunque, sull'interpretazione più restrittiva si attesta anche il notariato, che però sottolinea: "Una sicura novità è contenuta invece nella seconda parte del periodo. In base alla previgente normativa il coniuge che non possedeva redditi non era in grado di fruire della detrazione in quanto mancava un’imposta da cui detrarre gli interessi. In base alla nuova disposizione il coniuge che possiede redditi può invece fruire della detrazione in luogo dell’altro".

Sì ai lavori edili entro due anni

Un anno in più per entrare nell'immobile acquistato con mutuo prima casa, ma inagibile. La Finanziaria tiene infatti conto del caso in cui l'immobile sia oggetto di "lavori di ristrutturazione edilizia comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente ". La detrazione spetta, dal 2001 in poi, "a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto".

Le Finanze affermano: " Il termine "ristrutturazione edilizia" si riferisce esclusivamente alle opere di cui all’art. 31, comma 1, lettera d) della legge n. 457/78. Pertanto, nel caso in cui l’immobile sia temporaneamente inagibile, ma soggetto ad opere differenti (di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione urbanistica) l'agevolazione sarà esclusa . D'accordo il notariato, che chiarisce: "In questi casi il contribuente potrà fruire della detrazione immediatamente, ma l’unità immobiliare dovrà essere adibita ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto". Polemico Silvio Rezzonico, presidente della Confappi (Confederazione piccola proprietà immobiliare): "Le Finanze non potevano dire diversamente, data la lettera della legge. E' comunque una limitazione che crea ingiustificate discriminazioni verso chi esegue opere edilizie radicali, che non rientrano però nella categoria urbanistica della ristrutturazione".

I ritardi dell'amministrazione comunale Cosa accade se la ristrutturazione non termina entro i due anni dall'acquisto, per colpa del Comune? Perché per esempio, non viene rilasciato in tempo utile il certificato di abitabilità? Stavolta il Ministero offre un'interpretazione favorevole al contribuente: "Per coerenza logica, va applicato per analogia quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 331 del 1999, che regola le detrazioni dei mutui per la costruzione della prima casa (art. 13-bis, comma 1-ter del Tuir)".. Si potrà cioè godere comunque della detrazione d'imposta se il termine di due anni previsto non è rispettato per ritardi imputabili esclusivamente all'amministrazione comunale nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia..

La scelta tra detrazione per costruzione e ristrutturazione. Vi è un ulteriore dilemma. Il comma 1-ter prevede una detrazione, fino a 5 milioni, per i mutui volti alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale. La legge 457/78 intende con interventi di ristrutturazione edilizia "la trasformazione degli organismi edilizi con un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente". Un caso tipico potrebbe essere, per intenderci, l'inglobamento del sottotetto nell'abitazione sottostante. Esisterà quindi la possibilità di scegliere tra una detrazione o l'altra? No, risponde, in modo convincente, il Ministero. Dipende da che tipo di mutuo si è contratto. Se è un mutuo per l'acquisto, anche in presenza di lavori per la ristrutturazione, vale il tetto di 7 milioni (lettera b) del comma 1), ed occorrerà attendere la data in cui l'unità immobiliare sarà adibita a dimora abituale . Se invece è concluso per la costruzione o la ristrutturazione il tetto scende a 5 milioni (comma i-ter del Tuir), ma la detrazione si potrà godere sin da subito.

Pare infine che il Parlamento, nel raddoppiare i termini per poter godere delle detrazioni sui mutui all'acquisto, si sia "dimenticato" di fare altrettanto per quelli per la costruzione. Una misura che sarebbe forse opportuna.

Per il figlio non è una donazione

Il mutuo intestato al genitore Nelle sue domande il Sole 24 ore ha voluto poi allargare il discorso, chiedendo: se il genitore contrae un mutuo finalizzato dell'acquisto della casa del figlio, come viene fiscalmente considerata l'operazione?

Il Ministero chiarisce che l'imposta sulla donazioni non si applica in caso di trasferimenti immobiliari già assoggettati all'imposta di registro in misura proporzionale oppure all'imposta sul valore aggiunto (modifica apportata dal recente Collegato Fiscale). La Commissione di studi tributari del Notariato allarga il discorso: "Il mutuo ipotecario non rappresenta, di per sé, una liberalità (né diretta né indiretta). Si tratta, per così dire, di un atto che prepara solo la strada a una liberalità.

Il risultato pratico dell'intestazione dell'immobile da parte del figlio può essere raggiunto tramite diversi meccanismi, al di là del fatto che il genitore si sia procurato il denaro necessario per mezzo di un mutuo ipotecario. Si può infatti stipulare una donazione di somme di denaro acquisite con il mutuo, gravata dell’onere di acquistare un determinato immobile. Oppure il pagamento del prezzo può essere effettuato da colui che vuole procedere all’intestazione a nome altrui, nella veste di mandatario o di rappresentante con rinunzia, a titolo di liberalità, alla ripetizione di quanto pagato, realizzando quindi indirettamente la liberalità. Un'altra via percorribile sarebbe la stipulazione a favore di terzo. Ma in questo caso parti della vendita sarebbero oltre il venditore, non più il beneficiario (che rimarrebbe terzo), ma l’autore della liberalità (nell’ipotesi in esame il genitore), in posizione di stipulante".

MUTUI CASA E DETRAZIONI: E' L'ANNO CHE CONTA

Costruire uno specchietto sulle regole fiscali dei mutui casa, a seconda dell'anno di sottoscrizione, non significa certo voler fare un'opera di indagine archeologica: infatti le condizioni di detraibilità dai redditi, anche per la prossima dichiarazione dei redditi, varieranno a seconda dell'anno di sottoscrizione del mutuo.

Ecco quindi una tabella di sintesi, redatta dall'Ufficio Studi della Confappi

 

Data mutuo

Tipi di mutui ipotecari detraibili

Limite detraibilità (al 19% di interessi e oneri aggiuntivi)

Termine per adibire ad abitazione principale

Data d'acquisto

Pri-ma del 1991

Acquisto prima casa (1) (2)

Acquisto seconda casa (anche destinata a vendita o affitto) (1) (2)

Ristrutturazione

Costruzione (1) (2)

7 milioni per ciascun cointestatario (prima casa), 4 milioni per ciascun cointestatario (altri casi) Entro l'8 dicembre 1993

-

1991 - 1992 Acquisto prima casa (2)

Acquisto seconda casa (non destinata a vendita o affitto)

7 milioni per ciascun cointestatario (prima casa), 4 milioni per ciascun cointestatario (altri casi) Entro l'8 dicembre 1993

-

1993 (2) Acquisto prima casa 7 milioni in tutto Entro l'8 giugno 1994 6 mesi antecedenti o successivi a data stipulazione mutuo

1994 - 1996

Acquisto prima casa 7 milioni in tutto Entro 6 mesi dall'acquisto 6 mesi antecedenti o successivi a data stipulazione mutuo
1997 Acquisto prima casa

Interventi di recupero (3)

7 milioni in tutto (acquisto)

5 milioni in tutto (recupero)

Entro 6 mesi dall'acquisto 6 mesi antecedenti o successivi a data stipulazione mutuo

1998 - 1999

Acquisto prima casa

Costruzione prima casa (4)

7 milioni in tutto (acquisto)

5 milioni in tutto (costruzione)

Entro 6 mesi da acquisto. Per la costruzione, entro 6 mesi da termine lavori, purché eseguiti nel tempo previsto 6 mesi antecedenti o successivi a data stipulazione mutuo
2000 Acquisto prima casa

Costruzione prima casa (4)

Interventi di sicurezza statica degli edifici (5)

7 milioni in tutto (acquisto)

5 milioni in tutto (costruzione e sicurezza statica)

Entro 6 mesi da acquisto. Per la costruzione, entro 6 mesi da termine lavori, purché eseguiti nel tempo previsto 6 mesi antecedenti o successivi a data stipulazione mutuo

Dal 2001

Acquisto prima casa (1) (6)

Costruzione prima casa (4)

7 milioni in tutto (acquisto)

5 milioni in tutto (costruzione)

Entro 1 anno da acquisto (2 anni in caso ristrutturazione in corso). Per la costruzione, entro 6 mesi dal termine lavori, purché eseguiti nel tempo previsto 1 anno antecedente o successivo a data di stipulazione del mutuo (6 mesi antecedenti o successivi a data stipulazione, per la nuova costruzione)

(1) Beneficiario anche il coniuge cointestatario del mutuo, ma non proprietario della casa

(2) Detrazione fino a 7 milioni anche se il contribuente, dal 9/12/93, abbia variato l'abitazione principale per motivi connessi al rapporto di lavoro

(3) Anche i mutui non ipotecari e anche quelli per il recupero di immobili diversi da abitazioni

(4) Nel concetto di "costruzione" rientra anche la ristrutturazione edilizia che porti ad un organismo diverso da quello precedente (demolizioni e ricostruzioni, inclusione di un sottotetto)

(5) Interventi necessari al rilascio della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica (art. 6, comma 16 L. 23/12/99 n. 488)

(6) Il mutuo può essere sottoscritto anche a favore dei familiari e la detrazione è valida anche quando il contribuente abbia variato la propria dimora abituale per motivi di lavoro o per il coniuge separato che non abita più la casa di famiglia

Fonte: Ufficio studi Confappi (Confederazione piccola proprietà immobiliare)

 

Le risposte fornite dal Ministero delle Finanze

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Ma cosa si intende per familiari? E' corretto rifarsi all'art. 5, comma 5 del Tuir ?.

Per l'individuazione dei familiari richiamati dalla lettera b) del comma I dell'articolo 13-bis del Tuir, occorre far riferimento alla disposizione contenuta nel comma 5 dell'articolo 5 dello stesso Tuir. il quale specifica che, ai fini delle imposte sui redditi, sono considerati familiari il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

Il coniuge separato, che non abita più la casa di famiglia, può dal 2001 continuare a godere della detrazione? E il coniuge divorziato, qualora nella casa di famiglia continuino a risiedere i figli?

Nell'ipotesi di separazione legale tra coniugi, il coniuge separato, finché non intervenga la sentenza di divorzio, rientra tra i familiari individuati dal citato comma 5 dell'articolo 5. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetterà comunque il beneficio della detrazione, per la quota di spettanza, nell'ipotesi in cui presso l'immobile acquistato abbiano la propria dimora abituale i suoi familiari (ad esempio i figli). Ovviamente, tra familiari non è ricompreso, in tale ipotesi, l'ex coniuge.

Il contribuente cui è intestato il mutuo ipotecario, deve per forza essere proprietario, almeno pro-quota, dell'immobile che si acquista? O è sufficiente che i familiari dimorino abitualmente nell'immobile?

La disposizione in commento prevede la detrazione per interessi passivi su mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale. Tale formulazione sottintende che il beneficiario della detrazione deve coincidere con il proprietario dell'unità immobiliare

La garanzia ipotecaria potrebbe esistere su un immobile diverso da quello acquistato?

La norma prevede la detraibilità degli interessi passivi in dipendenza di mutui, garantiti da ipoteca su immobili1 contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale Pertanto, in presenza di mutuo ipotecario, gli interessi passivi potranno essere oggetto di detrazione d'imposta anche se l'immobile su cui risulta iscritta l'ipoteca non coincide con quello acquistato ed adibito ad abitazione principale

Nel caso in cui un genitore contragga un mutuo ipotecario per finanziare il figlio nell'acquisto di un immobile, , le somme da lui sborsate, se consistenti, come vanno considerate fiscalmente?

Come già specificato, il beneficio della detrazione spetta esclusivamente al proprietario dell1'irnrnobile, per cui, nel caso in cui un soggetto contragga un mutuo per finanziare l'acquisto di una unità immobiliare da parte di un familiare, non potrà usufruire della detrazione prevista per gli interessi passivi.

Per quanto concerne il trattamento applicabilità ai fini dell'imposta sulle donazioni ai finanziamenti effettuati a familiari per l'acquisto di una unità immobiliare, l'articolo 69, comma 1, lettera a), della legge 21 novembre 2000, n. 342, introducendo il comma 4-bis all'articolo 1 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, stabilisce l'inapplicabilità dell'imposta alle donazioni o altre liberalità indirette collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari che siano già assoggettata all'imposta di registro in misura proporzionale oppure all'imposta sul valore aggiunto. Di conseguenza, per tutti gli acquisti immobiliari finanziati da terzi sarà possibile dichiarare in atto che il pagamento e' avvenuto a cura del soggetto donante, così da consentire alle famiglie di rendere trasparenti i loro rapporti economici (ad esempio, la dazione di denaro dal padre al figlio ovvero il pagamento del relativo prezzo da parte del padre per l'acquisto di una casa).

La parola "anno" nell'espressione "nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo" va intesa come equivalente a "dodici mesi?. Infatti, se per esempio la data di stipulazione del contratto di mutuo fosse il 6 giugno 2001, l'anno successivo sarebbe tutto il 2002 e l'anno precedente tutto il 2000. Ma ciò creerebbe evidenti squilibri …

- La legge finanziaria per l'anno 2001 ha. modificato l'articolo 13-bis, comma I, tenera b), del Tuir, aumentando da sei mesi ad un anno il termine massimo entro il. quale adibire l'immobile acquistato ad abitazione principale dell'acquirente o dei suoi familiari. Analogamente, è stato ampliato da sei mesi ad un anno il lasso di tempo massimo che può intercorrere tra l'acquisto del1'immobile e la data di stipula del contratto di mutuo. L'interpretazione logico-sistematica della disposizione spinge a ritenere che, in entrambi i casi, il termine di un anno indicato dal legislatore, in contrapposizione al precedente termine di sei mesi, deve intendersi riferito ad un periodo di dodici mesi.

Nel caso in cui il contribuente contragga un mutuo per l'acquisto di abitazione locata e che sul conduttore penda un atto di intimazione di licenza o di sfratto, non per finita locazione, ma per morosità, la condizione perché si possa fruire della detrazione sussiste comunque?

- Per quanto concerne l'ipotesi in cui l'immobile acquistato sia locato, la norma prevede che la detrazione spetta à condizione che entro tre mesi dall'acquisto venga notificato al conduttore l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio dell'immobile questo sia adibito ad abitazione principale. Tale previsione dà rilievo esclusivamente all'ipotesi di sfratto per finita locazione. Per avvalersi della detrazione, il nuovo proprietario dovrà, pertanto, provvedere a notificare al conduttore l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione entro tre mesi dall'acquisto, fermo restando che qualora l'immobile venga rilasciato prima della naturale scadenza del contratto di locazione, ti proprietario stesso o i suoi familiari dovranno stabilire la propria dimora abituale nell'unità immobiliare entro dodici mesi dalla data del rilascio

E' corretto interpretare tale periodo nel senso che, in caso di mutuo cointestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può godere per intero della detrazione del 19% fino a un tetto massimo di 7 milioni di interessi e oneri aggiuntivi per ciascuno (14 milioni in tutto)?

- In merito all'ammontare degli interessi su cui calcolare la detrazione d'imposta del 19%, la norma prevede, per i contratti stipulati dall'anno 1993, l'importo massimo di lire 7 milioni da ripartire tra gli intestatari del contratto stesso. A tale previsione non è stata apportata alcuna modifica dalla finanziaria per l'anno 2001, per cui rimangono valide le interpretazioni già fornite da codesto Ministero in particolare con la circolare n. 108 del 3 maggio 1996.

Essendo la "ristrutturazione edilizia" una ben precisa categoria di opere (articolo 31, comma 1, lettera d) della legge 457/78), l'agevolazione è esclusa nel caso in cui l'immobile sia soggetto a opere differenti (per esempio di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione urbanistica) che rendono comunque l'immobile temporaneamente inagibile?

Per quanto concerne l'ipotesi in cui l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, per individuare la categoria di opere che permette la detrazione per interessi dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita

a dimora abituale, e comunque antro due anni dall'acquisto, è necessario far riferimento all'articolo 31, comma 1, lettera d), della legge n. 457 del 1978.

L'agevolazione sarà pertanto esclusa nel caso in cui l'immobile sia soggetto ad opere differenti da quelle individuate dalla citata norma.

Se l'opera di recupero non termina nei due anni dall'acquisto, non per colpa del contribuente, cosa accade? In particolare, cosa succede se ad essere inadempiente è il Comune che non rilascia in tempo utile il certificato di abitabilità? Può applicarsi per analogia quanto stabilito dal decreto ministeriale delle Finanze 30 luglio 1999, n. 311, in merito al comma 1-ter dell'articolo 13 bis, che ha chiarito che il diritto alla detrazione non viene meno se la colpa è del Comune?

Qualora non fosse possibile fissare la dimora abituale presso l'unità abitativa entro due anni dall'acquisto per cause imputabili al comune che non provvede in tempo utile al rilascio delle abilitazione amministrative richieste, si potrà comunque usufruire della detrazione d'imposta. Ciò in quanto, per ragioni di coerenza logica, si ritiene estensibile il principio contenuto nel decreto ministeriale n. 331 del 1999. concernente le diverse ipotesi di mutua contratto per la costruzione dell'abitazione principale.

Nel citato Dm 311/99 si chiarisce che "per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, ivi compresi quelli di cui all'articolo 31, comma primo, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457" (cioè di ristrutturazione edilizia). Ma anche nel nuovo testo del comma 1, lettera b), è prevista la detrazione in caso di interventi di ristrutturazione edilizia, fino a un limite del 19% di 7 milioni, anziché di 5 milioni. Come si combinano le due norme?

E' opportuno precisare, infine, che la fattispecie prevista dall'articolo 13-bis, comma 1, lettera b). riguarda i mutui contratti per l'acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale, mentre il comma 1-ter dello stesso articolo prevede una detrazione d'imposta a fronte di interessi passivi pagati in dipendenza di mutui contratti per la costruzione o la ristrutturazione dell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale. Pertanto, ricorrendo l'ipotesi di mutuo per l'acquisto dell'immobile, ancorché oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, le condizione e le modalità per poter beneficiare della detrazione sono indicate nella lettera b) del comma I del citato articolo 13-bis. Di contro, nell'ipotesi di mutua contratto per la costruzione o la ristrutturazione dell'immobile, si devono applicare le disposizioni contenute nel comma 1-ter dello stesso articolo.