Ecco le novità introdotte dal Dl 301/2002

 

Sottotetti, ricostruzioni, super-Dia: le modifiche al Testo Unico dell’edilizia

 

Denuncia di inizio attività praticamente per tutte le opere edili, gratis l’ampliamento dei sottotetti, più semplice demolire e ricostruire un edificio, con la stessa cubatura. Queste sono i principali cambiamenti introdotti dal Decreto legislativo 27/12/02, n. 301 al testo unico dell’edilizia, per coordinarlo con quanto stabilito da un’altra legge, la 443/2001, varata da tempo. Se la prima di queste novità è già in vigore da tempo (salvo leggi regionali che stabiliscano diversamente), le altre entreranno in vigore il 30 giugno 2003.

Quando sono le regioni a decidere. Il Testo Unico ha valore a patto che le Regioni non varino proprie norme in contraddizione con quelle statali. Tuttavia sono ancora poche le regioni che si sono date da fare in modo organico (per esempio, Lombardia, Toscana, Emilia, Calabria, Campania) mentre altre (Liguria, Veneto, Val d’Aosta, Friuli) hanno stabilito poche norme di collegamento e le restanti (tra cui il Piemonte) debbono ancora rifarsi di fatto alle norme nazionali.

Cos’è la Dia. Consiste in una denuncia, da presentare in Comune 30 giorni prima dell'inizio lavori (20 fino al 29/6/2003) a firma di un progettista abilitato e corredata dai necessari disegni. Il progettista deve dichiarare che le opere sono conformi alla normativa urbanistica, igienico-sanitaria e alle norme di sicurezza. Il Comune può interrompere il termine di 30 giorni, richiedendo documenti mancanti. Il termine slitterà a partire dalla data della presentazione dei documenti stessi. Se il Comune rifiuta il permesso, deve motivare in modo convincente il suo veto. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilasciano un certificato di collaudo finale.

Quando si può utilizzare la Dia. La denuncia è prevista, senza problemi, per i lavori classificati come “manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo”. Cioè per tutti i lavori che non prevedono incrementi di volumetria dell’immobile (cioè parti aggiunte), o di superficie abitabile (locali che prima non erano abitabili e poi lo diventano). Per queste opere non si deve pagare nulla al comune (cioè non è dovuto il contributo di costruzione).

La vera novità sta però nella cosiddetta Super Dia. Cioè nella possibilità di utilizzare la Dia (pagando però il contributo di costruzione) anche per le opere classificate come “ristrutturazione edilizia”, oltre alle nuove costruzioni e agli ampliamenti degli edifici esistenti. Al patto, però, che la nuova costruzione o l'ampliamento siano già concessi da uno "strumento attuativo" del Piano Regolatore, cioè da una serie di prescrizioni dettagliate su casa si può o non si può fare in una zona (quanto si può costruire, a che altezza, tipi di tetti, eccetera).

Le novità del decreto. Fin qui si è detto quanto vale sin da subito. Ma il decreto ha introdotto novità, dal 30 giugno in poi. La prima è che esisteranno criteri più morbidi per la demolizione e la ricostruzione di un edificio. Il fabbricato ricostruito non dovrà più essere più “identico” a quello precedente (materiali utilizzati compresi) e non dovrà più innalzarsi sullo stesso rettangolo di terreno. Viceversa potrà sorgere un fabbricato del tutto diverso da quello vecchio, con l’unico vincolo della stessa sagoma e volumetria, sullo stesso lotto, ma anche in una diversa posizione. La seconda novità, più importante, è tutta da verificare. Non occorrerebbe più pagare il contributo di costruzione per gli incrementi di superficie abitabile (per intendersi il sottotetto divenuto abitabile, la cantina trasformata in tavernetta) nonché per la divisione di un appartamento grande in due più piccoli. Tutte opere per la cui realizzazione la maggior parte dei comuni chiedeva fior di soldi ai cittadini. Si attendono chiarimenti, anche se, al momento, tutti gli esperti interpretano così la  nuova norma.

Flavio Chiodini, segretario nazionale Confappi (Confederazione piccola proprietà immobiliare)