Lungodegenti non esclusi dalle spese

 

 

Si tratta di un condomino ricoverato in una struttura di lungodegenza che abitava da solo in un appartamento di sua proprietà.

Ora l'appartamento é disabitato e il proprietario difficilmente potrà ritornare ad abitarci, perché i figli preferiscono la situazione di ricovero assistito alla permanenza a casa con badante.

Per cortesia vorrei conoscere la normativa (il Regolamento condominiale non dice nulla in proposito)in base alla quale un condomino nella situazione descritta é eventualmente esonerato da tutte o alcune spese.

Il condominio ha: scale, ascensore, verde condominiale, luce scale e luce esterna, riscaldamento centralizzato.

Grazie

Giuseppe Galassini

rvi1510

 

Per quanto attiene alle norme condominiali, non ci pare sia ipotizzabile un esenzione dalle spese nel caso in oggetto. Infatti, anche qualora ci si rifacesse all’articolo 1123 secondo comma del codice (se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione all’uso che ciascuno può farne), occorre chiarire che la giurisprudenza unanime ha parlato non di uso “reale”, ma, appunto, “potenziale”. Ora anche se l’anziano di fatto non tornerà più nell’appartamento, ciò non può escludersi in linea di principio e poi nessuno potrebbe vietare ai suoi figli di stabilirvisi (anche se non lo faranno), o di locare ad altri l’appartamento stesso. Pertanto è ipotizzabile non l’esenzione ma il solo  non pagamento (cosa diversa) delle spese relative a certi consumi (per esempio di acqua potabile) , qualora essi siano ripartiti in base alle persone effettivamente dimoranti nei locali.