Rubrica leggi regionali a cura di Confappi

 

Urbanistica e case popolari: novità in quattro regioni

 

TOSCANA

Legge Toscana n. 69 del 27-12-2007

 

Regola la compartecipazione dei cittadini alle scelte locali, ivi comprese quelle urbanistiche ed ambientali. A gestirla è l’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione che valuta e ammette le proposte di dibattito pubblico sui grandi interventi con possibili rilevanti impatti di natura ambientale, territoriale, sociale ed economica, nonché regola il sostegno regionale i progetti partecipativi. Se un cittadino su cento in regione propone un dibattito pubblico, essa va organizzato. Inoltre i cittadini e le associazioni possono presentare per farsi finanziare progetti partecipativi diversi dal dibattito pubblico. La partecipazione va prevista anche in materia sanitaria, di discariche di rifiuti, di reti telematiche.

 

Bur n. 1 del 3 gennaio 2008

 

MARCHE

 

Legge Marche n. 18 del 30-11-2007

 

Tracciate possibili eccezioni alla regola che i terreni agricoli acquistati con contributi regionali sono indivisibili. La Giunta, in particolare, può consentire i frazionamenti per l’ alienazione di limitate superfici comprendenti vecchi fabbricati rurali non più necessari per la razionale conduzione aziendale, oltre che per decesso del titolare, per divisioni comportanti la costituzione di più unità produttive agricole, per esproprio per pubblica utilità e rettifica di confini.

 

Bur n. 106 del 6 dicembre 2007

 

Legge Marche n. 19 del 27-12-2007

 

Legge collegata alla Finanziaria regionale. Stabilito al 31 ottobre di ogni anno il termine di presentazione della documentazione necessaria per il provvedimento di concessione del finanziamento regionale per le opere pubbliche. Prorogato al 31 dicembre 2008 il termine per la realizzazione del progetto “Interventi di riqualificazione ferroviaria Ascoli Piceno San Benedetto del Tronto”. Approvato il programma triennale 2008/2010 e l’elenco annuale 2008 dei lavori pubblici di competenza della Regione.

 La Giunta regionale è autorizzata a procedere all’alienazione, anche mediante trattativa privata di immobili non più utilizzabili a fini istituzionali o di interesse pubblico a prezzo di vendita stabilito mediante apposita perizia tecnico-economica. Fondo di 2.705 113 euro per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Nuove tariffe per l’estrazione dei materiali da cava e nuovi canoni per le utenze di acqua pubblica. Innalzate le aliquote dell’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale usato come combustibile per usi civili

L’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile viene stabilita al 100 per cento del canone di concessione (di fatto raddoppiandolo), ma è del 10% del canone per le concessioni del demanio marittimo. Per l’omesso versamento, oltre al pagamento dell’imposta evasa, degli eventuali interessi e delle spese di notifica, è prevista una sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell’importo non versato o versato oltre la scadenza.

Riviste anche le sanzioni per le tasse sulle concessioni regionali, innalzate dal 100 al 200 per cento della tassa medesima e, in ogni caso, per un importo non inferiore a 103 euro per chi esercita un’attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali e al 30% per insufficiente, omesso o ritardato pagamento della tassa alla prescritta scadenza.

Ampliati da 12 a 20 piazzole gli spazi per tende e camper nelle aziende agrituristiche con almeno 3 ettari di terreno.

Concessa la rateizzazione dei crediti vantati dalla Regione presso i cittadini che si trovino in condizioni economiche disagiate e documentabili:permesse fino ad un massimo di sessanta rate mensili in ragione dell’entità del debito e del reddito complessivo dell’ultimo anno, secondo fasce definite con deliberazione della Giunta regionale.

 

Bur n. 113 del 27 dicembre 2007 supplemento n. 21

 

PUGLIA

 

Legge Puglia n. 40 del 31-12-2007

 

Modifiche innanzitutto alla regolazione degli appalti: le amministrazioni aggiudicatrici, hanno tempo sei mesi dalla data dell’atto di collaudo o del certificato di regolare esecuzione per un provvedimento apposito per l’omologazione delle spese sostenute per la realizzazione di ciascuna opera finanziata anche parzialmente dalla Regione. Scorre poi da 45 a 90 giorni il termine per i pareri del Consiglio Regionale dei lavori pubblici sulle opere: dopodiché vale il silenzio-assenso..Le istanze di verifica di assoggettabilità alle Valutazione di impatto ambientale antecedenti alla legge n. 17 del 2007 nonché quelle anche successive di integrazione e variazione progettuale sono esaminate dalla Regione che ha 180 giorni in più: in mancanza, le opere sono escluse da Via.

Prorogata sine die la possibilità di regolarizzare l’occupazione di case popolari, senza la quale è impossibile acquistare la casa eventualmente offerta in opzione.. Gli IACP sono autorizzati a vendere, con le modalità della legge statale 24 dicembre 1993, n. 560 gli alloggi inseriti nei piani di vendita che sono liberi e disponibili se la vendita è finalizzata a eliminare i condomini misti. Gli acquirenti devono trasferirsi entro 60 giorni dalla data dell’atto di acquisto a pena nullità della compravendita e l’alloggio non può essere rivenduto prima di dieci anni. L’alloggio reso libero dall’acquirente deve essere immediatamente assegnato in locazione.

Ulteriore proroga (è la terza) al 30 aprile 2008 del termine del regolamento di modifica di quello attuale sulla programmazione della rete distributiva commerciale delle grandi strutture di vendita.

 

Bur n. 184 del 31 dicembre 2007