Le condizioni per l’usucapione del terreno
Nel
1984 mia suocera acquistò un piccolo pezzo di terra antistante l’uscio della
propria abitazione, e già usato dal suo defunto marito in affitto dal 1958.
Tale
appezzamento (circa 140 mq) era parte di un’unica particella indivisa, e il
proprietario aveva affittato la parte inferiore a mio suocero e la parte
superiore (circa 2000 mq) era annessa ed affittata assieme a
una casa prospiciente.
Fra
i due terreni vi è sempre stato, fin dal 1958, un confine fisico fatto di pali,
parte in legno e parte in ferro e griglia metallica.
Il
proprietario originario, in occasione della vendita della casa, vendette a mia
suocera il piccolo appezzamento già in affitto, e furono fatti due rogiti dallo
stesso notaio, nella stessa data, con due numeri di registro sequenziali, uno
per la vendita di 140 mq a mia suocera,
e uno per l’acquisto da parte di un nuovo compratore della casa e del restante
terreno.
Fu
fatto il frazionamento a catasto della particella.
Tre
anni or sono gli acquirenti del terreno soprastante, in occasione di liti con
altri confinanti, si accorsero
che il confine riportato a catasto fra i nostri due terreni non coincideva con
il confine fisico a nostro danno per circa due metri lungo tutta la linea
tracciata al momento del frazionamento e avanzarono pretese nei confronti del
nostro terreno minacciando una causa civile.
Premesso che il confine fisico
preesistente al frazionamento, non è mai stato spostato, fattore di cui
esistono numerose testimonianze, e che il vecchio proprietario non ricorda di
aver dato ordine al geometra di tenersi spostato dal confine esistente. Inoltre se avesse voluto vendere in modo
difforme il confine, ne avrebbe parlato, se non a noi
con la controparte, che non avrebbe atteso 18 anni per far valere i propri
diritti.
E’
chiaro che la differenza di confini deve imputarsi a
un errore, vent’anni fa infatti le misure per i frazionamenti non erano
soggette alla rigida disciplina attuale, oppure a un errore grafico a catasto:
un millimetro su disegno corrisponde a due metri sul terreno!
Inoltre,
anche se noi fossimo stati in grado di controllare le
misurazioni “terreno catasto” ciò non poteva avvenire al momento della vendita
in quanto i tempi tecnici dell’accatastamento sono molto lunghi.
Un
avvocato da noi interpellato ci ha dato poche speranze di vincere un’eventuale
causa, ed è per questo che mi rivolgo a voi, poiché
ritengo che se un errore commesso da terzi può farci perdere ciò che in buona
fede è stato acquistato e in buona fede venduto, ciò non sia giustizia!
Inoltre
a detta di molti geometri le planimetrie catastali sarebbero inesatte al 90 % e
ciò comporterebbe un contenzioso gigantesco. Giorgio Viganego
Pare chiaro che l’unico
rimedio nella sua situazione sarebbe quello di far valere il diritto di usucapione, che prevede un possesso continuato per dieci
o vent’anni. E’ decennale solo nel caso in cui si acquisti in buona fede da chi
non è proprietario di un immobile con titolo idoneo trascritto: questa non è
chiaramente la sua situazione. I vent’anni dall’acquisto (il periodo di
locazione non conta) sono comunque trascorsi. Tenga conto che per maturare il
diritto di usucapione ventennale non è necessario
essere in buona fede ma solo essersi comportato come proprietario per questo
periodo, così come dimostra la recinzione esistente e che il possesso non sia
violento o clandestino. Perchè l’usucapione non maturi, non basta che chi vanta
la proprietà protesti, anche con lettera raccomandata o minacciando di far
causa: deve effettivamente notificare all’occupante un atto giudiziario che
abbia come scopo il fatto di sottrarre il terreno dal suo possesso.
L’usucapione ventennale
è definita dalle legge un “acquisto a titolo originario”,
quindi non è di per sé necessario il suo riconoscimento in atto pubblico. Tuttavia
per poi poter disporre liberamente del terreno acquisito per usucapione (per
esempio, venderlo) occorre comunque trascrivere tale
diritto e quindi rivolgersi a un notaio ed eventualmente affrontare
un’eventuale causa con il vicino. Quindi anche se Lei ha la possibilità di
veder riconosciuto tale suo diritto è comunque il caso
che Lei faccia i debiti conti (anche finanziari), per valutare se Le conviene farlo.