Le condizioni per il cancello in più

 

E’ possibile in una recinzione aprire un cancello in più che serva dei nuovi  appartamenti realizzati da un ex magazzino? Occorre l’assenso di tutti i condomini? Lettera firmata, Fossano.

 

Secondo l’articolo 1102 del codice civile i partecipanti alla cosa comune (recinzione) può apportare a proprie spese le modifiche necessarie per il suo godimento, anche senza assensi, ma a queste condizioni:

1) non deve alterarne la destinazione (cosa che non accade); 2) non deve impedire ad altri condomini di farne uso; 3) non deve creare danno agli altri condomini; 4) non deve creare pregiudizio alla stabilità o sicurezza del fabbricato (art. 1120); 5) non deve alterarne il decoro architettonico; 6) non deve rendere parti comuni inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino:;