Le innovazioni gravose e il condomino indigente

 

 

 

In un condominio (attualmente la palazzina è rifinita in quarzo) quale maggioranza occorre in assemblea per approvare l'esecuzione dei lavori di rifinitura esterna a cortina? Quale per eventuale rifinitura in pittura? Preciso che siamo 11 condomini. Se un condomino si trova in condizioni disagiate (nucleo familiare 3 persone), pensionato (65 anni), percepisce una pensione di 400 euro al mese e ha un figlio (24 anni) con handicap al 100%, e non può affrontare la spesa (circa 60.000 euro la sua quota), come deve agire? Se questi non paga, gli altri condomini devono accollarsi la spesa?

 

La disposizione di cui all’articolo 1121 del Codice civile — in tema di innovazioni gravose o voluttuarie — prescinde dalle condizioni economiche dei singoli condomini ed è riferita solo a situazioni obiettive. In ogni caso, ove l’intervento di cui parla il lettore sia ritenuto innovazione gravosa o voluttuaria, rimane il fatto che, ai fini della non partecipazione alla spesa, esso deve risultare divisibile: l’intervento sulla facciata non può, sotto questo profilo, essere suscettibile di godimento separato, perché da esso traggono vantaggio tutti i condomini. Conseguentemente, anche il condomino dissenziente è tenuto a partecipare alle spese secondo i criteri stabiliti dal regolamento contrattuale o dall’articolo 1123 del Codice civile (in quest’ultimo caso in base ai millesimi di proprietà).L’assemblea — a parte la rateizzazione in base allo stato d’avanzamento dei lavori — può anche autorizzare l’amministratore a stipulare un finanziamento bancario, con più comode rateazioni. In materia di innovazioni gravose o voluttuarie, la maggioranza richiesta per la delibera assembleare è quella di cui all’articolo 1136, comma 5 del Codice civile (maggioranza dei partecipanti al condominio e due terzi dei millesimi).