Passa infatti dal 10% al 20% l’Iva da applicare

 

Aumentano del 10% i costi del riscaldamento per chi ha un contratto di servizio energia

 

Dall’1 gennaio i contratti di servizio energia sono passati da Iva al 10% a Iva al 20% (salvo rarissime eccezioni). E’ questa l’interpretazione data dall’Agenzia delle Entrate della modifica del punto 122) della tabella A, parte terza allegata al Dpr sull’Iva (n. 633/1972), portata dal comma 384 dell’articolo 1 della Finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296). La nuova formulazione del punto 23), come spesso accade mal scritta, aveva fatto ritenere finora che non fosse cambiato nulla rispetto al passato: ma le finanze sono di tutt’altro avviso

L’Iva al 10% resta solo per quei contratti di servizio energia che gestiscono la fornitura derivante da fonte rinnovabile o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento (caso più unico che raro).

 

Risoluzione Entrate 10/05/2007 n. 94

Consulenza giuridica. Contratto di servizio energia - Aliquota IVA

Con l'istanza indicata in oggetto concernente l'aliquota IVA applicabile al Contratto di servizio energia, é stato esposto il seguente

Quesito

 La Confederazione Generale Italiana del Commercio, ha chiesto chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell'art. 1, comma 384, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha sostituito il n. 122) della Tabella A, parte terza, allegata al D. P. R. n. 633/1972.

Al riguardo ha fatto presente che con la nuova formulazione del n.  122) é stata esplicitata, per via normativa l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 10 per cento alle prestazioni di servizi relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico nell'ambito del contratto di servizio energia come definito nel decreto interministeriale di cui all'art.  11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.  412.

É stato inoltre segnalato che l'Amministrazione finanziaria con risoluzione n. 103 del 20 agosto 1998 e con circolare n. 273 del 23 novembre 1998 aveva chiarito con riferimento alla normativa previgente che alle prestazioni oggetto di contratti di servizio energia era applicabile l'aliquota IVA agevolata in quanto detti contratti disciplinano l'erogazione di beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente.

Soluzione prospettata

La CONFCOMMERCIO ritiene che la precisazione contenuta nel nuovo testo del n. 122) della Tabella A, parte terza, allegata al DPR n. 633/1972, circa l'applicabilità dell'aliquota IVA agevolata alle prestazioni dovute in base ad un contratto di servizio energia, non può che considerarsi una mera "traduzione" in legge di quanto precedentemente affermato in via amministrativa e conformemente osservato nella pratica commerciale.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

L'articolo 1, comma 384 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha modificato il punto 122) della Tabella A, parte terza, allegata al D. P. R. n. 633/1972 prevedendo alcune novità.

La precedente versione del punto 122) applicava, molto genericamente, l'IVA agevolata alle "prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico".

Con la nuova versione il legislatore ha riscritto la norma come segue: "122) prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia come definito nel decreto interministeriale di cui all'art.  11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.  412, e successive modificazioni ed integrazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria".

Si é voluto quindi precisare l'ambito applicativo della disposizione, da un lato, chiarendo che l'aliquota agevolata é applicabile oltre che alle prestazioni di servizi anche alle forniture di apparecchiature e materiali utilizzati per la fornitura di energia termica per uso domestico, e dall'altro, restringendo il campo di applicazione dell'aliquota agevolata all'energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

Al riguardo, infatti, si deve preliminarmente osservare che la Tabella A, parte III, contiene un mero elenco dei beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento ai sensi dell'art. 16 del Dpr. 633 del 1972 e non norme dispositive che specifichino le operazioni che fruiscono dell'aliquota ridotta.

Si riscontra, invece, che il n. 122) in esame é formulato in modo non convenzionale perché non contiene una specifica voce di beni o servizi.

Il medesimo é infatti composto da tre parti: la prima che fa riferimento a determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi, e le due successive che contengono frasi di senso compiuto la cui finalità non può essere che quella di specificare meglio l'ambito di applicazione dell'aliquota agevolata, relativamente alle operazioni indicate nella prima parte.

Ne consegue, ad avviso della scrivente, che essendo il n. 122) inserito in una elencazione di beni e servizi che beneficiano dell'aliquota agevolata, l'aliquota in questione sarà applicabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, di cui alla prima parte della norma, relative all'energia termica prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; le stesse cessioni e prestazioni di servizi saranno invece escluse dall'applicazione dell'aliquota agevolata qualora si pongano in relazione con la produzione di energia termica da fonti non rinnovabili.

Ciò precisato, con riferimento al chiarimento richiesto nell'istanza, si ritiene che l'agevolazione, con riguardo alla norma novellata, concerne solo le prestazioni di servizi rese, nell'ambito del contratto servizio energia, per la fornitura di energia termica prodotta da fonte rinnovabile.

La norma é stata infatti riformulata con la finalità di incentivare l'utilizzo di fonti energetiche alternative, importante obiettivo che le istituzioni nazionali e sovranazionali intendono perseguire ai fini di tutela ambientale.

É opportuno comunque rilevare che la nuova formulazione del n. 122) fa riferimento al contratto servizio energia come definito nel decreto interministeriale di cui all'art. 11, comma 1, del DPR 26 agosto 1993, n.  412.

Trattasi di decreto che al momento non é stato ancora emanato e che dovrà disciplinare il predetto contratto che, ai sensi della citata normativa prevede che sussistano in capo ad uno stesso soggetto il ruolo di fornitore e il ruolo di terzo responsabile di un impianto. Ruoli questi che normalmente, al di fuori del contratto servizio energia, sono svolti da soggetti diversi in virtù della incompatibilità che sussiste tra i soggetti medesimi per i differenti fini che perseguono.

Pertanto, nelle more dell'emanazione del menzionato decreto si ritiene che possano comunque usufruire dell'aliquota Iva agevolata i contratti servizio energia che presentano i criteri minimali elencati nella circolare n. 273/E del 23 novembre 1998, con la conseguenza che il beneficio di cui trattasi potrà applicarsi alle prestazioni di servizi rese, nell'ambito del contratto servizio energia, per la fornitura di energia termica derivante da fonte rinnovabile o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento.