Doppio binario per la richiesta di certificazione energetica

 

L’iter della certificazione energetica vigente a livello nazionale prevede un due possibili alternative. La prima è quello in cui il cittadino si rivolge direttamente a un certificatore accreditato per ottenere l’ACE, l’attestato di certificazione energetica” (ed è la soluzione che in genere si preferisce in caso di compravendita di un immobile esistente). La seconda è quella in cui il cittadino (in caso di immobile esistente su cui sono state eseguite delle opere) o l’impresa di costruzioni (nel caso di immobile nuovo) fa compilare un AQE (attestato di qualificazione energetica) al proprio tecnico di fiducia, che in genere è la stessa persona che ha progettato e/o eseguito delle opere sugli impianti termici, e quindi non ha le caratteristiche di indipendenza necessarie per rilasciare l’ACE. L’attestato di qualificazione viene sottoposto al certificatore energetico accreditato che, nel caso in cui tutto funzioni, lo trasforma in ACE, oppure, se non è soddisfatto, lo modifica. Più esattamente, nel caso di immobili di nuove costruzioni e ristrutturazioni totali, l’AQE è addirittura obbligatorio, la nomina del certificatore avviene prima dell’inizio dei lavori e il direttore dei lavori segnala in corso d’opera  la varianti che comportino modifiche alle prestazioni energetiche dell’edificio. La seconda procedura può parere più complessa e costosa, ma così non è: infatti è basata sulla constatazione che il tecnico impiantistico che ha installato o ristrutturato un impianto termico ne conosce le caratteristiche molto meglio rispetto al certificatore, che è coinvolto solo quando i lavori sono stati terminati e che talora ha capacità professionali non eccelse, perché si è limitato a frequentare un corso di formazione apposito.

Ma cosa accade nelle regioni in cui esistono regole autonome diverse da quelle nazionali (Lombardia, Piemonte ,Liguria e Emilia Romagna)? Il doppio binario della qualificazione/certificazione, con caratteristiche un po’ diverse, è previsto anche in Emilia, mentre è inesistente altrove.

Inoltre a livello nazionale l’AQE può essere sostituito da un documento più complesso, quello di “diagnosi energetica”, che, oltre a rilevare il fabbisogno termico, offre più soluzioni per conseguire attraverso opere la riduzione dei consumi, dando un calcolo dei costi/benefici di ogni intervento che si suggerisce e il periodo in cui si ammortizzerà e il committente potrà iniziare a risparmiare. Le norme delle regioni non ne fanno invece cenno. La diagnosi è evidentemente il documento da preferire se si intende programmare una serie di opere, per le quali si avrà intenzione di richiedere la detrazione fiscale del 55%. Anch’essa andrà trasformata (ovviamente a fine lavori) in una certificazione energetica attraverso il “placet” del certificatore autorizzato. Infine le norme nazionali prevedono la possibilità di sostituite l’attestato di certificazione con un auto-certificazione che l’edificio ha alti consumi e va perciò posto in classe G (la peggiore). Tale possibilità, ammessa solo per gli immobili di superficie inferiore a 1.000 metri quadrati, prevede però che entro 15 giorni dalla data del rilascio della dichiarazione, il proprietario ne trasmetta copia alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio. L’autocertificazione è impossibile in Lombardia, Emilia, Piemonte e Liguria (che non la prevedono) e, a dire il vero, non è prevista neanche dalle norme comunitarie, il che potrebbe causare procedure sanzionatorie per l’Italia.

 

Il meccanismo dei controlli

 

Emilia

Normali controlli previsti sugli impianti termici, sulle Dia (a scadenza determinata dal Comune) e sui permessi di costruire (un campione almeno del 20 per cento degli interventi realizzati)

Liguria

Ispezioni sul almeno il 5% annuo degli edifici di nuova costruzione o in ristrutturazione. Verifica di idoneità della certificazione sul 5% annuo delle certificazioni effettuate.

Lombardia

Controllo di correttezza dell’attestato entro 5 anni dal suo deposito al Catasto energetico. Verifica anche con richiesta  documentazione in Comune

Piemonte

L’Arpa provvede a ispezioni anche in corso d’opera e comunque entro 5 anni dalla data di fine lavori e annualmente controlli a campione sulle certificazioni effettuate.

Resto di Italia

Modalità decise dal Comune. Comunque, in caso di opere,  entro 5 anni  dalla fine lavori.

Fonte: Ufficio Studi Confappi-Federamministratori

 

 

 

Certificazione: cos’è

La certificazione energetica “fotografa” l’efficienza energetica di un immobile. Analizza le sue componenti “attive” (impianti) e “passive” (strutture), per poi dare un giudizio sintetico sulla sua efficienza energetica , con una formula. A seconda dei risultati l’immobile è inquadrato in 8 “classi di efficienza energetica” che vanno, a livello nazionale, dalla A+ alla G (A+, A, B, C, D, E, F, G). Per intenderci, un immobile classificato in A+ è il più efficiente energeticamente, mentre un immobile in G è quello con prestazioni più basse.

Oltre che in caso di compravendita, è necessaria per gli edifici di nuova costruzione, per certe opere che godono della detrazione fiscale del 55%,  per godere degli incrementi di volumetria previsti dalle regioni per il Piano Casa, per la firma da parte del condominio di un “contratto di servizio energia”, per altre agevolazioni regionali, per avere tariffe particolarmente favorevoli per il fotovoltaico

Le norme per il calcolo delle prestazioni energetiche e per la certificazione  sono unificate nel Dlgs 192/05 e nel  Decreto sviluppo 16/6/09, ma non valgono per Emilia Romagna, Lombardia, Liguria , Piemonte e per la provincia autonoma di Bolzano che hanno varato regole proprie.

 

Condominio e certificazione

 

E’ possibile una certificazione energetica condominiale? Nei fatti no, anche se può essere vantaggioso che la certificazione sia richiesta con delibera dell’assemblea condominiale ed eseguita in tutti i piani da un solo certificatore. Infatti le caratteristiche della caldaia comune e, in genere, quelle di conducibilità del calore delle pareti del palazzo sono analoghe. Tuttavia andranno differenziate le prestazioni degli appartamenti più esposti al freddo (ultimo piano, o primo sopra locali non riscaldati), quelle degli alloggi meglio coibentati (perché per esempio, con doppi vetri). Una certificazione veramente comune sarà fattibile solo per gli appartamenti ai piani intermedi con esposizione al sole e dimensioni simili. Queste le prescrizioni nazionali, che mutano però nella regioni con certificazioni autonome (Lombardia, Emilia, Piemonte, Liguria, Alto Adige).