Inquilini , le condizioni per la detrazione d’imposta

 

Quesito riguardante la legge 431/98 e le detrazioni d’imposta previste dal mod. 730 a favore degli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale.

 

Sono un’inquilina che ha stipulato un contratto di locazione di un appartamento di proprietà dell’ENPAM (oggi Fondazione). La stipula è avvenuta nell’ottobre 1994 secondo le norme del D-legge 11/7/92 n.333, convertito nella legge 8/8/1992 n.359., che abrogava di fatto la legge 392/78 sull’equo canone e istituiva le locazioni con patti in deroga e quindi a canone libero. Il Mod 730 prevede una detrazione d’imposta per i contratti d’affitto convenzionali e cioè per i contratti a canone libero. Dato che la legge 431/98 recepisce sostanzialmente le norme sui patti in deroga che prevedevano fra l’altro la stipula con la controfirma di un rappresentante sindacale, si chiede: la deduzione spetta a tutti coloro che sono titolari di un contratto redatto prima del 1998 secondo le norme della L. 392/78 (patti in deroga) o spetta soltanto agli inquilini che hanno stipulato il contratto di affitto dopo la data della legge 431/98?

La sottoscritta ritiene che la deduzione spetti a tutti gli inquilini con canone di locazione libero(sia con contratti con patti in deroga sia con contratti convenzionali) esclusi coloro che beneficiano ancora dell’equo canone o abbiano un contratto con uno degli enti specificati a pag.32 Sez. IV rigo E30 del modello 730. In estrema sintesi i contratti stipulati a norma della legge 431/98 e quelli stipulati a norma della legge 392/78 rientrano nella medesima fattispecie o no? Se il tipo di canone concordato è della stessa natura di quello stabilito con i patti in deroga è chiaro che tutti gli inquilini, con esclusione di quelli ad equo canone e quelli citati a pag. 32 del Mod. 730, hanno titolo a beneficiare della deduzione prevista dal detto modello 730, è giusto o sbagliato? Wanda Asta (ROMA)

 

 

Purtroppo la sua deduzione è sbagliata. Infatti l’articolo 16 del Dpr 917 del 1986 (un tempo art. 13-ter) limita la detrazione “Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli artt. 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9/12/1998, n. 431” che abbiano certi limiti di reddito. In definitiva agli inquilini a basso reddito che hanno stipulato contratti a canone convenzionato di 3 anni più 2 di rinnovo automatico, utilizzando i tipi contrattuali previsti prima dal singolo accordo territoriale e, più recentemente, dal decreto ministeriale infrastrutture del 30 dicembre 2002. . Pertanto, anche nel caso in cui il patto in deroga sia stato rinnovato e quindi divenuto un contatto di locazione ai sensi della legge 431/1998, e preveda dei canoni che sono paragonabili a quelli prescritti dagli accordi territoriali, bisognerebbe pur sempre tener conto del fatto che non tutte le locazioni previste dalla legge n. 431/1998 prevedono detrazioni per gli inquilini, ma solo quelle a canone concordato di 5 anni di durata stipulate con apposito modulo contrattuale.