Incorporare parte dell'altezza del bagno comune

 

Nel caso che all'interno di un condomino (sul tipo villette a schiera) ci sia un bagno comune incorporato in una delle costruzioni con h. m 4 e il proprietario della costruzione incorporante il bagno comune intenda ridurne l'altezza a circa 2.75 per meglio usufruire del locale sito al primo piano, premesso che i lavori sarebbero interamente a carico del condomino, che la funzionalità del bagno risulterebbe inalterata, e verrebbe offerto al condominio un rimborso economico, sono necessari i 1000/1000 per la vendita (praticamente irraggiungibili) o esistono altre strade percorribili? Paolo Dossena

E' da ritenersi che nel caso in questione possa scattare l'articolo 1102 del codice civile, che prevede l'uso della cosa comune alle condizioni che non se ne alteri la destinazione, non si impedisca agli altri di farne uso secondo il proprio diritto e, collegato all'articolo 1120, non si rechi pregiudizio alla stabilità o sicurezza dell'edificio, non se ne alteri il decoro architettonico e non si renda talune parti inservibili all'uso anche di un solo condomino. Quindi l'opera, a spese del singolo condomino, potrebbe eseguirsi anche senza necessità di assenso del condominio, perché il bagno resta completamente fruibile. Poiché l'applicazione del 1102 è sempre fonte di litigi e cause legali, facendo forza su questa interpretazione, sarebbe forse opportuno, anche se non necessario, raggiungere con il condominio un compromesso (per esempio proponendo il versamento di un'indennità).