Feroce tassazione delle seconde case e delle imbarcazioni in Sardegna

 

Come è stato ampiamente riportato da stampa e tv, la regione Sardegna ha approvato una feroce tassazione delle case per le vacanze e di imbarcazioni e aeromobili  appartenenti a non residenti. Il meccanismo dell’imposizione è “a trappola”: si colpisce non solo la proprietà ma, con aliquote assurde, anche la vendita (perfino a residenti) , così da scoraggiare chi volesse disfarsi delle abitazioni possedute, allo scopo evidente di fare dei turisti stabili un parco-bestiame da mungere.

L’unica soluzione per non pagare è, in sostanza, per l’imposta sulla proprietà avere abitazione principale e domicilio fiscale permanente  in Sardegna. Per quella sulle plusvalenze da rivendita, occorre che il domicilio fiscale esista da almeno 2 anni. L’imposta sulle imbarcazioni grava anche su quelle che transitano nel periodo compreso dal 1° giugno al 30 settembre.indipendentemente dalla durata del transito (anche poche ore). Sono escluse solo le unità da diporto sotto i 14 metri, quelle che sostano tutto l'anno nelle strutture portuali regionali e quelle con attività croceristica.

 

 

Le nuove imposte che colpiscono i non residenti sono quindi tre:

a)       la prima riguarda la vendita di appartamenti ed è pari al 20% del guadagno ottenuto;

b)       la seconda riguarda la proprietà, e parte da un minimo di 900 euro all’anno, per toccare cifre molto elevate, a seconda rapportate alla  superficie calpestabile.

c)       la terza riguarda aerei e barche da diporto.

Le modalità per il versamento sono ancora da stabilire.

Per le abitazioni, non è per niente chiaro se il calcolo dei metri quadrati debba riguardare solo le superfici abitabili o anche le superfici accessorie

 

Per farsi i calcoli, più che le parole servono delle tabelle:

 

Imposta sulle seconde case

 

Superficie calpestabile

Fabbricati entro i 300 metri dalla battigia

fabbricati oltre i 300 metri (euro)

Fino a 60 mq

1.080

900

Da 61 a 100 mq

1.800

1.500

Da 101 a 150 mq

2.700

2.250

Da 151 a 200 mq

3.600

3.000

Ogni mq eccedente*

18

15

 

Esempio: una villa di 250 mq pagherà, se vicino al mare, 4.500 euro e, se lontana, 3.750 euro annui.

 

Fonte: Ufficio studi Confappi-Federamministratori

 

Imposta sulle imbarcazioni

 

Lunghezza imbarcazione

Unità a vela con motore ausiliario

Altre imbarcazioni

14 - 15,99 metri

500

1.000

16 -19,99 metri

1.000

2.000

20 -23,99 metri

1.500

3.000

24 - 29,99 metri

2.500

5.000

30 -60 metri

5.000

10.000

oltre 60 metri

7.500

15.000

 

Fonte: Ufficio studi Confappi-Federamministratori

 

ECCO IL TESTO DEGLI ARTICOLI

 

 

L’articolo 2 è sostituito dal seguente:

Art.2

 Imposta regionale sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case

1. È istituita l’imposta regionale sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case.

2. L’imposta si applica sulle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso:

a) di fabbricati, siti in Sardegna entro 3 chilometri dalla battigia marina, destinati ad uso abitativo, escluse le unità immobiliari che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o del coniuge;

b) di quote o di azioni non negoziate sui mercati regolamentati di società titolari della proprietà o di altro diritto reale sui fabbricati di cui alla lettera a), per la parte ascrivibile ai predetti fabbricati1. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente collegabili alle predette partecipazioni;

3. Soggetto passivo dell’imposta è l’alienante a titolo oneroso avente domicilio fiscale fuori dal territorio regionale o avente domicilio fiscale in Sardegna da meno di ventiquattro mesi.

4. Non sono soggetti passivi dell’imposta i nati in Sardegna e i rispettivi coniugi.

5. La plusvalenza di cui al comma 2, lettera a), è costituita dalla differenza tra il prezzo o il corrispettivo di cessione ed il prezzo d’acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al miglioramento del bene medesimo e rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

6. La plusvalenza di cui al comma 2, lett. b, si calcola raffrontando il prezzo o corrispettivo di cessione con il costo d’acquisto di partecipazione. La parte delle plusvalenze derivanti dalla cessione di quote o azioni ascrivibili a fabbricati di cui al coma 2, lett. a si calcola facendo riferimento ai valori contabili emergenti dall’ultimo bilancio o rendiconto approvato, rapportando il valore netto di bilancio delle seconde case site in Sardegna nei tre chilometri dalla battigia marina e il totale dell’attivo di bilancio o rendiconto approvato.

7. L’imposta regionale si applica nella misura del 20 per cento sulle plusvalenze come dianzi calcolate.

8. L’imposta dovuta sulla plusvalenza realizzata per effetto della cessione del fabbricato deve essere versata in tesoreria regionale entro venti giorni dalla data dell’atto di cessione, se formato in Italia, entro sessanta giorni se formato all’estero. Negli stessi termini deve essere inviata alla Regione Sardegna, da parte del cedente, apposita dichiarazione di conseguimento della plusvalenza recante i dati che ne consentono la determinazione, utilizzando moduli approvati con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio di concerto con l’Assessore regionale agli enti locali, finanze e urbanistica. All’atto della cessione l’alienante può chiedere al notaio, fornendo la necessaria provvista, di provvedere alla presentazione della dichiarazione, all’applicazione e al versamento dell’imposta nella tesoreria regionale nei termini suddetti. Di tale circostanza deve essere fatta menzione nell’atto avente ad oggetto la cessione a titolo oneroso del fabbricato. Il notaio è comunque obbligato a comunicare alla Regione Sardegna entro 20 giorni dalla stipulazione, e secondo le modalità previste con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio di concerto con l’Assessore regionale agli enti locali, finanze e urbanistica, gli estremi dell’atto avente ad oggetto la cessione del fabbricato con le caratteristiche di cui al comma 2, lett. a).

9. L’imposta dovuta sulla plusvalenza realizzata per effetto del trasferimento delle quote o delle azioni delle società titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui fabbricati di cui al comma 2, lettera a), deve essere versata nella tesoreria regionale entro sessanta giorni dalla data della cessione. L’organo amministrativo delle anzidette società è obbligato a comunicare, entro trenta giorni dalla cessione, l’avvenuto trasferimento alla Regione Sardegna secondo le modalità previste con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio di concerto con l’Assessore regionale agli enti locali, finanze e urbanistica. Nel medesimo termine, l’organo amministrativo deve, altresì, comunicare al socio cedente che la cessione delle quote potrebbe implicare obbligo di versamento dell’imposta e mettere a disposizione, qualora costui ne faccia richiesta, tutta la documentazione necessaria per il calcolo della plusvalenza. Nei trenta giorni successivi, il cedente, deve, qualora ne sussistano le condizioni, presentare la dichiarazione prevista nel comma precedente.

10. La Regione Sardegna dispone, ai fini del controllo dell’adempimento degli obblighi strumentali al regolare adempimento dell’obbligazione tributaria, dei poteri previsti dagli articoli 51 e 52 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633. Con le stesse prerogative possono intervenire, previa richiesta dell’Amministrazione regionale, i funzionari degli Uffici tributi dei Comuni in cui è situato l’immobile ceduto.

11. Il recupero dell’imposta dovuta avviene con avviso di accertamento recante la liquidazione dell’imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi al saggio legale da notificarsi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello dell’avvenuta cessione. La notificazione dell’avviso di accertamento può essere effettuata, oltre che con le regole previste dall’art. 60 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. L’avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

12. Il contribuente destinatario dell’avviso di accertamento può, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, procedere alla definizione dell’atto con le regole e con gli effetti previsti dall’art. 15 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218 o, in alternativa, instaurare la procedura di accertamento con adesione. Sono applicabili le norme regolatrici dell’istituto contenute nel d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

13. Le somme che risultano dovute sulla base della dichiarazione, unitamente agli interessi e le sanzioni, e le somme liquidate nell’avviso di accertamento dalla Regione per imposta, sanzioni ed interessi e non versate entro il termine previsto dal comma precedente sono riscosse coattivamente mediante iscrizione a ruolo, da effettuarsi, a pena di decadenza e secondo le disposizioni contenute nel d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e a quello in cui l’avviso di accertamento è divenuto definitivo per mancata impugnazione o a seguito di sentenza passata in giudicato favorevole in tutto o in parte all’Amministrazione.

14. Il contribuente può chiedere alla Regione Sardegna il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine decadenziale di tre anni dal giorno del pagamento dell’imposta.

15. Per l’omessa o infedele dichiarazione della plusvalenza conseguita si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’ammontare dell’imposta dovuta.

16. Chi non esegue in tutto o in parte i versamenti dell’imposta dovuta quali risultano dalla dichiarazione presentata o li esegue tardivamente è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell’importo non versato.

17. Alle anzidette sanzioni è soggetto in luogo del cedente il notaio che, avendo ricevuto la provvista, non proceda alla presentazione della dichiarazione e/o al versamento tempestivo delle somme dovute.

18. Per la mancata comunicazione prevista al comma 8, il notaio è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.032,00 a euro 7.746,00. La medesima sanzione è irrogata nei confronti della società titolari del diritto di proprietà o di altri diritti reali sui fabbricati di cui al comma 2, lettera a), le cui azioni o quote sono state trasferite, qualora l’organo amministrativo non provveda alla comunicazione di cui al comma 9.

19. Il gettito dell’imposta di cui al presente articolo è destinato per il 75 per cento al fondo perequativo per lo sviluppo e la coesione territoriale e per il restante 25 per cento al Comune nel quale detto gettito è generato.

20. L’imposta regionale sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case si applica alle cessioni a titolo oneroso effettuate successivamente alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna delle deliberazioni di Giunta previste ai commi 8 e 9.

L’articolo 3 è sostituito dal seguente:

Art.3 

Imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico

1. È istituita l'imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico.

2. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati siti nel territorio regionale ad una distanza inferiore ai tre chilometri dalla linea di battigia marina, non adibiti ad abitazione principale da parte del proprietario o del titolare di altro diritto reale sugli stessi.

3. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di fabbricati di cui al comma 2, ovvero il titolare di diritto reale sugli stessi di usufrutto, uso, abitazione, con domicilio fiscale fuori dal territorio regionale; per gli immobili sui quali è costituito il diritto di superficie, soggetto passivo è il superficiario che ha costruito il fabbricato con il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale; per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario con domicilio fiscale fuori dal territorio regionale.

4. Non sono soggetti passivi coloro che siano nati in Sardegna, i rispettivi coniugi e i figli degli emigrati ancorché non nati in Sardegna.

5. L'imposta regionale è stabilita nella misura annua di:

- euro 900 per fabbricati di superficie fino a 60 metri quadri;

- euro 1.500 per fabbricati di superficie compresa tra 61 metri quadri e 100 metri quadri;

- euro 2.250 per fabbricati di superficie compresa tra 101 metri quadri e 150 metri quadri;

- euro 3.000 per fabbricati di superficie compresa tra 151 metri quadri e 200 metri quadri; per la superficie eccedente 200 metri quadri, euro 15 per metro quadro.

La superficie è misurata sul filo interno dei muri. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.

6. Le misure previste al comma 5 sono aumentate del 20 per cento per i fabbricati ubicati ad una distanza inferiore ai 300 metri dalla linea di battigia marina.

7. L'imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratta la titolarità della proprietà o degli altri diritti reali; a tal fine il mese durante il quale la titolarità si è protratta per almeno quattordici giorni è computato per intero. L’imposta è versata in un’unica soluzione dal 1° al 30 novembre di ogni anno secondo le modalità stabilite con delibera della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore della Programmazione.

8. Il gettito della presente imposta è destinato per il 75 per cento al fondo perequativo per lo sviluppo e la coesione territoriale di cui all'articolo 5 e per il restante 25 per cento al Comune nel quale detto gettito è generato.

9. La Regione Sardegna dispone dei poteri di controllo riconosciuti ai Comuni ai fini dell’imposta comunale sugli immobili dall’articolo 11 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. La Regione può chiedere ai Comuni interessati di svolgere indagini e verifiche su fabbricati situati all’interno del territorio dei Comuni medesimi.

10. Il recupero dell’imposta dovuta e non versata avviene con avviso di accertamento recante la liquidazione dell’imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi al saggio legale da notificarsi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello dell’avvenuta cessione. La notificazione dell’avviso di accertamento può essere effettuata, oltre che con le regole previste dall’art. 60 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. L’avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

11. Il contribuente destinatario dell’avviso di accertamento può, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, procedere alla definizione dell’atto con le regole e con gli effetti previsti dall’art. 15 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218 o, in alternativa, instaurare la procedura di accertamento con adesione. Sono applicabili le norme regolatrici dell’istituto contenute nel d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

12. Le somme liquidate nell’avviso di accertamento dalla Regione per imposta, sanzioni ed interessi e non versate entro il termine previsto dal comma precedente sono riscosse coattivamente mediante iscrizione a ruolo, da effettuarsi, a pena di decadenza e secondo le disposizioni contenute nel d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento è divenuto definitivo per mancata impugnazione o a seguito di sentenza passata in giudicato favorevole in tutto o in parte all’Amministrazione.

13. Il contribuente può chiedere alla Regione Sardegna il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine decadenziale di tre anni dal giorno del pagamento dell’imposta.

14. Se il soggetto passivo dell’imposta non ha dichiarato o comunicato l’immobile posseduto ai fini dell’imposta comunale sugli immobili o ha presentato, con riferimento ai medesimi fabbricati, una dichiarazione infedele, allo stesso si applica una sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico non versata.

15. Chi, avendo adempiuto correttamente agli adempimenti ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, non esegue in tutto o in parte i versamenti dell’imposta regionale sulle seconde case dovuta o li esegue tardivamente è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell’importo non versato.

16. L’imposta si applica a far data dal mese successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna della presente legge.

17. Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, in difetto di riconoscimento da parte dell’Amministrazione statale del diritto della Regione a compartecipare ai sette decimi dell’intero gettito dell’imposta sui redditi generato dai fabbricati ubicati nel proprio territorio, in armonia con quanto disposto dalla lettera a) dell’articolo 8 dello Statuto speciale della Regione Sardegna, la Giunta regionale propone ricorso nelle competenti sedi giurisdizionali, a tutela delle prerogative statutariamente previste.

Articolo4

L’articolo 4 è sostituito dal seguente:

Art.4 

Imposta regionale su aeromobili ed unità da diporto

1. A decorrere dall'anno 2006 è istituita l'imposta regionale sugli aeromobili e le unità da diporto.

2. Presupposto dell'imposta sono:

a) lo scalo negli aerodromi del territorio regionale degli aeromobili dell'aviazione generale di cui all'articolo 743 e seguenti del Codice della navigazione adibiti al trasporto privato, nel periodo compreso dal 1° giugno al 30 settembre;

b) lo scalo nei porti, negli approdi e nei punti di ormeggio ubicati nel territorio regionale delle unità da diporto di cui al D.Lgs. 18 luglio 2005 n. 171, nel periodo compreso dal 1° giugno al 30 settembre.

3. Soggetto passivo dell'imposta è la persona o la società avente domicilio fiscale fuori dal territorio regionale che assume l'esercizio dell'aeromobile ai sensi degli articoli 874 e seguenti del Codice della navigazione, o che assume l'esercizio dell'unità da diporto ai sensi degli articoli 265 e seguenti del Codice della navigazione.

4. L'imposta regionale sugli aeromobili è dovuta per ogni scalo, quella sulle imbarcazioni e le navi da diporto è dovuta annualmente. Essa è stabilita nella misura di :

- euro 150 per gli aeromobili abilitati fino al trasporto di quattro passeggeri;

- euro 400 per gli aeromobili abilitati al trasporto da cinque a dodici passeggeri;

- euro 1.000 per gli aeromobili abilitati al trasporto di oltre dodici passeggeri;

- euro 1.000 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 14 e 15,99 metri;

- euro 2.000 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 16 e 19,99 metri;

- euro 3.000 per le navi di lunghezza compresa tra 20 e 23,99 metri;

- euro 5.000 per le navi di lunghezza compresa tra 24 e 29,99 metri;

- euro 10.000 per le navi di lunghezza compresa tra 30 e 60 metri;

 - euro 15.000 per le navi di lunghezza superiore ai 60 metri.

Per le unità a vela con motore ausiliario l'imposta è ridotta del 50 per cento.

5. Sono esenti dall'imposta le navi adibite all'esercizio di attività crocieristica e le imbarcazioni che partecipano a regate sportive; non sono soggette, altresì, al pagamento della presente imposta le unità da diporto che sostano tutto l'anno nelle strutture portuali regionali.

6. L’imposta è versata, entro 12 ore dall’arrivo degli aeromobili e delle unità da diporto negli aerodromi, nei porti, negli approdi e nei punti d’ormeggio ubicati nel territorio regionale ai soggetti incaricati della riscossione, i quali rilasciano un contrassegno comprovante l’assolvimento dell’obbligo tributario.

7. La riscossione del tributo può essere affidata dalla giunta regionale mediante apposita deliberazione a :

a) il corpo forestale regionale;

b) personale dell’amministrazione regionale;

c) i soggetti che gestiscono gli aerodromi, i porti, gli approdi e i punti d’ormeggio ubicati nel territorio regionale, previa stipula di apposita convenzione nella quale è previsto, in favore degli stessi soggetti, il riconoscimento di un aggio pari al 5% del gettito del tributo riscosso.

8. I soggetti incaricati della riscossione procedono, settimanalmente, con le modalità previste da apposita Deliberazione della Giunta regionale, al riversamento in tesoreria regionale del tributo percetto, al netto degli eventuali aggi ad essi spettanti. Con la predetta Deliberazione sono altresì disciplinate le caratteristiche dei contrassegni e i dati che negli stessi devono essere riportati per individuare gli aeromobili e le unità da diporto.

9. I soggetti incaricati della riscossione sono obbligati a verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria e a trasmettere periodicamente, i dati e le informazioni concernenti l’individuazione dell’effettivo numero degli scali degli aeromobili e dei natanti che hanno sostato nel periodo 1 giugno-30 settembre nei porti, negli approdi e nei punti d’ormeggio ubicati nel territorio. Entro il 31 ottobre di ciascun anno sono obbligati a presentare all’amministrazione regionale un rendiconto amministrativo delle somme incassate secondo le modalità che verranno previste con Deliberazione della Giunta regionale.

10. L’agente della riscossione che non provvede, in tutto o in parte, a riversare settimanalmente in tesoreria regionale il gettito riscosso, è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell’imposta non versata. Per il mancato o ritardato adempimento degli obblighi previsti al comma 8, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.032,00 a euro 7.746,00.

11. Gli impiegati dell’Amministrazione regionale appositamente autorizzati e muniti di appositi cartellini identificativi, possono effettuare direttamente controlli presso gli scali portuali ed aeroportuali.

12. Il recupero dell’imposta dovuta e non versata avviene con avviso di accertamento recante la liquidazione dell’imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi al saggio legale da notificarsi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere versata l’imposta di cui al comma 6. La notificazione dell’avviso di accertamento può essere effettuata, oltre che con le regole previste dall’art. 60 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. L’avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

13. Il contribuente destinatario dell’avviso di accertamento può, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, procedere alla definizione dell’atto con le regole e con gli effetti previsti dall’art. 15 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

14. Le somme liquidate nell’avviso di accertamento dalla Regione per imposta, sanzioni ed interessi e non versate entro il termine previsto dal comma precedente sono riscosse coattivamente mediante iscrizione a ruolo, da effettuarsi, a pena di decadenza e secondo le disposizioni contenute nel d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento è divenuto definitivo per mancata impugnazione o a seguito di sentenza passata in giudicato favorevole in tutto o in parte all’Amministrazione.

15. Il contribuente può chiedere alla Regione Sardegna il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine decadenziale di tre anni dal giorno del pagamento dell’imposta.

16. Chi non esegue in tutto o in parte i versamenti dell’imposta dovuta o li esegue tardivamente è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 100 per cento dell’importo non versato.