Le novità del nuovo decreto che concede finanziamenti agevolati all’autoconsumo

 

Impianti fotovoltaici: ottimi guadagni sul lungo periodo

 

Fine del blocco agli incentivi per il programma fotovoltaico. E’ questa la principale novità portata dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 6 febbraio 2006 che modifica il precedente del 28 luglio 2005. Quelt’ultimo aveva fissato un tetto massimo di potenza degli impianti agevolati, pari a 100 megawatt (MW). Nel giro di 18 giorni dalla prima data di presentazione delle domande il tetto era stato raggiunto, per poi essere superato: fino a ieri erano state presentate richieste per impianti la cui potenza cumulativa era pari almeno 220 MW.  Perciò più del doppio delle domande di incentivi risultavano non finanziabili.

Le novità del decreto. Ora il nuovo decreto moltiplica per cinque i tetti precedenti: si passa da 100 a 500 MW e le domande presentate e risultate irricevibili in passato rientrano ai primi posti in graduatoria. Non solo. Il decreto fissa un nuovo tetto, di 1000 MW di potenza, da finanziare fino all’anno 2012: si tratta, però, di una semplice dichiarazione di intenti. Basteranno, i nuovi limiti? Per Domenico Inglieri, del Gruppo imprese del fotovoltaico (aderente alla Confindustria), la risposta è “ no”. “Mercoledì 1 marzo”, racconta, “ cioè il giorno di prima presentazione delle domande per il 2006, c’erano ben 125 persone in fila davanti all’ufficio protocollo del Gestore del Sistema elettrico, a Roma. Tenuto conto che la maggior parte ne recava più d’una, e supposto in base all’esperienza del passato che il 25% risultino irregolari, valuto che il tetto previsto per il 2006 sarà esaurito entro fine marzo. I ritardatari dovranno aspettare l’anno prossimo”.

La delibera dell’Authority. E’ di pochi giorni dopo l’emanazione della norma anche la delibera n. 40/2006 dell’Autorità per l’Energia elettrica e il gas, che va a modificarne una precedente (la n. 188/2005), allo scopo di aggiornarla al nuovo decreto. L’Autorità ha il compito di determinare le modalità con cui le tariffe incentivanti trovano copertura nel gettito proveniente dalla componente tariffaria A3 delle bollette che tutti pagano, dedicata a rastrellare risorse per le fonti rinnovabili di energia.

I vantaggi del fotovoltaico. Rammentiamo infatti che la scelta di installare impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica è oggi legata a doppio filo agli incentivi: gli alti costi di installazione (che per circa il 65% sono da addebitare ai materiali), non consentirebbero altrimenti di ammortizzare l’investimento in tempi ragionevoli. “Viceversa”, spiega Tiziano Dones, della T&G Sistemi, azienda specializzata, “è dimostrabile che le tariffe incentivanti previste dal decreto fanno scendere a 7-9 anni il tempo in cui l’impianto si ripaga: da allora in poi si possono incassare sostanziosi guadagni, derivanti per la maggior parte dal risparmio sulla bolletta ma anche, per gli impianti di una certa dimensione, dalla vendita di energia”.

Un passo indietro. Già il decreto del luglio 2005 aveva radicalmente rivoluzionato la filosofia degli incentivi, previsti dal precedente programma (Dm Ambiente n. 106/2001), quello dei “tetti fotovoltaici”. Quest’ultimo stanziava contributi in conto capitale, per un massimo dell’80% dell’investimento, per la realizzazione di 10 mila impianti sulle coperture edilizie. Tuttavia le regioni avevano una larga autonomia nel predisporre le condizioni dei bandi e molte avevano ridotto il limite massimo di finanziamento in conto capitale. Inoltre i vecchi principi, tendevano a premiare l’installazione di un impianto in sé, a prescindere dalla sua reale efficienza produttiva.

Il nuovo sistema. Da settembre dell’anno scorso è scattato il nuovo meccanismo: chi si autoproduce energia con il fotovoltaico non solo non dovrà più pagare le bollette dell’azienda locale distributrice (salvo le spese fisse e 30 euro all’anno), ma incasserà addirittura, per ben vent’anni un contributo erogato da un ente statale, il GRTN (Gestore della rete di trasmissione nazionale), proporzionale alla quantità di energia prodotta. Tale contributo per le domande inoltrate nel 2005 e nel 2006 resta pari a 44,5 centesimi di euro per ogni chilowatt/ora prodotto (impianti piccoli e medi, fino a 20 kw di potenza), oppure a 46 cent (grandi impianti, da 20 a 100 kw di potenza). Per le domande presentate dal 2007 in poi queste due tariffe vengono decurtate, con il nuovo decreto, del 5% (e non più del 2%) e scendono quindi rispettivamente a 42,3 cent e a 43,7 cent a kW/h. In compenso l’ammontare a chilowatt è incrementato all’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie. Il decreto chiarisce anche un’ambiguità che aveva scatenato infondate speranze tra gli interessati: l’incremento avviene una sola volta, e non nel corso di tutti i vent’anni successivi.

Il proprietario dell’impianto ha inoltre la possibilità di vendere l’energia prodotta alla società di distribuzione al prezzo minimo di 9,5 cent, oppure a grossisti ai prezzi di mercato tipici delle ore diurne, che salgono fino a 14 cent circa. Si incassano così importi superiori all’attuale prezzo medio (fatte salve le addizionali tariffarie che lo incrementano oltre il doppio).

 

Decine di migliaia di euro di risparmio con le agevolazioni

 

Presupposti:  decrescita della produttività dell’impianto dell’1% annuo. Maggiore aumento del costo dell’energia rispetto all’inflazione: 5,15%. Nessun costo del finanziamento o oneri finanziari conteggiati. Realizzazione ottimale ad inclinazione di 30-40°, orientata a Sud.

 

 

 

Impianto domestico di 2,88 Kw di potenza massima a Cuneo

 

N. pannelli

16

Superficie occupata

22,44 mq

Produttività

3.312 KWh/anno

Costo

19.008 euro

Periodo ammortamento costi

8,5 anni

Guadagno dopo 20 anni*

32.614 euro

Guadagno dopo 30 anni**

55.020 euro

 

Impianto domestico di 2,16 Kw di potenza massima a Palermo

 

N. pannelli

12

Superficie occupata

16,83 mq

Produttività

3.348 KWh/anno

Costo

14.256 euro

Periodo ammortamento costi 

6,5 anni

Guadagno dopo 20 anni*

37.927 euro

Guadagno dopo 30 anni**

60.577 euro

 

Impianto condominiale di 19,98  Kw di potenza massima a Livorno

 

N. pannelli

111

Superficie occupata

155,68 mq

Produttività

25.974 Kwh/anno

Costo

131.868 euro

Periodo ammortamento costi 

7,5 anni

Guadagno dopo 20 anni*

272.975 euro

Guadagno dopo 30 anni**

448.691 euro

 

 

Impianto per piccola industria di 30,6 Kw di potenza massima a Cuneo

 

N. pannelli

170

Superficie occupata

238,43 mq

Produttività

35.190 Kwh/anno

Costo

201.960 euro

Periodo ammortamento costi 

8,5 anni

Guadagno dopo 20 anni*

222.997 euro

Guadagno dopo 30 anni**

336.077 euro

 

* Alla fine del periodo di incentivazione alla produzione di energia. ** Dopo 30 anni  è stimabile una riduzione del 30% della produttività dell’impianto

 

Fonte: T&G Sistemi settore Energia

 

Nuovi impianti agevolati

 

Il nuovo decreto crea due nuove “categorie” di impianti incentivabili, a particolari condizioni. La prima è quella degli edifici di nuova costruzione ovvero esistenti, ma che siano oggetto di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 2 commi 2 e 3 del Decreto legislativo n. 192 del 2005 sul rendimento energetico in edilizia. Per essi, le tariffe a kiloWatt ora sono incrementate del 10%, a patto che il proprietario dell’impianto rilasci un’apposita dichiarazione di rispetto di certe condizioni, precisate nella  domanda allegata alla Delibera dell’Authority n. 40/2006. Oltre a determinati criteri di risparmio energetico (definiti nell’allegato D del Dlgs n. 192/2005), occorre integrare i moduli fotovoltaici nella struttura architettonica. Spiega Domenico Inglieri, del Gruppo imprese del fotovoltaico “In caso di nuova edificazione o ristrutturazione radicale, bisogna far divenire i pannelli parte integrante della costruzione, utilizzandoli eventualmente non solo come coperture, ma anche come pareti o tende frangisole alle finestre. E’ così possibile ottenere effetti di grande armonia estetica, evitando il rischio di inserire superfici incongrue nell’organismo edilizio”.

Un ulteriore novità del decreto è l’inserimento nelle agevolazioni degli impianti che possono godere dell’incentivo quelli con moduli a film sottile, purchè la domanda sia presentata da una persona giuridica. Si tratta di pannelli flessibili applicati in genere sulle lamiere che coprono i capannoni industriali, di costo molto inferiore a quelli dei fotovoltaico tradizionale, ma anche con un ciclo di vita notevolmente inferiore (da alcuni è stimato in dieci anni).

 

Scambio e cessione in rete

 

Il nuovo decreto rende chiara la possibilità, anche per gli impianti più piccoli, di scegliere tra due alternative: lo scambio oppure la cessione in rete dell’energia. Lo scambio consiste nel fatto di utilizzare la rete elettrica come una sorta di magazzino di energia: quella prodotta in surplus viene provvisoriamente “passata” alla rete, per poi essere prelevata nei momenti di necessità. Ovviamente lo scambio obbliga ad un corretto dimensionamento degli impianti rispetto alle proprie reali necessità: l’energia prodotta in eccesso non viene remunerata, né gode di incentivi. Meccanismi e condizioni (nonché lo schema di contratto) sono fissati dalla Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 13 febbraio 2006, n. 28.

La cessione è un’interessante opportunità per le imprese di una certa dimensione, ma non . per gli impianti sotto i 20 kw.. Questo perché, oltre all’apertura di una partita Iva, prevede una serie di adempimenti complessi, tra cui il rilevamento giornaliero dell’energia prodotta che va riportato su un apposito registro: sono incarichi che in genere sono affidati a una ditta di servizi, che garantirà la vendita nelle fasce orarie e annuali in cui l’energia è pagata di più, per massimizzare il profitto. Quindi, per ammortizzare i costi di gestione esterni nonché quelli degli apparecchi per il rilevamento giornaliero (ipotizzabili tra 500 e 1000 euro annui), occorre che l’impianto superi certe dimensioni. Spiega Tiziano Dones della T&G SISTEMI S.r.l.: “Ci capita di realizzare sempre più spesso impianti fotovoltaici con potenza appena inferiore a 20 kw, per piccole aziende, per le quali l’installazione di questo tipo di energia rinnovabile è ancor più conveniente che per il privato, perché si possono ammortizzare in bilancio i costi e scaricare l’Iva”.

 

 

Condizioni per gli incentivi

 

Dei 500 MW(Megawatt) finanziabili nel programma pluriennale, 360 saranno dedicati agli impianti fino a 50 kW di potenza e gli altri 140 MW a quelli di potenza superiore. Impossibile ricavare da questi dati il numero di impianti agevolabili A puro titolo di curiosità, si può dire però che 360 MW corrispondono a 120 mila impianti unifamiliari da 3 kW, oppure a 18.950 impianti per una piccola industria artigianale da 19 kW di potenza.

Tuttavia è fissato un limite di potenza anche per le domande annualmente presentate, dall’anno 2006 al 2012: esso è pari a 60 MW per gli impianti piccoli e medio-grandi (fino a 50 kW di potenza di picco) e a 25 MW per quelli di dimensioni superiori. E’ soprattutto contro questo tetto massimo annuo finanziabile che si accentrano le preoccupazioni degli operatori, che lo ritengono troppo basso e non in grado di sostenere l’atteso balzo in avanti in termini di investimenti, dimensioni e capacità produttiva delle industrie, nonchè delle aziende che di installazione, manutenzione e gestione.

Cumulabilità degli incentivi. Se chi realizza l’impianto gode della detrazione fiscale sul recupero, le tariffe incentivanti sono ridotte del 30%. Ciò rende poco attraente la detrazione. Infatti essa è decennale (mentre le tariffe durano vent’anni). Inoltre il previsto abbattimento dal 41 al 36% non è in questo caso compensato dall’aliquota Iva al 10%, di cui gli impianti fotovoltaici godono comunque. E’ vietata anche la cumulabilità di incentivi pubblici in conto capitale superiori al 20% dell’investimento. Però è ipotizzabile che si ottengano comunque, in misura minore. Le agevolazioni non sono infine concedibili per i progetti già finanziati con il programma “Tetti fotovoltaico”. Tuttavia sono riconosciuti anche per il potenziamento degli impianti esistenti da almeno 2 anni (non più 5 anni, come dettava il vecchio decreto), nei limiti però della loro produzione aggiuntiva.

 

La burocrazia necessaria

 

I periodi di presentazione delle domande sono rigidamente fissati, pena il cestinamento: sono i mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno. Vanno spedite, corredate degli allegati richiesti, per raccomandata a/r (oppure con corriere o a mano) al Grtn, Viale Maresciallo Pilsudski 92, 00197 Roma. Il prestampato è quello allegato alla Delibera dell’Autorità per l’energia n. 40 del 2006 (scaricabile dal sito www.ilsole24ore.com) insieme alla documentazione normativa). Al ricevimento, l’ufficio protocollo assegna un numero che tien conto del giorno e dell’ora di presentazione.

Graduatorie. Entro i sessanta giorni successivi alle scadenze previste per l'inoltro, il Gestore valuta l’ammissibilità delle domande e ne redige l’elenco, ordinato cronologicamente. Poiché vi sono limiti annuali di potenza cumulativa degli impianti agevolabili, chi si sbriga ha più possibilità di accettazione. Entro altri 30 giorni il gestore comunica l’esito.Per gli impianti che superano i 50 kw l’ordine non è però quello cronologico, ma quello proporzionale agli incentivi richiesti: è ai primi posti chi chiede meno, fino al raggiungimento del tetto annuale di potenza previsto. Solo in caso di pari incentivi, conta la data di presentazione.

Cauzione. Sempre per questi stessi impianti, occorre impegnarsi a versare una cauzione, sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da istituti bancari o assicurativi . Quest’anno essa è calata da 1500 a  1000 euro per ogni kW di potenza nominale  La cauzione è a titolo di penale in caso di mancata realizzazione o di ritardato esercizio. Deve divenire operativa entro un mese dalla richiesta del gestore.

Scadenze. Altri termini sono previste dal giorno dell’accettazione della domanda: 6 mesi per l’inizio lavori e 12 per la conclusione( impianti fino a 20 Kw), che salgono rispettivamente a 12 e 24 mesi (impianti di potenza superiore). Alla conclusione delle opere, il proprietario deve inviare il progetto finale di quanto realizzato (anche questa è una novità). Sempre dalla fine dei lavori, il gestore ha trenta giorni per dare la connessione e il proprietario dell’impianto sei mesi per metterlo in esercizio. Il mancato rispetto dei termini da parte del richiedente fa decadere l’agevolazione.

La documentazione da allegare alla domanda.

Per tutti gli impianti:

1) Progetto preliminare dell’impianto con scheda tecnica (allegato A1 della delibera dell’Autorità n. 40/2006), firmato da un tecnico abilitato o da un professionista iscritto all’albo.

2) autorizzazione del proprietario, se diverso da chi presenta la domanda;

3) preventivo dettagliato di spesa (progettazione, direzione lavori, installazione, collaudo, onero eccetera);

4) elenco delle autorizzazioni da conseguire o conseguite;

Per gli impianti con potenza superiore a 50 kw, anche:

1) impegno a far pervenire la cauzione entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione con cui il soggetto attuatore comunica l’esito della domanda;

2) valore richiesto della tariffa incentivante.

Per gli impianti integrati in edifici di nuova costruzione o ristrutturazione (tariffa incrementata del 10%):

1) Aggiunta al progetto di allegati grafici dettagliati dell’integrazione dell’impianto nell’edificio;

2) Dichiarazione di rispetto dei criteri definiti dal Dlgs n. 192 del 2005 .

 

A domanda, risposta

 

 

Tutto il programma fotovoltaico si basa su l’erogazione di fondi. Tali fondi potrebbero essere insufficienti o non disponibili in futuro. E’ un rischio concreto?

I cittadini italiani, pagando le bollette dell’energia elettrica, versano una componente tariffaria (detta A3) a favore delle energie rinnovabili. I fondi così rastrellati sono così ingenti che la copertura del programma fotovoltaico, anche qualora si sviluppasse in maniera imprevedibile, prevede l’utilizzo di una piccola frazione di tali somme. Ovviamente la scelta della destinazione di tali fondi resta esclusivamente politica: in passato sono stati anche stanziati per scopi che avevano poco a spartire con le energie rinnovabili propriamente dette. Comunque il decreto assicura l’erogazione per vent’anni alle condizioni previste dall’accettazione delle domande stesse.

Per l’installazione o la modifica di un impianto fotovoltaico, occorre ottenere l’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione, ai sensi dell’articolo 12, commi dal 3 al 5 del D.Lgs 387 del 29/12/03?

In teoria, si sarebbe costretti (anche se molti l’ignorano). Secondo l’Anie (l’associazione delle industrie elettriche), questa barriera sarebbe rimossa se fosse corretto un riferimento legislativo errato, a un comma inesistente, portato dal comma 5 dell’articolo 12. La modifica è stata richiesta e forse si farà presto. Se così accadrà, l’autorizzazione unica diverrà necessaria solo per gli impianti in zone di tutela di tutela del paesaggio e su edifici con vincoli storici, artistici e culturali. 

L’installazione dei pannelli fotovoltaico deve avvenire per forza sui tetti? Se qualcuno possiede abbastanza terreno intorno a uno stabile, magari convenientemente mascherato da alberi, è possibile installare il fotovoltaico altrove, anche per motivi estetici?

In effetti il vecchio programma dei “tetti fotovoltaici” prevedeva, appunto, l’installazione solo sui tetti. Ora questo limite non esiste più. E’ possibile, per esempio, utilizzare appositi gazebo adatti a sostenere sia al fotovoltaico che ai pannelli solari termici, con risultati architettonicamente e funzionalmente interessanti.

Quali sono i costi di manutenzione del fotovoltaico? Su quali materiali o apparecchiature incidono di più?

I costi sono sostanzialmente inesistenti, perché i tetti si mantengono da soli e si dilavano con la pioggia. Gli elementi più delicati sono gli inverter, la cui sostituzione può essere necessaria dopo circa 20 anni. Le alternative sono due: o mettere da parte circa 50 euro all’anno (impianto unifamiliare da 3 kw), oppure acquistare un inverter coperto da polizza assicurativa ventennale, a un costo del solo inverter del 5-6% superiore.

Qual è il ciclo di vita di un impianto fotovoltaico realizzato correttamente, con le ultime tecnologie?

Proiezioni giapponesi lo stimano addirittura in 90 anni. Dopo trent’anni, però, va prudenzialmente stimata una riduzione del 30% della sua efficienza.

La Regione Sicilia ha emanato il 14 novembre 2005 il Decreto Assessoriale “Criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole”, introducendo una serie di vincoli (cambiamento destinazione d’uso del terreno agricolo e presentazione di documentazione complessa). Queste norme possono  ostacolare lo sviluppo del fotovoltaico nell’isola?.

Certamente, ma pare che siano stanti individuati, in incontri tra gli operatori e l’Assessore Territorio ed Ambiente della Regione, Francesco Cascio, i punti critici del decreto nonché una serie di modifiche che elimineranno alcuni ostacoli.

Le tariffe incentivanti sono compatibili con i cosiddetti “certificati verdi”, cioè con i titoli al portatore, negoziabili liberamente con accordi diretti tra le parti, attribuiti alla produzione annuale di energia da fonti rinnovabili e  istituiti dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387?

No, il decreto ne stabilisce espressamente l’incompatibilità.