Il giudice indaga sulla reale volontà di chi ha donato

 

 

Nel gennaio 2000 con un unico atto notarile vengono effettuate le seguenti donazioni: i miei suoceri, proprietari e in comunione di beni, donano a mia moglie una casa di civile abitazione con relativo giardino circostante, mentre soltanto mio suocero, unico intestatario, dona all’altra figlia, a pareggio, dei terreni confinanti.

Faccio presente che all’atto non veniva allegato alcun mappale, ma lo stesso consegnato in tempi successivi; mentre viene precisato e dichiarata la volontà da parte di tutti di donare e di accettare la situazione reale del momento, nello stato di fatto e condizione giuridica, con garanzia dei donanti contro ogni caso di evizione anche parziale.

Ora controllando della documentazione scopro che esistono due estratti di mappa discordi fra loro: il più vecchio riporta la situazione attuale, mentre dal più recente (rif.1980) si riscontra che il muretto di confine, lato est e una piccola porzione di terreno, sul lato sud, dove esiste l’unico ingresso sia carrabile che pedonale dalla strada provinciale ed autorizzato dalla Provincia nel 1975, sarebbero costruiti sul terreno di proprietà della cognata.

Non sono ancora riuscito a giustificare tale discordanza, probabilmente trattasi di un errore commesso dall’ufficio tecnico UTE.

Soltanto ora, dopo oltre 4 anni, la cognata, avvalendosi di quanto delineato nella seconda mappa, rivendica le quote di proprietà, minacciando azioni legali se non verranno accettate le sue richieste di cessione e/o rimborso economico (di gran lunga superiore al valore di mercato).

Ciò comporterebbe una disparità nei valori delle donazioni.

Per tranquillità futura e per ripristinare in catasto la reale situazione, si chiede consiglio per come risolvere la questione, la pratica più vantaggiosa oppure se respingere le richieste fatte, perché a conoscenza di molte testimonianze che confermerebbero la situazione attuale di confine da oltre 40 anni.

Oppure promovendo nel contempo un’eventuale azione di riduzione. Amerigo Ferrari

 

 

 

L’azione di riduzione delle donazioni è promuovibile solo in seguito all’apertura di una successione ereditaria, non prima. In ogni caso va tenuto conto che essa tutela solo la legittima degli eredi, e non la perfetta spartizione del patrimonio ereditario in parti uguali. Pertanto è ben possibile che, nei limiti della quota disponibile di patrimonio ereditario, i suoi suoceri decidessero di beneficare in misura maggiore una figlia rispetto all’altra.

Detto ciò, se pensate di rivolgervi a un giudice per risolvere la lite, egli sarebbe tenuto a indagare quale era la reale volontà delle parti al momento delle due donazioni. E’ questa che conta, mentre  le mappe catastali hanno una semplice funzione di indizio, di valore non decisivo. Per indagare la volontà delle parti il giudice può anche basarsi sulla suddivisione di fatto delle due proprietà, sulla tardiva rivendicazione della cognata, sulla mancata citazione  di servitù di passaggio sulla donazione,  su ogni documento utile e su testimonianze. Tra queste ultime è incerto che possano essere accettate quelle dei suoi suoceri, che sono comunque parte in causa. Utile potrebbe essere anche presentare un’istanza di rettifica (in carta semplice) presso gli uffici dell’Agenzia del Territorio (ex Ute) per chiedere in base a che atti di trasferimento o di lottizzazione  si è giunti a disegnare il nuovo estratto di mappa datato 1980 , segnalando che a vostro avviso vi è stato un errore. In ogni caso, l’esito di tutto quanto suggerito è nelle mani del giudice.