Il certificato di agibilità: cosa è

 

In una casa il certificato di agibilità (noto un tempo come di abitabilità) attesta che è garantito il rispetto di certi parametri (per esempio l'altezza media dei soffitti o il rapporto tra la grandezza delle finestre e la superficie del pavimento), che rendono possibile l’abitare dei locali, senza che manchi lo spazio vitale, la luce o il ricambio d'aria. Per le nuove costruzioni o per le ristrutturazioni integrali, dal luglio 2003, però, fa anche di più: garantisce non soltanto le proporzioni minime dei locali e delle finestre, ma anche la sicurezza statica dell'edificio e la sicurezza e il risparmio energetico degli impianti. Lo stabilisce il nuovo Testo Unico dell’edilizia: le regioni possono però dettare norme diverse, in completamento o perfino in contraddizione con quelle nazionali: occorre informarsi.

Il vecchio certificato di abitabilità e il nuovo di agibilità devono essere posseduti, o richiesti, per tutti i locali dove si vive o si svolge un’attività umana. Sono esclusi in genere i magazzini o i box, e inclusi invece i laboratori artigianali. In mancanza del certificato,oltre a non essere possibile l’utilizzo e oltre al rischio di sanzioni, può essere impossibile vendere ad altri l’immobile: se lo si fa comunque, l’atto è nullo, come se non fosse mai stato sottoscritto. Una scampo ci sarebbe: inserire nel rogito una clausola in cui l’acquirente si impegna ad ottenere lui l’agibilità. Tuttavia deve essere nelle condizioni di poterlo effettivamente fare.

Ecco le norme nazionali per ottenere il certificato. La richiesta va presentata ai nuovi Sportelli Unici dell'Edilizia, previsti per ogni comune di una certa dimensione (mentre i comuni più piccoli possono associarsi per averne uno in condivisione). In mancanza dello Sportello unico, all’Ufficio tecnico dell’Edilizia. Insieme alla richiesta occorrerà presentare la domanda di accatastamento dell'edificio, la dichiarazione di conformità dell'opera al progetto, le dichiarazioni di conformità degli impianti ai sensi della sicurezza (legge 46/90) e del risparmio energetico (legge 10/91) e, se prevista, quella di conformità alla regole sul superamento delle barriere architettoniche, per permettere ai disabili di accedere all'immobile.

Se l'immobile è in cemento armato, occorreranno anche certificati di collaudo statico. Se la zona è a rischio di terremoti, quello di rispondenza alle norme anti-sismiche. Bisogna infine chiedere anche un assenso alle Asl (Aziende sanitarie locali, ex Usl), che però è sostituibile da una semplice autocertificazione.

Se i certificati ci sono tutti, ma non si presenta la domanda di agibilità, si rischia una sanzione (da 258 a 464 euro, cioè da 500 a 900 mila di vecchie lire).

Entro 10 giorni dalla domanda del certificato, lo sportello comunicherà il nome del responsabile del procedimento burocratico (a cui rivolgersi in caso di dubbi). Entro 30 giorni, rilascerà il certificato stesso. Quest'ultimo termine slitta a 60 giorni se l'assenso delle Asl (le ex Usl) è sostituito da un'autocertificazione. Trascorsi inutilmente questi periodi, si applica il "silenzio-assenso" e l'agibilità si considera rilasciata.

Ovviamente, tutte queste procedure burocratiche non sono alla portata del comune cittadino, che quasi sempre dovrà rivolgersi ai tecnici iscritti all'Albo (geometri, architetti, ingegneri) che gli forniscano i vari certificati. Attenzione soprattutto quindi quando si acquista un’abitazione da un’impresa di costruzioni: non è per niente detto che, al momento del versamento degli anticipi o delle prime rate l’immobile possieda già il certificato di agibilità: la cosa è impossibile, per esempio, se l’edificio è ancora in via di costruzione.