I contatori del gas trasferiti all'esterno

 

 

 

In un condominio del 1975, i contatori gas-metano per servizio cucina e scaldacqua per servizi sanitari sono all'interno dell'appartamento. Il lavoro straordinario per spostamento dei misuratori all'esterno, sui balconi, è da considerare del condominio o a carico del singolo proprietario? Esistono norme o disposizioni che impongono di effettuare questo lavoro? I condomini interessati hanno accettato e approvato in assemblea di fare i lavori collettivamente.

 

Gli impianti singoli alimentati a gas combustibile per la produzione di acqua calda dovevano essere adeguati ai requisiti di sicurezza entro il 31 dicembre 1998 (si veda il Dpr 13 maggio 1998, n. 218). In particolare, i relativi apparecchi devono essere dotati del dispositivo di controllo che interrompe l’afflusso del gas in caso di spegnimento accidentale delle fiamme dei bruciatori, di idonea ventilazione e areazione eccetera.Salva diversa disposizione del regolamento contrattuale, la spesa per lo spostamento dei contatori deve considerarsi come spesa singola, a norma dell’articolo 1117, n. 3, del Codice civile, per il quale si presumono comuni «gli impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento o simili fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini». E, dunque, salva diversa disposizione del regolamento contrattuale, le spese per le opere di cui parla il lettore dovevano essere considerate spese individuali, afferenti alle singole proprietà.Ove, tuttavia, la delibera assembleare non sia stata impugnata giudizialmente nel termine di 30 giorni, nulla può più essere eccepito da parte dei condomini, salva l’ipotesi in cui in materia disponesse espressamente il regolamento condominiale contrattuale.