Le spese di manutenzione dei giardini comuni vanno ripartite tra tutti i condomini in base alle quote di proprietà, perché riguardano la valorizzazione estetica di tutta la proprietà. E, in effetti, quasi tutti i regolamenti condominiali stabiliscono così.

Liti tra condomini Contestazioni sorgono spesso da parte dei proprietari dei negozi con accesso solo da strada che, non a torto, fanno notare di non godere dei giardini e per di più di pagare molto più degli altri per la loro manutenzione (spesso infatti la quota di comproprietà di un negozio è superiore a quella di un appartamento sovrastante di uguale grandezza). Questo tipo di argomentazioni, se non sono sostenute da una norma del regolamento condominiale, non possono però imporsi al volere dell’assemblea. I proprietari dei negozi saranno quindi costretti a pagare, che piaccia loro o no, la loro quota.

Accade anche spesso che, quando si intende abbellire o risistemare il giardino, qualche condomino affermi che tale spesa va contemplata tra le innovazioni gravose e voluttuarie e di conseguenza pretenda di non contribuire all’esborso. Obiezioni simili non hanno fondamento. Le innovazioni, infatti, devono prevedere importanti modifiche nello scopo a cui è adibito un elemento della casa. Il giardino, invece, per la sua stessa natura, ha bisogno di cure continue e di opere per essere mantenuto decoroso.

Giardini privati. Attenzione: la Cassazione (sentenza 3666 / 1994 ) ha affermato che tutti i condomini sono tenuti a contribuire anche alle spese di potatura degli alberi che sorgono su un giardino di proprietà esclusiva di un solo condomino, "allorché si tratti di piante funzionali al decoro dell'intero edificio e la potatura stessa avvenga per soddisfare le relative esigenze di cura del decoro stesso”. In altre parole le condizioni poste sono due: che tali alberi abbelliscano il condominio e che sia funzionale esclusivamente al decoro dell’edificio. Non sempre ciò avviene, se è quella adatta a garantire, per esempio, la nascita di frutti.

Ripartizione tra proprietario e inquilino La suddivisione delle spese può essere dubbia anche nei rapporti tra proprietario e inquilino. Mentre è certo che la piccola manutenzione del verde (taglio dell'erba, annaffiatura, spese per il giardiniere) compete a chi occupa i locali sorgono contestazioni in caso di grossi lavori di potatura o di impianto di nuovi alberi, che qualcuno giudica assimilabili a opere di manutenzione straordinaria., tipicamente imputabili al proprietario.

Se nel contratto di affitto è specificato a chiare lettere che la potatura o le nuove piante competono all'inquilino, tale dubbio non ha ragione di essere. Se non lo è, è probabile che l'invaso di fiori, che hanno durata limitata nel tempo e la potatura competano all'inquilino mentre l'impianto di alberi ad alto fusto vada attributo al proprietario.

Distanze legali. In condominio non si applicano le norme del codice civile sulle distanze legali, che prevedono distante prefissate di alberi e siepi dalle costruzioni. Questo perché in caso contrario sarebbe impossibile avere un giardino o muri e cancellate comuni. Quindi la Corte di Cassazione ha affermato che le norme condominiali hanno il sopravvento, anche perché alberi e le recinzioni comuni appartengono anche a chi protesta, che lo fa anche contro sé stesso. Il principio va applicato con buon senso. Rimane lecito ribellarsi se un albero del giardino impedisce del tutto la vista da una finestra o toglie aria e luce. Se non basta potarlo si potrà chiedere addirittura di abbatterlo.

Altre questioni  La trasformazione di parte del giardino in parcheggio è senz'altro un'alterazione del tipo di uso della cosa comune. Perciò prevede l'accordo di tutti i condomini

Giovanni Tomassoli, segretario nazionale Federamministatori