Friuli: nuove regole per il Pianto territoriale regionale

 

Ridisegnato, in Friuli Venezia Giulia , il valzer delle competenze tra regione e comuni in materia urbanistica; a farlo  è la legge 13 dicembre 2005, n. 30, che aggiorna le disposizioni della legge n. 52 del 1991 sul PTR, il Piano territoriale regionale.

Il sostanza sono considerate “risorse essenziali di interesse regionale” l’aria, l’acqua, il suolo e gli ecosistemi; il paesaggio; gli edifici, monumenti e i siti di interesse storico e culturale;i  sistemi infrastrutturali e tecnologici.. Più in particolare la regione si riserva le prescrizioni finalizzate alla tutela delle aree di interesse naturalistico e paesaggistico nonché la possibilità di sospendere per un periodo massimo di tre anni ogni determinazione sulle domande di concessione o di autorizzazione edilizia in contrasto con progetti di infrastrutture che si considerino strategiche a livello regionale. Per questi ultimi va naturalmente ricercata un’intesa con i comuni interessati: tuttavia, l’approvazione definitiva costituisce accertamento di conformità urbanistica e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei relativi lavori.

Ai comuni possono essere attribuite, per legge regionale, anche funzioni “sovraccomunali”, attraverso apposite associazioni.

Sono varate , d’intesa con i comuni, le STUR (Società di Trasformazione Urbana Regionale), sotto forma di s.p.a., a cui possono partecipare gli enti locali territoriali, le società controllate dagli enti pubblici e gli enti pubblici economici .

Il 29 dicembre, cioè lo stesso giorno di entrata in vigore della legge n. 30/2005, è stato redatto e depositato il Documento preliminare del PRT , che contiene lo stato dell’arte della pianificazione regionale, in pratica una fotografia del territorio. La Giunta lo farà suo con le correzioni necessarie dopo le consuete consultazioni. In seguito esso sarà sottoposto al parere del Consiglio delle Autonomie locali e quindi a quello della competente Commissione consiliare che si esprimerà entro trenta giorni dalla data della richiesta. Infine, esso sarà adottato con decreto del Presidente della Regione. Sono concessi sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla gazzetta regionali per formulare osservazioni. A poterle fare sono gli enti ed organismi pubblici, le associazioni di categoria ed i soggetti portatori di interessi diffusi e collettivi riconosciuti in ambito regionale ed infine i soggetti nei confronti dei quali le previsioni di PTR adottato sono destinate a produrre effetti diretti.