Risparmio energetico premiato

 

La detrazione del 55% sarà rateizzabile, a scelta,da 3 a 10 anni

 

Datata alla vigilia di Natale 2007, la Finanziaria 2008 ha portato in dono un grosso sacco di doni a chi è sensibile al risparmio energetico. I possibili destinatari sono un po’ tutti. Si va dal comune cittadino, all’operatore specializzato, agli agricoltori, agli enti pubblici, per un’ampia gamma di interventi che spazia dall’uso di apparecchi a basso consumo, alla ristrutturazione edilizia, al fotovoltaico, all’energia da biomasse (legno, pellets), a quella geotermica e via elencando.

Gli occhi della maggioranza di chi è coinvolto sono puntati soprattutto sulla proroga, per tre anni (cioè fino al 2010) della detrazione fiscale del 55% varata dalla Finanziaria dell’anno scorso, a cui sono stati dati alcuni ritocchi, quasi tutti nell’interesse del contribuente.

Il più importante è probabilmente la facoltà del cittadino di scegliere in quante rate annuali (da un minimo di tre a un massimo di dieci) sarà possibile dilazionare la detrazione: l’opzione va però fatta una volta per tutte, con la prima dichiarazione dei redditi in cui si gode dello sconto fiscale. Ricordiamo che l’anno scorso la rateizzazione per gli interventi di recupero era rigidamente fissata in 3 anni, con la conseguenza che chi spendeva molto, rischiava molto facilmente di non poterla godere per intero, non avendo sufficienti imposte da cancellare con la detrazione stessa.

Da una lettura attenta delle modifiche apportate alla Finanziaria 2007 salta fuori però un “pasticcio”, probabilmente dovuto alla maldestra scrittura del comma 24 dell’articolo 1: la rateizzazione da 3 a 10 rate sembra coinvolgere anche sconti fiscali prima previsti in un'unica rata annuale, come quello per l’acquisto di frigoriferi di classe A+, nonché per l’installazione di motori ad alta efficienza elettrica e di potenti inverter (misure, queste ultime, previste per industrie e centri commerciali).

Rammentiamo le principali detrazioni prorogate. La prima è quella riguarda la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, e quindi un insieme di opere che debbono coinvolgere non solo gli impianti termici ma anche le strutture e gli infissi di un palazzo. Lo sconto fiscale richiedibile è di 100 mila euro per immobile, corrispondenti a una spesa massima di 181.818 euro per l’intervento. Per ottenere il risparmio energetico richiesto, nella maggior parte dei casi bisognerà creare un "cappotto" di coibentazioni al tetto e alle pareti e cambiare gli infissi tradizionali con altri a doppi vetri. Inoltre occorrerà sostituire le caldaie tradizionali con quelle a condensazione (che recuperano il calore dei fumi di scarico, incrementando l’efficienza) e, in condominio, installare un impianto contabilizzato in cui ciascuno possa regolare o spegnere i caloriferi quando vuole.

La seconda detrazione è limitata alla sola coibentazione di pavimenti, pareti e infissi, raggiungendo certi obiettivi di "trasmittanza termica" prefissati (la trasmittanza è una misura del flusso di calore che passa attraverso una parete per metro quadrato di superficie). In questo caso il 55%di detrazione è applicabile a un tetto massimo di 109.091 euro di spesa e di 60 mila euro di sconto. Viene corretto retroattivamente al 2007 l’errore contenuto nella tabella allegata alla finanziaria scorsa sulla trasmittanze termiche delle strutture opache orizzontali (soffitti e pavimenti). Gli interventi relativi, se eseguiti in passato, divengono quindi agevolabili. Si adegua la tabella al Dlgs 192/2005.

La terza detrazione prevede gli stessi sconti fiscali della precedente e riguarda l’installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università “. La circolare Entrate. 36/2007 considera questa agevolazione cumulabile con quella della riqualificazione energetica di tutto l’edificio, in ciò facendo eccezione al principio dell’impossibilità di goderne più di una contemporaneamente.

Infine l’ultima detrazione del 55% è quella per la sostituzione di caldaie tradizionali con modelli a condensazione, compreso l’ eventuale adeguamento dell’intero impianto, con sconto fiscale massimo di 30 mila euro e quindi tetto massimo di spesa agevolata di 54.545 euro. Qui le principali novità. Innanzitutto alle caldaie a condensazioni si aggiungono le pompe di calore ad alta efficienza e gli impianti geotermici a bassa entalpia. Poi è ammessa anche la sostituzione con altri tipi di caldaie di provata efficienza, ma con due limitazioni: solo fino a tutto il 2009 e nei limiti di spesa per lo Stato di 2 milioni di euro annui (una cifra che dovrebbe bastare solo per opere in pochi grandi condomini).

 

 

L’iter della detrazione

 

Per i nuovi infissi la «certificazione» non serve più

 

La procedura per ottenere la detrazione del 55% continua ad essere dettata, per espressa previsione, dal Decreto Economia e Finanze 19 febbraio 2007 e quindi, indirettamente, dalle interpretazioni date dalla circolare delle Entrate n. 36/2007. Tuttavia vi sono alcune, importanti, novità. La nuova Finanziaria chiarisce che non è più imposto l’obbligo di produrre la “certificazione energetica” o la “qualificazione energetica” sostitutiva per finestre comprensive di infissi “(doppi o tripli vetri) in singole unità immobiliari. La circolare n. 36 aveva già chiarito che gli infissi erano comprensivi di scuri o persiane o cassonetti incorporati nel telaio.

Ugualmente, niente certificazione per l’installazione di pannelli solari termici. Ricordiamo però che resta la necessità di un termine minimo di garanzia (fissato in cinque anni per pannelli e i bollitori e in due anni per accessori e i componenti tecnici), e la conformità alle norme UNI 12975.

Ma il più radicale cambiamento sta nel fatto che gli obiettivi di risparmio energetico da conseguire per gli interventi di riqualificazione energetica totale degli edifici e quelli di coibentazione (commi 344 e 345 della Finanziaria 2007) non sono più gli stessi dell’anno scorso: saranno fissati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 28 febbraio 2008. E’ probabile che per la riqualificazione totale aumentino progressivamente, fino ad essere inferiori di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C al Dlgs 192/2005, che, per gli anni dal 2008 e 2009 fissa obiettivi più ambiziosi che per il 2007 e li eleva ancora dal 2010 in poi. Stesso discorso per le trasmittanze termiche di pareti e pavimenti, già previste in crescita dal Dlgs negli anni successivi al 2007, con le stesse scadenze..

Per il resto l’iter rimane lo stesso. Gli unico documenti da inviare sono quelli al Dipartimento ambiente dell’Enea., e cioè l’attestato di certificazione energetica o, in mancanza, quello di qualificazione energetica allegato al decreto ministeriale 19/2/2007, compilato da un tecnico abilitato, più la scheda informativa dell’intervento (allegati al Dm 19/2/2007). Niente trasmissione della comunicazione di inizio lavori tipica della detrazione del 36% al Centro Servizi di Pescara, quindi. Occorre anche acquisire, ma non inviare (solo esibire a richiesta), l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai requisiti previsti dal decreto.

L’invio all’Enea deve avvenire entro 60 giorni dalla fine dei lavori e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2009, con l’eccezione delle imprese con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, per le quali il termine è non oltre 60 giorni dalla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008.

Due le possibilità: compilazione della documentazione telematica, attraverso il sito www.acs.enea.it, oppure invio a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese n. 301 - 00123 Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: “Finanziaria 2007 riqualificazione energetica”. L’invio postale diviene obbligatorio se si è costretti a utilizzare l’attestato di certificazione energetica predisposto dalla Regione.

Bonifici. Il pagamento delle spese deve avvenire con apposito bonifico bancario o postale, ma solo se il contribuente è un soggetto non titolare di reddito d’impresa (per esempio una persona fisica o un condominio). Negli altri casi, va bene qualunque documentazione idonea. Resta l’obbligo di specificare in fattura i costi della mano d’opera, pena la perdita dell’agevolazioni.

Cosa conservare. Vanno infine conservati, ed esibiti a richiesta, oltre all’asseverazione del tecnico, le fatture o le ricevute fiscali,la ricevuta telematica o postale della raccomandata all’Enea, la copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese (per i condomini) e la dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori (per gli inquilini in affitto o per chi gode di un comodato sull’immobile).

Assensi edilizi. Ovviamente le opere sono sottoposte agli assensi urbanistici previsti, a seconda dei casi, dal Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 6 giugno 2001, n. 380) o dalla norme locali che ormai, in quasi tutte le regioni, lo integrano o sostituiscono. Tuttavia la Finanziaria 2008 stabilisce anche, nei commi da 158-161 dell’articolo 2, che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili: sia soggetta ad una autorizzazione unica, “che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico” rilasciata dalla Regione e dalle province da essa delegate. La semplice Dia è inoltre prevista per gli impianti con capacità di generazione sotto soglie identificate da un’apposita tabella allegata.

 

Problemi: norme nazionali e locali

 

Il «visto» dell’attestazione nella giungla delle Regioni

 

Quasi tutti gli interventi che godono della detrazione del 55% prevedono, per essere ammessi all’agevolazione, la presentazione di un “attestato di certificazione energetica” oppure, solo nell’impossibilità di presentarlo, di uno di “qualificazione energetica”. Cosa sia la qualificazione energetica, è chiaro: si tratta, per quanto attiene al 55%, di un documento ben preciso, allegato al Decreto Economia e Finanze del 19 febbraio 2007. Procedure e contenuti della certificazione energetica, invece, erano da indicare, da parte dello Stato, in un decreto che avrebbe dovuto essere emanato due anni fa e che, secondo promesse, dovrebbe veder la luce solo entro il gennaio 2008. Il suo titolo sarà, grossomodo “Linee guida sulla certificazione energetica degli edifici “. Si tratterà di indicazioni non prescrittive, ma orientative, sulla base delle quali le Regioni dovrebbe stabilire, con leggi e regolamenti, cosa sia la certificazione energetica sul loro territorio.

Fin qui la teoria, ma la pratica ha precorso i tempi. Quattro regioni, infatti, non si sono lasciate crescere l’erba sotto i piedi e hanno proceduto già a varare i criteri della certificazione, facendosi forti dell’autonomia in questo campo decretata dal titolo V della Costituzione.

Si tratta innanzitutto della Lombardia che, prima con il Decreto della giunta regionale n. 8/5018 del 26 giugno 2007 e poi con il Dgr 31 ottobre 2007 - n. 8/5773 che lo sostituisce quasi integralmente, ha anticipato dal 2010 al 2008 dei livelli di risparmio energetico per le nuove costruzioni previsti dal codice dell’energia nazionale. Poi della Liguria, che prima con la legge 29 maggio 2007 n. 22 e pi con il suo Regolamento di attuazione n. 6 dell’8 novembre, ha fatto sostanzialmente altrettanto. Quindi dell’Emilia Romagna che con Dgr 16 novembre 2007, n. 1730 ha tracciato le linee di indirizzo e coordinamento. E infine del Piemonte che ha varato la legge 28 maggio 2007, n. 13. Ma anche le province di Bolzano e di Trento sono da tempo all’avanguardia.

Almeno nelle prime due di queste regioni, ma presto anche nelle altre, l’attestato di certificazione energetica non sarà sostituibile con quello di qualificazione: occorrerà seguire le procedure previste. Diverso dovrebbe essere il discorsio per quanto attiene agli standard da conseguire per il risparmio: quelli varati dalle Regioni dovrebbero valere solo per i nuovi edifici o per le vaste ristrutturazioni, mentre quelli stabiliti dai decreti ministeriali resteranno validi per ottenere la detrazione fiscale, che dopotutto è un’agevolazione statale e non locale.  

 

 

 

Norme regionali sulla certificazione energetica

Liguria

Legge 29 maggio 2007 n. 22 e Regolamento di attuazione 8 novembre 2007, n. 6

Lombardia

Dgr 31 ottobre 2007, n. 8/5773 + Allegato F al Dgr 26 giugno 2007 n. 8/5018

Emilia Romagna

Dgr 16 novembre 2007, n. 1730 e Dgr 10 gennaio 2007, n. 6 (piano energetico regionale)

Piemonte

Legge 28 maggio 2007, n. 13

Provincia Bolzano

Decreto presidente provincia 29 settembre 2004, n. 34

Provincias Trento

Decreto giunta provinciale Trento 7 dicembre 2007, n. 2744 (contributi al risparmio energetico)

 

Fonte: Ufficio Studi Confappi-Federamministratori

 

 

Sui tetti condominiali interventi possibili

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Statistiche sulle domande per la detrazione del 55% non esistono ancora, ma il buon senso induce a pensare che la maggioranze di esse provengono da condomini e che buona parte di quelle inviate riguardano la sostituzione di generatori calore di vecchio tipo con i modelli a condensazione. Il motivo è presto detto: anche senza le nuove agevolazioni, al momento della sostituzione di un apparecchio centralizzato obsoleto, erano gia molti gli stabili che optavano per quello a condensazione. Inoltre il cambio-caldaia è, proporzionalmente, l’intervento meno costoso e complesso tra quelli previsti dalle nuove norme.

Il limite di spese agevolabili (54.545 euro) è più che sufficiente, anche perché di questo tetto gode ciascun proprietario dello stabile e quindi esso va moltiplicato per il numero degli alloggi che esso contiene. Quindi la copertura dell’intervento è assicurata, a differenza di quel che accade per l’agevolazione sul risanamento dell’intero edificio che, secondo le anodine interpretazioni delle Finanze, ha un tetto più alto (181.818 euro di spesa), ma che va spartito tra tutti i condomini. Qualche intervento riguarderà probabilmente anche la coibentazione di parti dell’edificio, soprattutto solai e pavimenti, più facili da isolare delle pareti senza perdita di spazio vitale o brutte coperture esterne, soprattutto ora che la Finanziaria 2008 ha tolto di mezzo gli errori di stampa che avevano reso vana l’anno passato questa agevolazione. La sostituzione di infissi è poco probabile, invece, sia per il loro alto costo, sia perché la,maggioranza delle finestre in condominio appartengono ai singoli proprietari, sia infine per il rischio della rovina del decoro del palazzo.

Infine l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sarà richiesta solo in casi isolati, un po’ perché sono una minoranza, in Italia e quindi in ciascun palazzo, i nostri concittadini disposti a fare questo “salto tecnologico” e ancor più perché l’acqua calda centralizzata è poco diffusa, perfino negli stabili che adottano il riscaldamento con un’unica centrale calore.

Ricordiamo che tra i compiti dell’amministratore, anche in mancanza della comunicazione al centro servizi di Pescara, resta il pagamento con bonifico bancario o postale. I suoi eventuali onorari aggiuntivi per la gestione burocratica non godono della detrazione fiscale.

 

 

 

Gli ultimi chiarimenti dalle Entrate

 

Se per gli interventi sul risparmio energetico si sta godendo della detrazione del 36% non è possibile passare a quella del 55%. Le due detrazioni sono comunque alternative.

Risoluzione Entrate 05/07/2007 n. 152

Chi installa i pannelli solari deve farlo su edifici esistenti (non in corso di costruzione) .

Risoluzione Entrate 11/09/2007 n. 244

L’invio all’Enea della documentazione può avvenire anche dopo 60 giorni dal collaudo, purché entro il termine del 28 febbraio successivo al termine dei lavori

Se vi sono più edifici che però costituiscono catastalmente un’unica unità, non ha rilievo la definizione catastale ma le caratteristiche costruttive che lo individuano e ne delimitano i confini in relazione allo spazio circostante. Essi quindi potranno anche essere valutati come più edifici ai fini del tetto detraibile.

Risoluzione Entrate 12/12/2007 n. 365

 

Elaborazione Ufficio Studi Confappi-Federamministratori