Due garage e 36 per cento

 

Sto per acquistare un appartamento (non di lusso) piu' 2 garage di nuova costruzione dall'impresa costruttrice e di pertinenza dell'appartamento. Vorrei saper se posso usufruire della detrazione del 36% sui box, quali sono i documenti necessari e dove vanno presentati. Grazie

 

Va premesso che l’agevolazione del 36% dovrebbe (ma non è certo) essere prorogata ai pagamenti avvenuti fino al 30 giugno 2003 e non riguarda le nuove costruzioni, fatta eccezione per i box pertinenziali, senza limiti di numero (mentre l’Iva al 4% sui box si applica solo a un box pertinenziale).

Occorre una dichiarazione dell'impresa che quantifichi le spese di realizzazione dei box o dei posto auto (che non sono la stessa cosa del prezzo a cui è stato venduto). Esse escludono, infatti, le spese generali, i costi per l'installazione del cantiere, il valore dell'area e il profitto dell'impresa conseguito dalla vendita. Comprendono invece quelle sostenute per la progettazione e l'esecuzione dei lavori, per l'eventuale relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti, per le prestazioni professionali richieste dal tipo d'intervento, per l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, per le autorizzazioni, per le denuncie di inizio lavori, per gli oneri di urbanizzazione. Nel caso di acquisto contemporaneo di box e casa in costruzione i costi di realizzazione del posto auto vanno fatturati a parte, per consentire il relativo bonifico di pagamento.

Le fatture vanno pagate con l'apposito bollettino di bonifico bancario. Va inviata, al Centro operativo di Pescara, la comunicazione di inizio lavori entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa alla prima delle dieci rate di detrazione. Sulla comunicazione vanno riportati gli estremi del rogito o, quantomeno, del compromesso trascritto. . Alla comunicazione va allegata copia della concessione edilizia. Nel rogito va dichiarato l'intento di destinare il posto auto a pertinenza dell'appartamento. Non occorre la dichiarazione all’Asl: a tutti gli effetti l’esistenza di ogni altro documento è attestato da una autocertificazione .