Disdetta locazione con solo due mesi di anticipo

 

In un contratto di locazione libero 4+4 c'è una clausola che dice esplicitamente che il conduttore deve dare disdetta per raccomandata almeno sei mesi prima. Ora, per motivi d'urgenza, il conduttore può dare disdetta solo due mesi prima. Il locatore può trattenere la cauzione versata come "mancato preavviso" anche se non riportato nelle clausole contrattuali ?
Ammettiamo che il conduttore non paghi più l'affitto per i rimanenti due mesi, come può agire il locatore ? Claudio Conte

La disdetta con sei mesi di anticipo del conduttore è prevista dalla legge: sei mesi prima del termine contrattuale normalmente, e sei mesi prima di andarsene, ma solo per "gravi motivi". Pertanto il conduttore resta, nella situazione descritta, legato comunque al contratto di locazione e deve versare i canoni per tutta la durata residua della locazione, anche se se ne va, a meno che abbia i gravi motivi di cui sopra: in tal caso lo verserà ancora per sei mesi. Se non provvede al versamento, ovviamente il locatore potrà trattenere la somma versata a titolo di cauzione, e quindi a garanzia dell'impegno preso dal conduttore stesso, in attesa di ricevere quanto dovuto.

Cosa si intenda per "gravi motivi" è da valutare da parte del giudice caso per caso. Per esempio, il fatto di aver trovato un appartamento più comodo o a un canone più basso, non rientra certo in questa locuzione.