Detrazione, se non sono iniziati i lavori non si perde

 

Mia moglie è usufruttuaria di una proprietà immobiliare composta da

·                     1 unità immobiliare A/3

·                     1 unità immobiliare C/6 (pertinenza dell’unità di cui sopra)

·                     1 unità immobiliare A/3 in un corpo staccato rispetto alle precedenti unità (si trattava di un vecchio laboratorio trasformato in A3 negli scorsi anni)

A seguito di regolare concessione edilizia per la ristrutturazione di tutto il complesso, in data 16/09/04 inviava all’Agenzia delle Entrate, Centro operativo di Pescara, la comunicazione che i lavori sarebbero iniziati in data 20/09/04 indicando però solo il numero catastale della prima unità immobiliare (A/3) ma allegando comunque la concessione edilizia dalla quale appaiono i riferimenti catastali oggetto dell’intervento.

Dopo aver chiesto più volte chiarimenti all’agenzia catastale di Verbania circa l’entità della detrazione (o meglio per quante unità immobiliari avrebbe potuto usufruire della detrazione) non essendo loro in grado (per lo meno gli addetti agli sportelli da lei interpellati) di fornirle la risposta le consigliarono di porre il quesito per iscritto, in modo che fosse inoltrato alla direzione Regionale di Torino.

Il 18 febbraio 2005 consegnava, a mano, la lettera con il quesito all’agenzia delle entrate di Verbania, e dopo aver più volte richiesto notizie, sempre a Verbania, il 30 novembre 2005, riceveva una lettera raccomandata dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate in cui le si comunicava che, non avendo lei indicato sulla comunicazione inviata a Pescara i tre distinti numeri delle unità immobiliari oggetto di ristrutturazione,  avrebbe potuto beneficiare nel limite massimo di 48.000,00 euro,  cioè per una sola unità, richiamandosi al dettato della circolare 121/E dell’11 maggio 1998.

Detta circolare al comma 7 recita: va precisato che vanno trasmesse al centro di Servizio tante comunicazioni quante sono le unità immobiliari sono eseguiti i lavori, e per ogni abilitazione amministrativa.

E’ bene ricordare che questa condizione non è indicata in nessuna guida alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni, distribuite dall’Ufficio Relazioni Esterne dell’Agenzia delle Entrate e che neppure i dipendenti – addetti alle informazioni - conoscono.

Recatasi il giorno 05/12/2005 presso l’ufficio di Verbania per chiedere chiarimenti l’impiegata fu meravigliata e ammise che questa norma non era pubblicizzata in alcun opuscolo.

Avendo saputo che non erano ancora iniziati i lavori di ristrutturazione di una unità (la A/3 nel corpo staccato che verrà poi trasformata in 2 autorimesse), le consigliò di trasmettere la comunicazione con la data in cui si sarebbe iniziato quest’ultimo intervento al fine di poter limitare il problema.

In data 7/12/2005 mia moglie inviava questa comunicazione a Pescara.

Vi sarei molto grato se, una volta esaminata la situazione, mi poteste comunicare il vostro parere sull’argomento e soprattutto il comportamento da tenere.

Si dovrà rispondere alla lettera della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate comunicando che l’intervento sull’ultimo immobile non era ancora iniziato, oppure semplicemente portare in detrazione il costo delle ultime opere nell’anno in cui si realizzeranno o, nel caso dell’ultima comunicazione non fosse ritenuta valida, come trovare un’altra soluzione al problema? Ettore Bianch

 

La seconda comunicazione, relativa all’unità di categoria A/3, è perfettamente valida, in quanto i lavori non sono ancora stati iniziati. Pertanto il limite di 48 mila euro, relativo alla seconda unità, è ancora sfruttabile. Non vi è strettamente bisogno di rispondere a questo proposito alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, anche se un contatto, anche telefonico, può essere utile.