Sì al 41% per il coniuge convivente non proprietario

 

Mia moglie, della quale sono convivente, è proprietaria al 100% dell’unità immobiliare –prima casa in ristrutturazione – mentre io sostengo tutte le spese afferenti la medesima ristrutturazione.

Le fatture sono a me intestate e provvedo ai pagamenti con bonifico bancario tratto da un conto cointestato a noi due e a nostra figlia.

Tanto premesso, chiedo se entrambi abbiano diritto alla detrazione del 41%, ciascuno per l’ammontare di 48.000 euro.

Ad analogo quesito il Sole 24 ore ha risposto affermativamente, senza peraltro indicare la fonte legislativa che regola la materia. In questo caso vorrei mi fosse indicata dettagliatamente. Antonio Sammartino (COURMAYEUR)

 

Confermiamo la risposta de Il Sole. Ovviamente debbono essere presenti, per aver diritto alla detrazione, tutti gli altri requisiti previsti. Ecco i riferimenti richiesti.

 

1) Riportiamo il punto 2.1 della circolare delle Entrate dell’11 maggio 1998, n. 121:

2.1.Familiari conviventi.

La detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché ne sostenga le spese (i bonifici di pagamento devono, quindi, essere da lui eseguiti e le fatture devono essere a lui intestate). A tale riguardo è opportuno precisare che per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, s’intendono, a norma dell’articolo 5, comma 5, del Tuir, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Va, inoltre, chiarito che, in questa ipotesi, il titolo che legittima è costituito dall’essere "un familiare", nel senso sopra chiarito, convivente con il possessore intestatario dell’immobile. Non è richiesta l’esistenza di un sottostante contratto di comodato e, pertanto, nessun estremo di registrazione va indicato nell’apposito spazio del modulo di comunicazione dell’inizio dei lavori che il soggetto che intende fruire della detrazione deve presentare al centro di servizio competente, né al predetto modulo va allegata alcuna altra documentazione atta a comprovare tale situazione.

Si fa tuttavia presente che la predetta documentazione (consistente eventualmente anche in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i fatti in questione) dovrà, invece, essere esibita o trasmessa in caso di richiesta da parte dell’amministrazione finanziaria. Si precisa, infine, che nella indicata ipotesi la detrazione compete, ferme restando le altre condizioni, anche se le abilitazioni comunali risultano intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare convivente che fruisce della detrazione.

2) Lo stesso è confermato anche dalla Guida fiscale per la casa- gennaio 2003, dell’Agenzia delle entrate che così recita: “Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati e purché la condizione di convivente o comodatario sussista al momento dell'invio della comunicazione di inizio lavori (sono considerati familiari, il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado)”.

3) Peraltro cosi afferma la circolare 1/6/2004, n. 42:

1.10 Detrazione da parte del familiare convivente

D. La detrazione compete al familiare convivente soltanto a condizione che la convivenza sussista nell'immobile nel quale vengono eseguiti i lavori di ristrutturazione?

R. Come già chiarito con la risoluzione n.184 del 12 giugno 2002, perchè il convivente possa beneficiare della detrazione non è necessario che l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione costituisca l'abitazione principale dell'intestatario dell'immobile e del familiare convivente, ma è necessario che i lavori siano effettuati su uno degli immobili in cui di fatto si esplica la convivenza.

4) E, infine, così dice la Circolare Entrate 20/04/2005 n. 15

7.2. CONIUGE CONVIVENTE 

D. I coniugi conviventi in un'immobile di proprietà di uno soltanto di essi, decidono di costruire un box pertinenziale. Il coniuge proprietario dell'immobile è fiscalmente a carico dell'altro. Il coniuge convivente non proprietario dell'immobile ha titolo per detrarre le spese relative alla costruzione della pertinenza? 

R. La circolare n. 121 del 1998 relativamente all'individuazione dei soggetti che possono fruire della detrazione d'imposta prevista dall'articolo 1 della legge n. 449 del 1997 annovera, tra i possibili beneficiari, anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori.

La convivenza, tuttavia, deve sussistere già nel momento in cui si attiva la procedura finalizzata all'esercizio della detrazione, mediante l'inoltro della comunicazione preventiva di inizio lavori al competente ufficio dell'Amministrazione finanziaria.

L'individuazione dei soggetti beneficiari del diritto alla detrazione deve essere infatti operata, con carattere di definitività, al momento dell'invio della dichiarazione di inizio lavori all'Amministrazione finanziaria. Al riguardo, l'articolo 2 del decreto dirigenziale 6 marzo 1998, che ha approvato il modello da utilizzare per la comunicazione precisandone le modalità di invio e di compilazione, stabilisce, da un lato, che, in presenza di più soggetti che si avvalgono del beneficio è sufficiente che uno solo provveda alla trasmissione del modello di comunicazione, dall'altro, che il contribuente che non ha trasmesso il modello deve indicare il codice fiscale di chi ha provveduto alla trasmissione in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi.