Definizione di ripostiglio ai sensi norme urbanistiche

 

Buongiorno,

vorrei sapere se esiste una differenza, in termini di caratteristiche tecniche, ingegneristiche, urbanistiche e/o quant’altro possa venire in mente, tra una soffitta e un ripostiglio. Giovanna Monacelli

 

La domanda posta così, senza lo scopo per cui è stata rivolta, ci mette in imbarazzo. Astrattamente, non ci pare esista una definizione di legge nazionale di “soffitta” o di “ripostiglio”, mentre non c’è dubbio che la parola più utilizzata, perlomeno nelle leggi regionali, è quella di “sottotetto”.

Per esempio, nel regolamento edilizio di Milano, compare la parola “ripostiglio” ma non quella “soffitta”. Infatti l’articolo 31, si dice: “(Locali sottotetto)1. I locali sottotetto di nuova edificazione ed esistenti privi dei requisiti di abitabilità, salvo quanto previsto dal successivo art. 73. , possono essere adibiti - con esclusione dell'abitazione - a locali accessori alla residenza, quali ripostiglio - guardaroba, lavanderia nonché, come previsto dal precedente art. 10. comma 4 - servizi igienici con superficie minima di mq. 2 e lato minimo di m. 1.20 anche a ventilazione forzata. Se condominiali, i locali sottotetto sono accessibili dal vano scala comune, se privati sono accessibili da scala interna all'unità di pertinenza attraverso disimpegno chiuso, solo nel caso in cui non siano forniti di impianto di riscaldamento. Essi possono essere dotati di impianto elettrico e di riscaldamento”

In quello di Roma (art. 40) “tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani scale e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso”. E via elencando. Sia cortesemente più precisa (anche nell’indicare il numero di tessera!).