Debiti condominiali: chi paga

 

Chi paga, quando un condomino è moroso? La prima risposta è: il condominio, o meglio ogni singolo condomino. Va infatti premesso che i debiti si hanno quasi sempre con persone estranee al condominio stesso. Per esempio i fornitori del gasolio o del metano, il portiere, l'Inps, il Fisco, una ditta edile. Essi concludono contratti con l'intero condominio, non con i singoli proprietari,. Ed è quindi il condominio a rispondere del debito, salvo poi rivalersi contro il moroso. La spartizione dei debiti, in proporzione ai millesimi condominiali, resta un problema interno, che non riguarda i suoi debitori, che non devono essere costretti a chiedere il denaro a ciascuno degli abitanti dello stabile.

Ma c'è di più: la responsabilità in condominio è, come si dice, "solidale". Cioè ciascuno dei proprietari può essere costretto a pagare quanto dovuto dall'intero condominio. A sua volta il condomino preso di mira, una volta saldato il debito, potrà rivalersi, anche in causa, contro tutti i vicini di casa. Si capisce il perché sia una garanzia avere come debitore un condominio. E si capisce anche il perché essere condomino può rivelarsi un rischio infernale.

La spartizione del debito. Ecco quindi che i condomini si trovano spesso costretti a "coprire", bene o male, i buchi contabili lasciati dai loro vicini. Ma secondo che principio ciò può avvenire? Il criterio di spartizione cambierà a seconda della spesa dovuta: per esempio quella della tinteggiatura della facciata sarà divisa secondo i millesimi di proprietà, e quella della riparazione delle scale, secondo i millesimi previsti per scale ed ascensore. I millesimi stessi andranno però ricalcolati, escludendo dal conto il moroso. La giurisprudenza più recente aggiunge che la decisione di ripianare così i debiti altrui va presa con una delibera assembleare, che crei una voce nel rendiconto condominiale dichiaratamente "provvisoria", in attesa dello sperato recupero del debito. L'obbligo di sostituirsi al moroso riguarda solo i debiti inesigibili: non è quindi consentito all'amministratore di pretendere denaro per semplici ritardi nel versamento da parte di qualcuno o comunque senza aver richiesto un decreto ingiuntivo per il pagamento.

Spese legali. Criteri propri ha la ripartizione delle spese legali, affrontate per una causa che si è persa, o per la quale il giudice ha deciso di "compensare" le spese affrontate. Va premesso che le cause si promuovono oppure si subiscono. Nel primo caso, ciascuno dei condomini ha diritto di chiamarsi fuori da una causa messa in piedi dal condominio. Il dissenziente ha tempo 30 giorni per dichiararlo, dalla data in cui ha avuto conoscenza della delibera. Deve farlo con atto notificato all’amministratore: non basta certo una telefonata. Chi dissente non pagherà le spese legali, se le cose andranno male, ma ovviamente è sempre tenuto, rispetto al condominio, a versare la sua quota di eventuali debiti che sono oggetto della causa stessa.

La ripartizione delle spese legali avviene sempre in base ai millesimi di proprietà, a prescindere dal motivo che ha portato alla causa. Se, per esempio, essa riguarda debiti per la manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento, la spartizione non avverrà per questo secondo i millesimi-calore.

Acquisto dell'appartamento di moroso. L'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile stabilisce che chi compra un appartamento da un moroso è obbligato, insieme a lui e in "solido", cioè per l'intera cifra, al versamento dei debiti condominiali per l'anno in corso e per quello precedente. Non si intende l'anno solare, bensì quello di "bilancio" condominiale, che va in genere da luglio al giugno dell'anno successivo. Naturalmente l'acquirente potrà in seguito rifarsi contro il venditore, chiedendogli indietro quanto anticipato. In effetti è spesso più comodo, per il condominio , prendersela con il nuovo acquirente, che è a portata di mano e ha un immobile ipotecabile o vendibile all'asta, piuttosto che con il venditore, difficilmente rintracciabile. Quindi è bene che, prima di acquistare, ci si informi dei debiti di chi vende, facendosi rilasciare un permesso per chiedere informazioni a questo proposito l'amministratore (che altrimenti potrebbe rifiutarsi, appellandosi alle norme sulla privacy).

di Flavio Chiodini, segretario Confappi-Fna (Confederazione piccola proprietà immobiliare)