Da finestra a portafinestra: bisogna sentire l’assemblea?

 

Vivo in un condominio del 1965 in C.so Sebastopoli  al 5° piano.

Circa 7 anni fa ho frazionato il mio appartamento in due unità immobiliari, in quanto troppo grande per le mie esigenze.

Tale frazionamento è stato fatto, ovviamente, chiedendo tutti i permessi necessari al Comune e depositando in Catasto la nuova planimetria. Inoltre è stata fatta la determinazione della nuova ripartizione millesimale condominiale e si è provveduto a suddividere il balcone sul corso Sebastopoli con una rete.

Una unità l’ho venduta, l’altra, più piccola, l’ho tenuta come mia abitazione.

Questa unità ha una stanza che si affaccia sul balcone di corso Sebastopoli, ma è dotata solo di finestra e quindi non posso accedere alla porzione di balcone di mia proprietà, se non scavalcando la finestra stessa. Prima accedevo dalle altre stanze, fronte C.so Sebastopoli.

Mi è stato detto che, per poter trasformare la finestra in porta finestra, dovevo chiedere il permesso al Condominio.

Nell’ultima assemblea condominiale l’Amministratore, che aveva messo il problema all’ordine del giorno, ha illustrato il fatto, spiegando che secondo lui nulla ostava alla concessione del permesso.

L’assemblea si è divisa tra favorevoli e contrari: alla votazione hanno vinto i contrari, appellandosi ad un articolo del regolamento condominiale, che recita: “ E’ vietato fare sui balconi nuove costruzioni, verande od altro anche a carattere provvisorio ed anche se autorizzate dall’Autorità, senza la preventiva autorizzazione del condominio”, dicendo che “altro” comprende anche l’apertura di una porta finestra. Non ho voluto fare polemiche e discussioni, riservandomi di fare tutte le opportune verifiche.

La mia domanda è quindi: ho il diritto di aprire una porta finestra (come esiste nelle stanze attigue che sono diventate parte dell’altra unità immobiliare), onde poter accedere agevolmente al mio balcone (se non altro per pulirlo)?

E’ necessario avere il consenso del condominio? Devo fare una apposita domanda o presentare un progetto in  Comune?

Faccio presente che sia per l’altezza, sia per la profondità del balcone, sia per la presenza di una ringhiera con vetri smerigliati, questo non comporterebbe alterazioni del decoro della facciata e che comunque la porta finestra manterrebbe le attuali dimensioni e richiamerebbe nella forma, quelle presenti nelle altre stanze che si affacciano sul balcone prospiciente il corso Sebastopoli.

La ringrazio per una Sua gentile risposta.

Elisa, Torino

 

 

 

L’articolo 1102 del Codice civile prevede che ciascun partecipante alla cosa comune possa servirsene, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca ad altri di farne parimenti uso. Sono vietate le innovazioni che possa mettere in pericolo la statica e il decoro dell’edificio (art. 1120). La giurisprudenza ha interpretato tali articoli el senso che è possibile anche praticare aperture nei muri comuni, senza chiedere per questo l’assenso dell’assemblea.

Un regolamento condominiale contrattuale può in effetti derogare da queste norme ma tale deroga, per essere valida, deve essere chiaramente espressa (non basta un generico “altro”, soprattutto se evidentemente il divieto citato riguarda aumenti di volumetria). Supposto quindi che pericoli alla stabilità dell’edificio, l’unico ostacolo resta la messa in pericolo del decoro architettonico, che può essere lamentata anche da un solo condomino: se Lei ritiene di essere “coperta” sotto questo punto di vista, proceda.