Cosa pagano i negozi in condominio

 

 

Posseggo con i miei figli un negozietto di parrucchiera in una via Bg. Piccinina diversa da quella dello stabile e del portone d’ingresso.

Non ho alcun collegamento o comunicazione né interna né esterna con il portone d’ingresso. Non ho alcun utilizzo dell’ascensore, né cantina, né stenditoio, né parti in comune.

Ho perfino lastrico solare (terrazza) coprente (diversa dai tetti comuni) di cui ho pagato da sola la riparazione e la manutenzione.

Ora l’amministratrice mi fa pagare alcune spese ordinarie e straordinarie, asserendo che, come tutti, sono proprietaria di una quota dell’ascensore, che NON MI SERVIRA’ MAI e che mai accrescerà il valore del mio negozio.

Fra l’altro questo negozio è frutto non di un acquisto, ma di una permuta, avvenuta nei primi anni ’60 con uno stabile abbattuto e poi ricostruito.

Chiedo a voi se potete darmi una risposta in proposito.

Devo pagare anch’io oppure no?

L’amministratrice si rifà a una sentenza nel 1989. Ne esiste qualcuna più recente a mio favore?

 

PS: sto già facendo ricerca dell’atto di permuta. Rastrelli Zavattaro

 

 

Sarebbe stata utile un’elencazione delle spese che l’amministratrice Le ha posto a carico, per vedere, caso per caso, quanto Le competono e quando no.

Per quanto attiene al lastrico solare, salvo diversi patti inclusi nel regolamento condominiale contrattuale, la manutenzione ordinaria Le compete mentre quella straordinaria è per 1/3 a suo carico e per 2/3 a carico del condominio. La prescrizione del credito è biennale.

Per quanto riguarda l’ascensore (salvo sempre il regolamento contrattuale) non le competono le spese d’esercizio e di piccola manutenzione, mentre esistono un po’ più dubbi in materia rispetto a quelle di manutenzione straordinaria. C’è chi afferma che, qualora anche i negozianti o i condomini al piano terra siano proprietari dell’impianto, le spese di manutenzione straordinaria e quelle di adeguamento alle norme di sicurezza competono loro, in quanto attinenti alla proprietà del bene. E chi invece afferma che vanno suddivise anch’esse per metà in base al piano e per metà n base ai millesimi di proprietà , escludendo chi non fa uso dell’ascensore. Quest’ultima tesi è quella che preferiamo, ma a prima ci sembra, purtroppo più solida.

Va visto se nell’atto di permuta è possibile capire qualcosa rispetto al titolo di proprietà dell’ascensore (ma è improbabile).