Contratto di manutenzione di ascensori condominiali

 

Sono proprietario di un alloggio di un condominio composto da 61 unità divise in 4 scale.

Tra il 1990 al '92; furono stipulati n°3 contratti decennali di manutenzione ascensori, presumo dall'impresa costruttrice del palazzo (che fino al '93 deteneva la totalità dei millesimi), poiché sui verbali di assemblea non ne esiste traccia! Ora a dette scadenze questa non meglio definita multinazionale scrive al nostro amministratore invitandolo a proseguire il rapporto onde non aderire alle vie legali. Tale ditta ha tariffe molto alte e la manutenzione periodica non viene effettuata (in data odierna sul libretto di manutenzione dell'ascensore della mia scala mancano timbro e firma della verifica periodica) e l'ultimo collaudo ARPAL è del 1998 quando dovrebbe essere biennale.

Un secondo quesito breve: è possibile legalmente in sede di assemblea condominiale effettuare una ripartizione di spesa in parti uguali se tutti gli intervenuti sono d'accordo, tenendo presente che i benefici maggiori (trattasi di un secondo portone di entrata nella scala) li goda chi ha meno millesimi? Certo di una sua sollecita risposta anche in via privata le invio i miei più cordiali saluti Pierangelo Vignola

 

Il condominio potrà farsi forza sulla mancata compilazione del libretto, chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento. In alternativa, soprattutto se il rinnovo del contratto fosse pluriennale, i tempi di disdetta eccessivamente anticipati o le penali previste eccessive, si potrebbe far leva sulle norme sulle clausole vessatorie nei contratti, introdotte nel codice civile (articoli 1469-bis-1469-sexies) dalla legge 52/1996.

Quanto alla suddivisione delle spese essa è stabilita in primo luogo dal regolamento condominiale contrattuale e, in mancanza, dall'articolo 1124 del codice civile, per analogia a quella prevista per le scale (metà in base ai millesimi e l'altra metà in proporzione all'altezza di ciascun piano dal suolo). E' ben vero che un regolamento condominiale contrattuale (cioè votato o modificato all'unanimità) può stabilire diversamente, ma ci sembra improbabile che i condomini avvantaggiati nella suddivisione delle spese votino contro i propri interessi.