Conta chi è proprietario del terreno su cui è costruita la casa

 

Mio marito ed io abbiamo costruito (in comunione dei beni) nel 1983, la nostra casa, su terreno che mio marito ha avuto in eredità in nuda proprietà da mio suocero, del quale è stata usufruttuaria mia suocera.

Alla morte di mia suocera, la casa da noi costruita risultò essere la seconda casa di mia suocera e, come nostra prima casa ci fu considerata una vecchia casa non agibile da tempo, che io e mio marito avevamo ritirato dai miei fratelli, alla morte dei miei genitori. Pagammo quanto dovevamo.

Desidero sapere:

1.         Se, avendo ancora la comunione dei beni, anch’io risulto proprietaria e in che percentuale.

2.         Se, alla morte mia o di mio marito, non possano nascere altri equivoci.

3.         Che cosa dobbiamo fare per essere sicuri di essere legalmente a posto.

 

Abbiamo due figlie sposate e non vorremmo lasciare loro problemi. Beretta Restelli (Antegnate-BG)

 

 

 

La comunione tra i coniugi non si estende ai beni ricevuti in eredità o donazione da uno di essi. L’articolo 934 del codice civile dice che qualunque opera o piantagione esistente sopra o sotto un suolo appartiene al proprietario del suolo stesso, a patto che non risulti diversamente da un diverso titolo di proprietà e salvo che la legge non stabilisca diversamente. Pertanto, alla morta di sua suocera, quando si è riunificata la nuda proprietà e l’usufrutto, suo marito è divenuto unico intestatario della casa. Nel suo caso, Lei potrebbe tuttalpiù vantare un credito per avere fornito parte dei mezzi necessari per costruire la casa (ma sul punto posso esistere anche dubbi, e non ci pare che suiia la risposta a questa domanda che Le interessa).

Per il futuro, comunque, non ci dovrebbe essere problemi. Anche nel caso di premorienza di suo marito, e nel caso in cui anche le sue figlie dovessero vantare diritti ereditari sulla sua casa, Lei serberebbe il cosiddetto “diritto di abitazione”, vita natural durante, sulla dimora di famiglia, mobili e arredi compresi. Pertanto, solo quando entrambi i genitori dovessero passare a miglior vita, le sue figlie potranno godere della proprietà della casa stessa, senza comunque che sorgano difficoltà.