Benefici mal utilizzati

Via d'uscita per l'agevolazione sbagliata

 

L'agenzia delle entrate ha individuato quattro casi concreti di agevolazioni sulle imposte di registro, ipotecarie, catastali e Invim non dovute, per cui si può utilizzare il condono . E cioè le cosiddette agevolazioni "prima casa", quelle previste per gli immobili con vincolo storico-artistico ai sensi delle leggi statali, quelle per la piccola proprietà contadina, e quelle per gli imprenditori agricoli. Di queste quattro, i benefici prima casa sono stati nel tempo i più diffusi, ed è di questi che ci occuperemo.

Un motivo in più per metterli a fuoco è il fatto che, a partire dal varo della cosiddetta legge Formica, il 24 aprile 1982, si sono susseguite norme una diversa dall'altra, prorogate o mutate da decreti legge non sempre convertiti e talora decaduti: un vero e proprio ginepraio in cui si sono spersi, cittadini, uffici finanziari e tribunali (ne diamo parzialmente conto nella tabella). Le ambiguità della legge sono state e sono ancora molte, solo in parte risolte dalle norme ora in vigore. A mettere cerotti e pezze nei "buchi" più vistosi ha dovuto pensarci la magistratura, e soprattutto la Cassazione, con sentenze quasi sempre favorevoli al contribuente (nonostante le quali gli uffici finanziari hanno continuato, con caparbietà, ad insistere nelle proprie tesi).

E' comunque probabile che i casi più diffusi in cui il contribuente ha goduto senza diritto delle agevolazioni prima casa siano due: la rivendita, prima di cinque anni dell'immobile e la mancata destinazione ad abitazione principale nel tempo consentito. Molto più brevemente, parleremo degli altri casi dubbi.

Rivendita prima di 5 anni. Le norme che si sono seguite nel tempo vietano la rivendita dell'immobile entro 5 anni dall'acquisto, pena il pagamento delle imposte in misura intera, i relativi interessi e una sovrattassa pari al 30% sulla differenza tra la somma pagata e quella da pagare. Unica eccezione, quando l'immobile è stato adibito ad abitazione principale del cedente oppure dei suoi familiari più stretti, per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto e la cessione. Si tratta di un requisito oggettivo, basato sul dato concreto dell'uso che è stato fatto, non sul principio che l'immobile sia stato acquistato con le agevolazioni prima casa. Con familiari stretti si intendono, ai sensi fiscali, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Tra essi rientrano genitori, nonni, figli, nipoti, fratelli, zii, figli dei fratelli, suoceri , genitori dei suoceri, cognati (in linea maschile, quella femminile è ovviamente identica). Siamo di fronte a una parentela abbastanza vasta, che può coinvolgere decine di possibili candidati. Anche la moglie separata (ma non divorziata) è "familiare". L'imposta sul capital gain non si applica se il fabbricato è stato acquistato per usucapione, cioè per possesso ininterrotto per vent'anni. (Risoluzione n. 78 del 2003). Resta in sospeso un problema delicato: quello dell'acquirente che ha acquistato una nuova prima casa, e non sia materialmente riuscito a vendere in tempo quella vecchia: non avendo diritto all'agevolazione, decade dai benefici (e paga sanzioni e interessi se non ricorre a questo condono). Una norma eccessivamente rigida, che non tien conto delle oggettive difficoltà di un "cambio casa".

Mancata destinazione dell'immobile ad abitazione. A questo proposito, occorre fare una distinzione: le norme, fino al luglio 1993 ponevano come condizione che l'immobile fosse destinato a propria abitazione dal contribuente. Viceversa quelle successive pongono il requisito della residenza nel comune e quello che si tratti della prima casa. Perciò, una interpretazione letterale, permetterebbe l'agevolazione anche nel caso in cui il contribuente restasse in locazione, o in comodato presso parenti, senza trasferirsi nell'immobile acquistato, purchè non sia titolare di altra abitazione nel comune. Il che è abbastanza illogico, dal momento che, se fosse così, non si capirebbe perché mai è richiesto il requisito della residenza nel comune dove è situato l'immobile acquistato (residenza che, tra l'altro, è quella di fatto, e non quella puramente anagrafica, come ha chiarito più volte la Cassazione).

Detto ciò le norme fino al luglio 1993 affermavano che il contribuente doveva dichiarare " di volere adibire a propria abitazione l'immobile acquistato", ma non ponevano un limite di tempo entro il quale questo evento doveva realizzarsi. Il problema è stato dibattuto a lungo nei tribunali, finché le Sezioni Unite della Cassazione ha dato una risposta molto articolata (sentenza 1196/2000): l'ufficio del registro ha tre anni di tempo per contestare la decadenza dei benefici. Essi si calcolano a partire dalla data in cui l'ufficio del registro ha la possibilità di contestare al contribuente la perdita del trattamento agevolato. Tale data dipende a sua volta dal caso concreto. Se per esempio il contribuente si stabilisce altrove, i tre anni scattano dal momento del suo trasferimento. Se libera la casa da inquilini in locazione o la ristruttura, ma non ci va ad abitare quando potrebbe, trascorrono invece da questa altra data. Insomma, per contestare l'agevolazione, gli uffici finanziari debbono portare delle prove circostanziate. La sentenza è stata fatta propria dalle Finanze (circolare entrate n. 69/2002).

Altri casi dubbi. Il Fisco ha per lungo tempo contestato la possibilità, per lo stesso contribuente, di godere sia delle agevolazioni prima casa previste dalla legge 168/82, sia, in seguito, di quelle previste dalla legge 118/1985. La giurisprudenza, compatta, gli ha dato torto: non esiste nella seconda legge alcuna esclusione del genere (vedi, da ultimo, la Cassazione, sentenza n. 7581/2001, ma l'elenco potrebbe essere lunghissimo).

Un lungo dibattito ha poi riguardato il requisito di non possedere altro fabbricato "idoneo" ad abitazione, inserita nelle norme fino al luglio 1993. Commissioni Tributarie e Cassazione (da ultimo con sentenza 2418/2003) hanno ribadito più volte che il concetto di idoneo era soggettivo, riferito alla situazione concreta del contribuente. Hanno quindi rigettato la tesi del Fisco che qualsiasi immobile, se catalogato in catasto come abitazione, era di per sé idoneo. Quindi non era tale una abitazione in località diversa da quella in cui si vive (Cassazione, n. 8771/2000), né una porzione di abitazione di cui altri sono usufruttuari (Cassazione n. 7602/2002), né una casa locata.

Le norme recenti aprono la possibilità di godere delle agevolazioni anche a chi acquista in nuda proprietà: ma per la suprema corte ciò è sempre stato previsto (Cassazioni sentenze 9648/99 e 3248/96). L'acquisto è possibile anche per il figlio minorenne, benché i genitori possiedano già un immobile (Cassazione, n. 10196/99). Non vi è alcun ostacolo, anche se l'immobile comprato è in via di costruzione (Cassazione n. 5297/2001 e n. 9150/2000). E' possibile anche acquistare due immobili vicini, e godere per entrambi degli "sconti", se alla fine di una ristrutturazione ne risulta un'unica unità immobiliare, purché essa non divenga "di lusso" (Cassazione, n. 5433/1998, 563/1998, 2396/1997 e 7100/1993, mentre il Fisco, con la risoluzione n. 310482 del 1989 si era dichiarato contrario). Parrebbe, invece, impossibile ampliare un appartamento già acquistato, inglobandone successivamente un altro: una valutazione illogica, perché si direbbe di "si" a chi compra due immobili contemporaneamente, e di "no "a chi lo fa in tempi diversi.

 

AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA": COME SONO CAMBIATE NEL TEMPO

Norma istitutiva

Periodo efficacia

Condizioni per l'applicazione delle agevolazioni

(La rivendita nel termine di cinque anni dall'acquisto comporta l'applicazione delle imposte in misura ordinaria)

Legge 22 /4/82 n. 168

Dal 24 /4/82 al 30/6/84

Abitazione non di lusso ai sensi art. 13, legge 408/1949. Dichiarazione dell'acquirente:

a) di non possedere altro fabbricato o porzione destinato ad abitazione nel comune di residenza o in quello, se diverso, ove svolge la propria attività prevalente;

b) di volere adibire a propria abitazione l'immobile acquistato;

c) di non avere usufruito delle agevolazioni previste dalla stessa legge.

Dl 7/2/85 n. 12

Dal 8/2/85 al 31/12/ 91

Abitazione non di lusso ai sensi Dm 2/8/69. Dichiarazione dell'acquirente:

a) di non possedere altro fabbricato o porzione destinato ad abitazione nel comune di residenza o in quello, se diverso, ove svolge la propria attività prevalente;

b) di volere adibire a propria abitazione l'immobile acquistato;

c) di non avere usufruito delle agevolazioni previste dalla stessa legge.

Legge 31/12/91 n. 415

Dal 1/1/92 al 21/1/1992

Abitazione non di lusso ai sensi Dm 2/8/69 Dichiarazione dell'acquirente (1):

a) di non possedere altro fabbricato o porzione destinato ad abitazione nel territorio dello Stato;

b) di non avere usufruito delle agevolazioni previste dalla stessa legge..

Dl 23/1/93 n. 16

Dal 22/1/92 al 24/3/93

Abitazione non di lusso ai sensi del Dm 2 agosto 1969. Dichiarazione dell'acquirente:

a) di non possedere altro fabbricato o porzione destinato ad abitazione nel comune di residenza o in quello, se diverso, ove svolge la propria attività prevalente;

b) di volere adibire a propria abitazione l'immobile acquistato;

c) di non avere usufruito delle agevolazioni previste dalla stessa legge.

Legge 24/3/1993 n. 75

Dal 25/3/93 al 22/5/93

Abitazione non di lusso ai sensi Dm 2/8/69.n Dichiarazione dell'acquirente (2):

a) di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione;

b) di volere adibire a propria abitazione l'immobile acquistato.

Dl 22/5/93 n. 155

Dal 23/5/93 al 19/7/93

Abitazione non di lusso ai sensi Dm 2/8/69. Dichiarazione dell'acquirente:

a) di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione nel comune di residenza o in quello, se diverso, ove svolge la propria attività prevalente;

b) di volere adibire a propria abitazione l'immobile acquistato.

Legge 19/7/93 n. 243

Dal 20/7/93 al 31/12/95

Abitazione non di lusso ai sensi Dm 2/8/69. Dichiarazione dell'acquirente:

a) l'immobile acquistato é ubicato nel proprio comune di residenza o, se diverso, in quello in cui lo stesso svolge la propria attività, ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede l'impresa da cui dipende, ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano;

b) di non possedere altro fabbricato o porzione idoneo ad abitazione (3).

Legge 28/12/95 n. 549

Dal 1/1/96 e attualmente vigente

Abitazione non di lusso ai sensi Dm 2/8/69. L'immobile deve essere nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro un anno dall'acquisto (18 mesi dall'1 gennaio 2001) la propria residenza o, se diverso, in quello in cui svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano.

Nell'atto di acquisto, l'acquirente deve dichiarare:

* di non essere titolare esclusivo o in regime di comunione legale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui é situato l'immobile da acquistare;

* di non essere titolare, neppure per quote, o in comunione con il coniuge, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni prima casa previste dalla normativa in vigore e da quella precedente.

* Tutte le norme prevedevano che la rivendita nel termine di cinque anni dall'acquisto comportava l'applicazione delle imposte in misura ordinaria.

(1) Non era richiesta la dichiarazione dell'acquirente di volere adibire il fabbricato a propria abitazione principale. Sussisteva il dubbio se tale condizione fosse stata tacitamente abrogata o dovesse, comunque, intendersi come necessaria.

(2) Non era espressamente richiesta né la dichiarazione da parte dell'acquirente di non possedere altro fabbricato o porzione idoneo ad abitazione nel comune di sua residenza, né quella di non avere in precedenza beneficiato delle agevolazioni. Ciò ha causato ambiguità interpretative.

(3) In teoria l'acquirente, per fruire delle agevolazioni, non doveva avere il possesso di immobile idoneo ad abitazione non solo in Italia, ma anche altrove.

Fonte: Ufficio Studi Confappi-Fna

 

Aliquote delle imposte agevolate sulle compravendite (prima casa)

Periodo

Registro

Ipotecaria e Catastale

Invim

dal 24-4-82

2%

L. 40.000

100%

dal 1-1-1983 al 30-6-84

2%

L. 100.000

100%

dal 8-2-1985

2%

L. 100.000

al 50%

dal 1-1-1987

4%

L. 100.000

al 50%

dal 1-1-1989

4%

L. 100.000

al 50%

dal 2-10-1989

4%

L 200.000

al 50%

dal 22-5-1993

4%

L. 300.000

al 50%

dal 20 6 1996

4%

L. 500.000

al 50%

dal 1 1 2000

3%

L. 500.000

al 50%

dal 1-1-2002

3%

€ 258,23*

0

* Dal 25/10/2001 le imposte ipotecarie e catastali si applicano in questa misura anche in caso di successioni e donazioni, quando l'erede è nelle condizioni di godere dei benefici prima casa.

Fonte: Ufficio Studi Confappi-Fna