Sanatorie: La misura serve anche per sistemare piccole evasioni commesse nei trasferimenti

Casa in regola con il condono

Atto

Incrementi

Bisogna presentare un istanza?

Dichiarazione di valore sottostimata (Esclusioni: quando ci si serve della valutazione automatica, basata sulla rendita catastale)

Aumento del valore denunciato del 25%

Sì, entro il 16 maggio

Applicazione senza diritto di agevolazioni fiscali

Nessun aumento di valore. Applicazione delle imposte in misura intera

Sì, entro il 16 maggio

Formalità omesse (per esempio, mancata registrazione di contratto i locazione)

Nessun aumento di valore

No

 

Fonte: Ufficio studi Confappi-Fna

 

La cosiddetta "sanatoria delle imposte indirette", introdotta dall'articolo 11 della Finanziaria e integrata dalla legge n. 27/2003, è essenzialmente (ma non esclusivamente) un provvedimento immobiliare. Con una caratteristica di fondo: di essere di fatto ripartita in tre diversi tipi di procedure, tutto sommato l'una ben differente dall'altra quanto a burocrazia necessaria e spese a carico del contribuente.

La prima è forse l'unica che ha titolo per definirsi "condono". In sostanza il contribuente che non ha pagato abbastanza presenta un istanza. In seguito all'istanza gli uffici ricalcolano l'imposta, sulla base dell'imponibile a suo tempo stimato dal contribuente stesso, incrementato del 25%. Come vedremo, questa sanatoria riguarderà probabilmente un numero ristretto di cittadini.

Il secondo provvedimento interessa chi ha, senza diritto, goduto di agevolazioni sulle imposte di registro, ipotecarie, catastali, successorie e Invim. Di fatto, si tratta delle agevolazioni prima casa, di quelle per i proprietari di immobili vincolati ai sensi delle leggi statali, delle agevolazioni alla piccola proprietà contadina e di quelle per gli imprenditori agricoli. Di queste quattro diverse situazioni approfondiremo solo la prima, per due motivi: innanzitutto perché riguarda un'ampia platea di contribuenti, in secondo luogo perché le regole sono cambiate più volte nel tempo , ingenerando molto spesso grande confusione. Insomma, c'è chi ha sbagliato anche non volendo, o comunque interpretando in modo errato norme che erano di per sé ambigue. Anche in questo caso occorre presentare un'istanza, ma non si è costretti a pagare né sanzioni né interessi. Ci si limiterà quindi a versare la differenza tra le imposte in misura ordinaria e quelle agevolate.

 

La terza procedura non ha alcuna delle caratteristiche tecniche della sanatoria: non solo non si pagano né sanzioni né interessi, ma non è nemmeno necessario inviare un istanza.. Si tratta infatti della riapertura dei termini per la presentazione delle denunce o dichiarazioni mai fatte, che scontano l'imposta di registro. I principali interessati sono senz'altro proprietari di immobili e i loro inquilini, che non hanno mai registrato il contratto di locazione oppure non hanno versato nei tempi previsti l'imposta per il rinnovo annuale: è di loro che parleremo. Vale la pena sottolineare che se è vero che l'entità delle cifre coinvolte è, in questo caso, piuttosto bassa (il 2% del canone annuo), è altrettanto vero che il numero degli "evasori" è invece elevato: non è un segreto per nessuno che è diffusa l'abitudine di non registrare (e, talvolta, anche di non sottoscrivere) un regolare contratto di locazione, benché la legge 431/1998 imponga in ogni caso la forma scritta per la validità dei contratti. Il perché è presto detto: da una parte c'è chi pensa di eludere meglio così le regole di legge (soprattutto quelle della durata contrattuale di quattro anni più quattro), dall'altra c'è anche chi intende denunciare nella dichiarazione dei redditi solo la rendita catastale e non invece il canone di locazione, ben più elevato.

Le esclusioni dalla sanatoria. Come noto, in tutti i trasferimenti immobiliari, compravendite, successioni e donazioni, il contribuente ha la possibilità di evitare accertamenti da parte del Fisco denunciando il valore catastale, pari alla rendita rivalutata moltiplicata per un certo parametro (70 per i terreni agricoli, 100 per abitazioni e box, 50 per gli uffici, 34 per i negozi). Chi si è avvalso di questa facoltà, e cioè quasi tutti i contribuenti, è automaticamente escluso dalla sanatoria, anche qualora la rendita non sia stata attribuita dal Catasto, ma sia stata auto-stimata dal contribuente (le cosiddette "rendite presunte"). . Ne consegue che il condono con l'incremento del 25% è un affare per pochi: di fatto i proprietari di terreni edificabili e chi non è ricorso al valore catastale (come spieghiamo nell'articolo a parte).

Le condizioni per poter sanare. Rammentiamo che il condono riguarda gli atti formati, registrati o presentati entro il 30 novembre 2002, e ha come termine ultimo il 16 maggio 2003 (scadenza prorogata dal 16 aprile). Al contribuente non deve essere stato notificato avviso di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte alla data dell'1 gennaio 2003. Se ciò è accaduto si può ricorrere alla definizione degli accertamenti o alla chiusura delle liti fiscali, regolate rispettivamente dagli articoli 15 e 16 della Finanziaria. Infine non è possibile "condonare" solo una delle imposte (per esempio quella di registro) , quando l'atto di trasferimento impone alla stessa persona il pagamento di altre (per esempio le ipotecarie e catastali). Se esistono più coobbligati (per esempio più proprietari di uno stesso immobile) l'Agenzia potrà pretendere quanto dovuto da tutti, anche se uno solo ha presentato l'istanza.