Il condominio in cui abito è protetto da una barriera all'interno della quale ci sono quattro giardini di proprietà esclusiva e alcune parti comuni. Dovendo tinteggiare la barriera, come bisogna ripartire le spese? Il regolamento condominiale a questo proposito non dice nulla. Gerardo Birolini - BERGAMO

Il muro di recinzione delle aree scoperte dell'edificio condominiale costituisce una parte che si presume comune a tutti i condomini, a norma dell'articolo 1117 del Codice civile. Conseguentemente, tutti i condomini devono contribuire alle spese di manutenzione, riparazione e ricostruzione, in proporzione alla propria quota millesimale di comproprietà, salva diversa disposizione del regolamento contrattuale.

Va da sè che se il muro di cinta serve esclusivamente alcune proprietà (ad esempio, giardini d'uso o di proprietà esclusiva di un solo condomino e/o di un gruppo di condomini), le spese relative gravano in modo differenziato su chi effettua il maggior uso potenziale oppure, in modo separato, esclusivamente su chi ne ha l'uso separato ed esclusivo (articolo 1123, commi 2 e 3 del Codice civile).

Nel caso del lettore, poichè la "barriera" serve sia le parti comuni sia i giardini di proprietà esclusiva, le spese della tinteggiatura dovranno ripartirsi tra tutti i condomini per la porzione che interessa le parti comuni, mentre dovrà ripartirsi a carico di ciascun proprietario esclusivo per le porzioni relative ai giardini di proprietà esclusiva.

A cura di Silvio Rezzonico