Contratti Colf e badanti: busta paga e diritti reciproci

 

La piaga del “lavoro nero” è messa all’indice un giorni sì e l’altro pure da giornali e televisioni. Ma perfino chi si indigna nell’ascoltare queste notizie, non si rende conto spesso che nella propria vita privata è, a sua volta, “datore di lavoro”, perché ha ad assisterlo una badante o una colf, magari solo ad ore, che paga, appunto, “in nero”.Non è finita: anche chi vuol essere in regola con la legge, e mette  a libri la propria domestica, gestisce in buona o cattiva fede il rapporto un po’ “alla carlona”,  perché non si sente in grado di consultare e soprattutto interpretare i contratti di lavoro di categoria. Le conseguenze possono essere poco simpatiche: quando i rapporti tra padrone e dipendente si incrinano, quest’ultimo può essere motivato a ricorrere in giudizio.

In questo articolo tentiamo appunto di dare alcune “linee guida” ai contratti dei dipendenti casalinghi in regola con il permesso di soggiorno, e risolvere alcuni dei dubbi più comuni. Parleremo al “femminile”: si tratta, infatti, per la stragrande maggioranza di rappresentanti del gentil sesso.  Evitiamo quindi volutamente di sciogliere il difficile nodo di chi del permesso di soggiorno è privo, un argomento che meriterebbe un inchiesta a parte.

 

Chi deve essere messo in regola.

E’ presto detto: tutti, salvo i lavoratori meramente occasionali. Con occasionale si intende una persona che presta servizio in maniera del tutto eccezionale e irregolare nel tempo. Viceversa non è occasionale la domestica che, una volta alla settimana, offre solo quattro ore del proprio tempo per pulirci la casa: dovrebbe essere regolarmente assunta. Non ha alcun rilievo che la stessa domestica rifiuti si essere messa a libri, magari perché è assunta regolarmente in un’altra famiglia. Un domani potrebbe cambiare idea e trascinarci in tribunale. 

 

Quanto costa

Chi intende concedere uno stipendio in linea con i livelli di mercato, nella grandi città, non dovrebbe spaventarsi troppo: le paghe minime dei contratti di categoria sono piuttosto basse e permettono tranquillamente di versare al lavoratore anche i contributi previdenziali indispensabili, senza per questo “svenarsi”. Comunque, in caso la colf che prestino servizio per poche ore alla settimana, i minimi contrattuali sono talmente bassi da essere “fuori mercato” rispetto alle tariffe normalmente praticate. :

Discorso differente vale, ovviamente, per chi fa leva sul bisogno di immigrati disposti a tutto o quasi.

 

Due contratti nazionali

I contratti collettivi nazionali (Ccnl) di lavoro domestico sono due: la scelta tra uno e l’altro è libera, ed è in genere il datore di lavoro a decidere. Il primo è quello sottoscritto dalle associazioni della piccola proprietà (Arpe, Confappi, Uppi) e Fisals,  Confsal. Il secondo da varie sigle di associazioni di datori di lavoro, la triplice sindacale e Federcolf.

La differenza tra i due non è tanto di carattere retributivo: grossomodo, si equivalgono, con una piccola convenienza economica di quello della triplice, che  nei confronti delle domestiche prive di qualsiasi esperienza professionale, prevede minimi un po’ più bassi.

In compenso, il Ccnl della piccola proprietà è più schematico e leggibile rispetto a quello della triplice. Fissa 4 categorie rispetto agli 8 livelli previsti dall’altro, che eccelle invece in maggiore e più pignola raffinatezza, nel distinguere le mansioni. Inoltre si preoccupa di consentire calcoli semplificati nel caso di ore straordinarie, trasferimenti del posto di lavoro (accompagnamento della badante nelle ferie), eccetera. Quindi è forse più adatto al “fai da te”, mentre, nel caso in cui ci si rivolga a una ditta di servizi esterni, la scelta tra uno e l’altro diviene abbastanza indifferente.

In questo articolo, ci avvaliamo si quest’ultimo contratto, anche perché ai fini dell’orario di lavoro pare più in linea con le norme generali nazionali per i dipendenti.

La principale diversità tra i due contratti rimane, il trattamento della malattia (ne parliamo a parte).

 

Retribuzione

Dipende da tre variabili. La prima è il numero di ore prestate in una settimana. La seconda è se il lavoratore è convivente o meno. La terza il tipo di categoria o livello.

Senza nasconderci dietro un dito, va rilevato che è di largo uso inquadrare domestiche e badanti nella categoria o livello dei lavoratori privi di esperienza professionale, perfino quando esercitano questa professione da decenni ed anche quando gli si concede una paga abbastanza generosa. Inoltre è piuttosto comune lo stratagemma di riconoscere ufficialmente un orario di 25 ore settimanali anche quando la lavoratrice ne fa di più, allo scopo di assicurargli lo stesso trattamenti contributivo (vedi la parte sui contributi) ma avere  minimi sindacali più bassi. Si tratta di stratagemmi che talora permettono risparmi per il datore di lavoro abbastanza ridotti, in cambio di rischi abbastanza elevati.

Nelle tabelle riportiamo alcuni esempi di calcolo di minimi retributivi e contributivi.

 

Retribuzione oraria convenzionale

E’ una cifra minima prefissata che serve anche per il calcolo delle maggiorazioni per il lavoro straordinario. Se infatti si stabilisce una paga mensile per colf e badanti, sarebbe difficile calcolare quanto prendono all’ora, perché i mesi possono variare da 28 a 31 giorni di durata.

Per lo stesso motivo, anche l’orario mensile è stabilito convenzionalmente, a seconda del numero di ore settimanali prestate, e serve per il calcolo della paga base.   

 

Indennità

La principali differenza tra sue tipi di lavoratrici con orario simile è se vivono in famiglia, con vitto e alloggio, o meno. Per i conviventi sono stabilite infatti piccole indennità convenzionali, che occorre versare quando la lavoratrice è in ferie o gode di una festività  e non può godere di vitto e alloggio. Si rivalutano in percentuale pari a l’Istat ogni anno. Ecco le indennità valide fino a maggio 2009:

 

Pranzo e colazione

Euro 1,559 al giorno

Cena

 Euro 1,559 al giorno

Alloggio

 Euro 1,349 al giorno

 

In caso di prestazioni notturne discontinue dalle 10 di sera alle 8 di mattina, per assistenza non infermieristica. È prevista una retribuzione maggiorata del 20% e l’obbligo di fornire cena, prima colazione e un letto dove riposarsi. 

 

Lavoro straordinario

Le maggiorazioni sulla paga oraria sono:

+  25%, dalle ore 6.00 alle ore 22

+ 50%, se prestato dalle ore 22 alle ore 6;

+  60%, durante le festività.

 

Tredicesima

E’ pari a un mese di retribuzione e viene erogata a Natale. Se il lavoratore ha meno di un anno di anzianità, si divede la tredicesima per 12 e la si moltiplica per il numero di mesi effettivamente lavorati.

 

Liquidazione (TFR)

Va  divisa per 13,5 la paga ricevuta ogni anno. Questo importo va aumentato dell’1,5 % annuo, e del 75% del costo Istat della vita. E’ esclusa da maggiorazioni la quota maturata nell’anno in corso. 

 

Contributi

L’ammontare dei contributi dipende:

-          Per i lavoratori fino a 24 ore settimanali, dal numero di ore prestate alla settimana e dalla paga oraria

-          Per quelli da 25 ore settimanali in su, solo dal numero di ore prestate.

Questo meccanismo è, a dire il vero, un po’ strano: si pagano quindi più contributi per una colf che presta 20 ore settimanali che per una che ne presta 25.

La quota a carico del lavoratore del contributo andrebbe trattenuta dalla busta paga. In realtà molti datori di lavoro si limitano a pagarla loro.

 

Come pagare i contributi

 

In genere i contributi si pagano su appositi bollettini precompilati dall’Inps, di cui  è possibile anche richiedere l’invio sul sito dell’Inps (ww.inps.it) compilando il proprio codice fiscale e il codice del rapporto di lavoro (che identifica il tipo di attività svolta, per esempio 8.4.2.1.2 per una colf).

Il metodo più semplice è però pagare online sul sito dell’Inps seguendo questo percorso: servizi on line > cittadino> Lavoratori domestici: pagamento on line contributi. Se si versa con carta prepagata o bancoposta il costo è di 1 euro (uguale a quello del bollettino postale). Se si paga con carta di credito è di 2 euro + il 2% per i versamenti oltre i 100 euro.

 

Scadenze pagamento

 

1- 10 aprile

trimestre gennaio - marzo

1- 10 luglio

trimestre aprile - giugno

1- 10 ottobre

trimestre luglio - settembre

1- 10 gennaio anno successivo

trimestre ottobre - dicembre

 

 

Contributi anno 2009

 

 

 Retribuzione oraria

Contributo orario (1)

1a fascia

Fino a € 7,17

€ 1,33 (0,32) (2)

2a fascia

da € 7,18 a € 8,75

€ 1,50 (0,36) (2)

3a fascia

Oltre € 8,75

€ 1,83 (0,44) (2)

4a fascia

Da 25 ore settimanali(3)

€ 0,97 (0,23) (2)

 

Legenda:

 

(1) Non abbiamo tenuto conto del caso (rarissimo) in cui  Il contributo è senza la quota degli assegni familiari ( lavoratore coniuge, parente o affine entro il 3° grado e convivente del  datore di lavoro.

 (2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

 (3) Gli importi contributivi della quarta fascia sono indipendenti dalla retribuzione oraria corrisposta, si riferiscono ai servizi domestici effettuati presso uno stesso datore di lavoro con un minimo di 25 ore settimanali e vanno applicati sin dalla prima delle ore lavorate nel corso della settimana.

 

Retribuzioni minime contrattuali per 4 tipi di Colf

(Contratto piccola proprietà)

 

 

Domestica 3° categoria non convivente

Con 4 ore settimanali

Paga oraria convenzionale:, euro 4,34

Orario mensile convenzionale: 17,33 ore

75,22 euro (retribuzione minima mensile)

23,05 euro (oneri Inps  - 1,33)

Totale 98,27  euro

( di cui 5,55 a carico del lavoratore)

Totale busta paga: 92,72 euro

 

 

Domestica 3° categoria non convivente

Con 25 ore settimanali

Paga oraria convenzionale: 4,34 euro

Orario mensile convenzionale: 108,33

470,17 euro (retribuzione)

105,08 euro (oneri Inps)

Totale 575,25 euro

(di cui 24,92 a carico lavoratore)

Totale busta paga: 550, 33 euro

 

Domestica 3° categoria convivente

Con 48 ore settimanali

Paga oraria convenzionale: 3,61 euro

Orario mensile convenzionale: 208 ore

750   euro (retribuzione)

201,76 euro (oneri Inps)

Totale 951,76 euro

(di cui 47,84 a carico lavoratore)

Totale busta paga: 903,92 1euro

 

Badante 2° categoria convivente

Con 48 ore settimanali

Paga oraria convenzionale: 4,09 euro

Orario mensile convenzionale: 208 ore

850 euro (retribuzione minima mensile)

201,76 euro (oneri Inps)

Totale 1.051,76

( di cui 47,84 a carico del lavoratore)

Totale busta paga: 1.003,92

 

La parte a carico del lavoratore è quella che il datore di lavoro versa all’Inps ma trattiene dalla busta paga. Quindi il reale onere minimo a carico del datore di lavoro è quello riportato nell’ultima riga, benché gli oneri Inps vadano versati per intero.

Al lavoratore spetta per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro, un aumento del 4% sulla retribuzione minima contrattuale.

 

 

Riposo giornaliero e settimanale

 

Al di là dell’orario di lavoro, il convivente ha diritto ad un riposo di almeno 8 ore consecutive nell’arco della stessa giornata e ad un riposo intermedio retribuito, nelle ore pomeridiane, normalmente non inferiore ad 2 ore. Dietro accordi, è consentito il recupero di non più di 2 ore giornaliere non lavorate in altri momenti..

 

Ferie

 

Sono pari a 26 giorni lavorativi all’anno e sono irrinunciabili (non è possibile pagarle). I giorni vanno concordati e, in genere, decide il datore di lavoro. I periodi però non possono essere frazionati a piacere del datore di lavoro: sono continuativi e, in caso di contrasti, il lavoratore potrà pretendere che si concordino in due periodi all’anno.

Ovviamente lo stipendio si riceve anche nei giorni di ferie. I conviventi con vitto e alloggio hanno comunque  diritto a ricevere un compenso sostitutivo del vitto-alloggio non fruito (vedi la parte stipendio).

Per il contratto della triplice sindacale, le lavoratrice straniere possono,con il consenso della famiglia,cumulare quelle di un biennio se hanno bisogno di un periodo più lungo per tornare nel proprio Paese.

 

Festività

 

Sono 12 giorni aggiuntivi alle ferie: 1° gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, festa del Santo Patrono (che varia da comune a comune). A differenza delle ferie, sono rinunciabili, ma in cambio  è dovuto un incremento della paga oraria del 60%. Se cadono in un giorno festivo, si concorda il recupero in un altro giorno o si paga un giorno in più (1/26 della paga mensile). Se il Santo Patrono cade in un giorno di festività (per esempio il 25 aprile) la festività si recupera in un altro giorno.

 

Cambio casa durante le ferie

 

Con l’avvicinarsi delle ferie, si ripresenta spesso un problema nodale: quello dell’accompagnamento o meno della domestica, che può essere una necessità soprattutto se il datore di lavoro è persona molto anziana che si stabilisce in una seconda casa per alcuni mesi, cioè un periodo di tempo superiore a quello delle ferie del dipendente.

Nel caso di colf non conviventi la trasferta non è obbligatoria per il lavoratore, a meno che sia espressamente prevista nel contratto. Nel caso di conviventi (per esempio badanti), invece sì. In ogni caso il dipendente ha diritto al pagamento delle spese di viaggio e al riconoscimento di una “diaria” che, per il contratto della triplice è del 20% della paga giornaliera e per quello della piccola proprietà del 10% (la paga giornaliera si ha moltiplicando quella convenzionale oraria per il numero di ore).

 

Malattia

 

I due contratti la trattano in modo completamente diversa. Quello della triplice ha modalità che potremmo definire “tradizionali”, perché pone a carico del datore di lavoro la corresponsione della relativa indennità (dal 4° al 180° giorno, come limite massimo, occorre corrispondere l’intero  importo della retribuzione). Quello della piccola proprietà, invece, aggiunge alla normale retribuzione mensile una piccola percentuale (1,30%), che viene versata sul conto di un ente bilaterale (Edilcoba). E’ l’Edilcoba a pagare il lavoratore, in caso di malattia. In parole povere, mentre il contratto della triplice fa pagare la malattia al datore di lavoro del dipendente ammalato, quello della piccola proprietà “spalma” su tutti i datori di lavoro l’onere del versamento. Si tratta, in sostanza, di una sorta di polizza di assicurazione, che riduce il rischio in cambio di un versamento abbastanza ridotto.

 

Detrazioni fiscali

 

Sono possibili due tipi di detrazioni fiscali dai redditi, cumulabili tra loro (nel senso che si possono godere entrambe contemporaneamente):

 

Colf e badanti:

Si possono dedurre i contributi previdenziali obbligatori versati per la colf dal proprio reddito (qualsiasi esso sia), per un importo massimo di 1.549,37 euro l’anno (rigo E24 del modello 730/2009, rigo RP25 Unico/2009)

Si debbono conservare le ricevute dei bollettini Inps, sia ai fini dell’assistenza alla compilazione della dichiarazione da parte di Caf  e commercialisti, sia per esibirle in caso di controlli fiscali.

 

Solo badanti:

Chi ha un reddito fino a 40 mila euro lordi, può detrarre dall’imposta lorda il 19% delle spese sostenute per gli assistenti di persone non autosufficienti, per un importo massimo di 2.100 euro l’anno. La detrazione spetta al soggetto non autosufficiente o ai familiari che sostengono la spesa (rigo E15 del modello 730/2009, rigo RP15 Unico/2009).

Per poter usufruire di questa agevolazione sono necessari:

- il certificato medico, rilasciato da un medico specialista o generico, che attesti la condizione di non autosufficienza;

- le ricevute delle retribuzioni erogate, firmate dalla badante.