Circolare Territorio 01/08/2005 n. 9
Attuazione provvedimento di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Revisione parziale classamento).
* Nota: Il testo del comma citato nonché di quelli successivi  è riportato in fondo a questa circolare.: 
La determinazione direttoriale 16/2/05 è riportata in fondo a questa circolare
 
Sintesi:
La circolare fornisce direttive in merito all'applicazione dell'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente i processi di revisione parziale di classamento nelle microzone comunali, definite ai sensi dell'articolo 2 del DPR 23 marzo 1998 n. 138. In particolare la circolare è relativa alla fase dell'individuazione delle microzone per le quali può essere attivato lo speciale processo revisionale, ricorrendo le condizioni previste dalla legge. La stessa circolare contiene in allegato una nota tecnica illustrativa della procedura "Gestione microzone - Microzone 1998" integrata con la nuova funzionalità "Gestione 335", mirata alla elaborazione di report comunali individuativi delle microzone "anomale".
1 Premessa 
Come è noto, l'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004 prevede l'attivazione, su richiesta dei Comuni interessati, di processi di revisione parziale di classamento nelle microzone comunali, definite ai sensi dell'articolo 2 del DPR 23 marzo 1998 n. 138, che presentano particolari caratteri di anomalia rispetto al contesto comunale.
Le molteplici fasi di attuazione del processo, peraltro caratterizzate da diversi livelli di difficoltà, sono sostanzialmente riconducibili alle seguenti due macrofasi: 
·                            . individuazione delle microzone per le quali può essere attivato il processo revisionale, ricorrendo le condizioni previste dalla legge;
·                            . attivazione ed attuazione del processo di revisione parziale del classamento. 
Con la presente circolare viene disciplinata principalmente la prima delle suddette macro-fasi del processo.
2 Ambito di applicazione 
Come già rilevato, il comma 335 prevede che, previa specifica richiesta dei Comuni interessati, vengano attivati a cura dell'Agenzia del Territorio processi di revisione parziale del classamento delle unità immobiliari site nelle microzone comunali "anomale", per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato di microzona ed il corrispondente valore medio catastale, individuati con i criteri di seguito richiamati, si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali. 
Con la determinazione direttoriale del 16/2/05, pubblicata sulla G.U. n. 40 del 18/2/05 ed emanata in attuazione del comma 339 del citato articolo 1 della legge n. 311/2004, sono state disciplinate in particolare, all'articolo 1, le modalità di aggiornamento del valore medio di mercato, con riferimento ai valori dell'osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia, e segnatamente al secondo semestre 2004.
Più precisamente i valori di mercato aggiornati da assumere sono quelli relativi alla destinazione prevalente delle unità immobiliari presenti in ciascuna microzona comunale, secondo il quadro di qualificazione previsto dal D.P.R. 138/98 e tenuto conto delle correlazioni con le attuali categorie catastali. 
Nelle linee guida allegate alla suddetta determinazione:
·                            . sono riportati i criteri e le modalità operative atti a calcolare il rapporto sopra definito per le singole microzone di un Comune e, quindi, ad individuare quelle "anomale";
·                            . è preliminarmente specificato che il suddetto rapporto ha una significatività statistica solo per Comuni con un numero di microzone superiore o uguale a tre; 
·                            . è stabilito nel +/- 35% la soglia di scostamento minimo tra il rapporto di microzona e quello medio di comune, affinchè sia attivabile il processo di revisione. Detta soglia può essere modificata, ma solo con finalità incrementative, con specifico provvedimento dell'Amministrazione comunale.
Inoltre, dalle preliminari attività di elaborazione previste dalle suddette linee guida è emerso che nell'ambito di uno stesso Comune possono essere presenti microzone con numero di unità immobiliari marcatamente esiguo rispetto alla media di microzona, tale da consigliarne l'esclusione dal processo sia in relazione al modesto livello di perequazione fiscale conseguibile sia in rapporto a considerazioni di natura statistica. Il livello minimo di significatività delle u.i. presenti in ciascuna microzona è stato fissato nel 5% del suddetto valore medio e le relative modalità di individuazione sono riportate nell'allegata nota tecnica.
3 Processo operativo per la determinazione del rapporto caratterizzante le microzone anomale. 
Il processo di elaborazione e calcolo dei rapporti individuativi delle microzone anomale si sviluppa nelle fasi operative di seguito sinteticamente richiamate e riguardanti di norma tutte le microzone comunali:
a. individuazione del valore medio unitario di mercato, per ogni microzona, aggiornato sulla base dei dati OMI,
b. determinazione del valore medio unitario catastale ICI, per ogni microzona, individuato come rapporto fra la somma del valore catastale ICI, relativo a tutte le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali interessate dal processo, e quella della superficie catastale delle medesime u.i.;
c. calcolo del rapporto a/b, con riferimento alla singola microzona (rapporto di microzona) ed all'insieme delle microzone comunali (rapporto medio comunale). 
Le suddette fasi operative sono descritte dettagliatamente nell'allegata nota tecnica. 
Per le operazioni sopra richiamate è stata predisposta la procedura "Gestione 335", che integra la procedura "Gestione microzone: Microzone 1998" già attiva presso gli Uffici provinciali. La nuova procedura consente il rilascio per ciascun Comune di un report contenente le informazioni necessarie alle verifiche per l'applicabilità del comma 335.
In particolare per ogni microzona, con destinazione prevalente R (residenziale), T1 (negozi e botteghe), T2 (magazzini e laboratori) o T7 (uffici o studi privati), appartenente ai Comuni con un numero di microzone >= 3, il report contiene tra l'altro informazioni circa:
·                            . le unità immobiliari (numero, rendita, consistenza, superficie in mq convenzionali, ai sensi del D.R. 138/98);
·                            . il valore medio catastale unitario (VC);
·                            . il valore medio di mercato aggiornato unitario (VM);
·                            . il rapporto di microzona (R = VM / VC);
·                            . il rapporto di soglia per ciascuna microzona (rs), cioè il quoziente tra R e la media aritmetica dei valori R relativi all'insieme delle microzone comunali (RC).
La funzionalità introdotta consente all'Ufficio di elaborare i dati fino alla fase di validazione. La successiva fase di "produzione e trasmissione dei dati al Comune" si realizza e si sviluppa con l'invio a ciascun Comune interessato di un file in formato excel contenente le informazioni descritte al successivo paragrafo 4. 
Il processo si conclude con la produzione per ciascuna provincia di un prospetto riportante l'elenco dei Comuni interessati e, per ciascun Comune, delle microzone anomale, nonchè l'indicazione della avvenuta validazione e trasmissione ai Comuni dei suddetti file.
Per i Comuni appartenenti a province per le quali sono ancora in corso gli appalti per l'acquisizione dei dati metrici delle unità immobiliari desunti dalle planimetrie, il calcolo della superficie catastale può essere effettuato derogando dal limite minimo di significatività del 25% (vedi paragrafo 1.6 della nota tecnica allegata) e, comunque, fino ad una misura non inferiore al 10%. 
Le linee guida, al comma 5, prevedono che l'Agenzia del Territorio, scaduto il termine utile di cinque mesi previsti dalla determinazione direttoriale per l'elaborazione dei dati, renda disponibili gli stessi ai Comuni, che ne avanzino richiesta, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima. 
A tal fine, preliminarmente alla trasmissione, gli Uffici provinciali provvederanno, attraverso la procedura in esame, alle verifiche di congruenza degli archivi delle microzone.
I criteri metodologici ed operativi per la realizzazione delle suddette attività di verifica, sono stati rappresentati nella nota tecnica allegata.
4 Comunicazione ai Comuni interessati 
Al termine delle suddette operazioni, gli Uffici Provinciali comunicheranno la disponibilità dei dati ai Comuni interessati e, a richiesta degli stessi, provvederanno a fornire il file in formato excel che, per ogni microzona con destinazione prevalente R, T1, T2 o T7, riporta:
·                            . la destinazione; 
·                            . il valore medio catastale unitario (VC);
·                            . il valore medio di mercato aggiornato unitario (VM);
·                            . il rapporto di microzona (R = VM / VC);
·                            . il rapporto di soglia (rs = R / RC).
È appena il caso far presente che dovrà essere fornito riscontro anche ai Comuni che già in precedenza abbiano richiesto i dati e non provvedano a rinnovare la richiesta medesima. In questa ultima ipotesi i 30 giorni per l'inoltro del file decorre dalla data in cui è stata inoltrata ai Comuni stessi la comunicazione circa la disponibilità dei dati.
La comunicazione è effettuata con lettera raccomandata tramite il servizio postale, ovvero mediante consegna a mano all'incaricato del Comune previa sottoscrizione del duplo per attestazione di avvenuta ricezione.
In questa fase di analisi preliminare deve essere sviluppato un dialogo con i Comuni, finalizzato a fornire loro ogni possibile supporto utile alla assunzione di provvedimenti motivati e correttamente documentati. In particolare, su richiesta dei Comuni, potranno essere fornite indicazioni di massima, su base statistica, circa il livello ottimale di incremento/decremento del "rapporto di microzona", che dovrebbe essere conseguito in ciascuna microzona, per ottenere un'efficace perequazione soprattutto in relazione ai valori delle microzone contigue, e per consentire una previsione di massima delle variazioni delle rendite catastali e quindi delle basi imponibili. Di norma, l'intervento revisionale è finalizzato a riportare lo scostamento della microzona anomala ad un valore prossimo allo scostamento medio delle microzone contigue non anomale ovvero ad annullare completamente lo scostamento medesimo (nel caso di microzone contigue con valore medio di scostamento di segno opposto a quello della microzona in esame). In tale analisi preliminare l'Ufficio avrà altresì cura di verificare il margine di operabilità del processo perequativo tenendo presente il vigente prospetto delle tariffe associato al quadro di qualificazione e la distribuzione delle frequenze dei classamenti in atti per le unità immobiliari presenti nella microzona.
Questa ultima verifica potrà suggerire, d'intesa con i Comuni, l'attivazione, in via alternativa, dell'ordinario procedimento revisionale che prevede, fra l'altro, l'integrazione del richiamato prospetto tariffario. È appena il caso di evidenziare che il processo revisionale ordinario richiede dei tempi tecnici attuativi superiori per la necessità di acquisire i previsti pareri e completare l'iter approvativo.
5 Gestione delle richieste inoltrate dai Comuni interessati all'attivazione del processo revisionale.
Ricevute le richieste, l'Ufficio provvederà ad aggiornare lo specifico archivio previsto dalla procedura "Gestione 335", attraverso la registrazione del numero di protocollo e della data di richiesta. Quindi procederà all'esame di merito, verificando l'esistenza dei presupposti per l' attivazione del processo di revisione parziale del classamento.
A tale riguardo si specifica che la revisione, qualora attivata deve interessare di norma tutte le microzone per le quali il rapporto di soglia (rs) risulti superiore a 1,35 od inferiore 0,65, a meno che il Comune non abbia indicato nella comunicazione, l'avvenuta adozione mediante specifico provvedimento di un incremento della soglia di scostamento minimo come definita nel paragrafo 2, unitamente agli estremi del provvedimento medesimo. In tal caso le verifiche verranno eseguite con riguardo a questo ultimo valore di soglia. 
In entrambi i casi le suddette attività devono essere sviluppate entro 10 gg dalla data di ricevimento della richiesta. Alla richiesta medesima è allegata copia degli eventuali provvedimenti amministrativi citati.
Al fine di consentire l'emanazione dei provvedimenti direttoriali nel rispetto dei termini previsti dalla citata determinazione del 16/02/2005, gli Uffici provinciali provvedono ad acquisire a sistema, attraverso le specifiche procedure di imminente attivazione, le risultanze delle verifiche, relative ai Comuni ed alle microzone che hanno evidenziato la presenza dei presupposti per l'attivazione del processo revisionale parziale in esame. 
6 Monitoraggio delle attività
Le Direzioni Regionali utilizzando le specifiche procedure di consultazione rese disponibili a sistema avranno cura di monitorare lo stato di avanzamento delle attività, adottando ogni possibile provvedimento affinchè le stesse siano completate nei termini previsti dalle più volte richiamate linee guida. Entro il 10 di ogni mese del corrente anno a partire dal mese di settembre, le medesime Direzioni relazioneranno alla Scrivente indicando lo stato di avanzamento delle attività con riferimento al mese precedente (dati incrementali relativi al numero di richieste: pervenute, evase nei termini, evase globalmente, non evase nei termini).
7 Disposizioni finali 
Per l'attuazione della seconda fase del processo revisionale, concernente l'emanazione dei decreti di attivazione dei processi e lo svolgimento delle conseguenti operazioni di revisione del classamento, sono in corso di predisposizione le necessarie procedure informatiche operative a supporto delle attività agli Uffici. Le connesse modalità attuative saranno definite con successive circolari e disposizioni operative.
Si informa infine che sulla materia, in particolare per quanto concerne la seconda fase del processo, sono previsti specifici corsi di formazione con presumibile avvio nel prossimo autunno.
Come già sottolineato, gli Uffici provinciali avranno cura di fornire ai Comuni interessati, una diffusa informativa sui processi ed ogni possibile supporto e forma di collaborazione per il loro corretto svolgimento.
Le Direzioni Regionali supporteranno gli Uffici provinciali nell'attuazione della presente circolare e ne verificheranno l'operatività nell'ambito delle presenti disposizioni. 
ALLEGATO  (vedi documento in formato PDF)

 

NOTE

Art. 1, commi 335-339, della legge 30 dicembre 2004, n. 311

335. La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali, è richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio. Per i calcoli di cui al precedente periodo, il valore medio di mercato è aggiornato secondo le modalità stabilite con il provvedimento di cui al comma 339. L’Agenzia del territorio, esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento revisionale con provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima.

336.Omissis.

337. Omissis.

338. Gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l’inadempimento degli obblighi di cui all’articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, dall’articolo 31 del medesimo regio decreto-legge n. 652 del 1939, come rideterminati dall’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, con riferimento al mancato adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 20 e 28 del citato decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, sono elevati rispettivamente a euro 258 e a euro 2.066.

339. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le modalità tecniche e operative per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 336 e 337.

 

Determinazione Territorio 16 febbraio 2005

Provvedimento emanato ai sensi del comma 339 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di classamenti catastali di unità immobiliari di proprietà privata. Linee guida.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto l'art. 1, comma 339, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che ha previsto l'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio da adottare previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Vista l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 4 febbraio 2005, con rep. n. 69;

Determina:

Capo I Modalità operative per l'aggiornamento del valore medio di mercato di microzona, individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 1.

Modalità di aggiornamento del valore medio di mercato

1. Per la selezione delle microzone interessate dalla revisione parziale del classamento, prevista dall'art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il valore medio di mercato per microzona, individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, è aggiornato utilizzando i valori dell'osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio, di cui al successivo comma 3, riferiti al secondo semestre 2004.

2. L'aggiornamento del valore medio di mercato suddetto si effettua calcolando:

a) il valore centrale dell'intervallo dei valori indicati nell'osservatorio, con riferimento alla tipologia immobiliare omogenea a quella del valore medio di mercato individuato ai sensi del citato regolamento ed alla zona territoriale dell'osservatorio corrispondente alla microzona comunale;

b) la media dei relativi valori centrali, qualora ad una microzona corrispondano due o più zone territoriali dell'osservatorio.

3. Gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio mettono a disposizione, su richiesta del comune, valori medi di mercato delle microzone determinati in base al comma 2, oppure i valori contenuti nella banca dati dell'osservatorio del mercato immobiliare relativi al secondo semestre 2004.

Capo II Modalità tecniche e operative per l'attuazione dell'art. 1, comma336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311

Art. 2.

Individuazione delle unità immobiliari oggetto di rideterminazione della rendita

Omissis

Art. 3.

Contenuti del provvedimento per la richiesta di presentazione dell'atto di aggiornamento catastale

Omissis.

Art. 4.

Adempimenti a carico dei titolari di diritti reali sulle unità immobiliari

Omissis.

Art. 5.

Adempimenti a carico dell'Agenzia del territorio in caso di inadempienza da parte dei soggetti interessati

Omissis.

Art. 6.

Modalità operative per lo scambio di informazioni fra Agenzia e comuni

Omissis.

Art. 7.

Monitoraggio del processo

Omissis.

Capo III Disposizioni finali

Art. 8.

Notifica degli atti attributivi delle nuove rendite

1. Gli atti attributivi delle nuove rendite, unitamente alla quantificazione degli oneri indicati al comma 3 dell'art. 6, sono notificati secondo la normativa vigente e devono contenere le indicazioni previste per gli atti impugnabili, richiamate all'art. 19 del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546.

2. I comuni collaborano con gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio nell'attività di notifica delle nuove rendite attribuite alle unità immobiliari in applicazione dell'art. 1, commi 335 e 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Art. 9.

Ulteriori modalità applicative

1. Ai fini della concreta applicazione del presente provvedimento, l'Agenzia del territorio opera nel rispetto delle «Linee guida» allegate alla presente determinazione, di cui costituiscono parte integrante.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2005 Il direttore: Picardi

 

Allegato

LINEE GUIDA DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO E DELLE RAPPRESENTANZE DELLE AUTONOMIE LOCALI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DI SPECIFICI CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO EX Art. 1, COMMA 339, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311

Premessa.

Le presenti linee guida rappresentano lo strumento per garantire la migliore collaborazione tra comuni e Agenzia del territorio nel rispetto dei reciproci ruoli.

In particolare, esse stabiliscono criteri operativi in ordine:

alla fase della richiesta avanzata dai comuni - ed alla successiva verifica - per l'eventuale procedibilità alla revisione parziale del classamento di singole microzone (art. 1, comma 335, legge 30 dicembre 2004, n. 311);

Tali criteri operativi, essendo condivisi in sede di conferenza Stato-città e autonomie locali, saranno alla base delle direttive da emanare per gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, rappresentando altresì una precisa guida per l'orientamento dei comuni.

In secondo luogo, le presenti linee guida indicano le modalità operative in ordine alla accessibilità ai dati necessari allo svolgimento della istruttoria per la selezione delle microzone per le quali eventualmente richiedere, da parte dei comuni, la revisione parziale del classamento.

Criteri e modalità operative.

1. Il metodo previsto dall'art. 1, comma 335, della legge 311 del 2004, al fine di selezionare le microzone interessate dalla revisione parziale del classamento richiede la possibilità di determinare un rapporto tra valore medio di mercato e il corrispondente valore medio catastale relativo, sia alla singola microzona che all'insieme delle microzone comunali. Ciò al fine di selezionare la microzona che mostra una «significativa» anomalia, in termini di scostamento tra i due valori rispetto allo scostamento mediamente riscontrato per l'insieme delle microzone. Tale metodo è significativo allorchè: a) sia calcolabile un valore medio del rapporto per l'insieme delle microzone e b) consenta di individuare il dato «anomalo» di cui sopra. Dal punto di vista metodologico la lettera a) è soddisfatta se le microzone valorizzate sono superiori o uguale due; la lettera b), invece, richiede che le microzone sussistenti nel territorio comunale siano almeno superiori o uguali a tre.

Pertanto affinchè un comune possa procedere alla selezione dell'eventuale microzona su cui svolgere la revisione parziale del classamento, occorre che il relativo territorio sia ripartito in almeno tre microzone.

Si ribadisce che non debbono essere incluse nel limite indicato, conseguentemente debbono essere prese in considerazione per il calcolo del rapporto di cui alla lettera d) del successivo punto 2, le microzone afferenti a porzioni di territorio comunale prive di possibili valorizzazioni di fabbricati, con riferimento ai dati presenti nell'osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio, e quelle caratterizzate dalla prevalenza di unità immobiliari non ordinarie per destinazione e tipologia catastale.

2. Ai fini dell'applicazione del metodo di cui al criterio operativo 1 si definisce:

a) valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, per la singola microzona: il valore individuato dalle amministrazioni comunali, ovvero in carenza di determinazione dei comuni, dagli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, nel processo di definizione delle microzone comunali;

b) valore medio di mercato aggiornato per singola microzona: il valore della lettera a) aggiornato secondo le modalità operative disposte dal provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio;

c) valore medio catastale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: il valore unitario per metro quadrato di superficie ottenuto come quoziente tra la sommatoria dei valori costituenti la base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili relativi alle unità immobiliari ubicate nella microzona e omogenee, per destinazione e categoria catastale, a quelle di riferimento per il valore di cui alla lettera a), e la superficie complessiva delle medesime unità immobiliari; la superficie delle unità immobiliari è desunta, con riferimento al territorio analizzato, dalla banca dati catastale in forma diretta o indiretta attraverso il vano medio;

d) rapporto tra valore medio di mercato aggiornato della singola microzona e valore medio catastale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: il quoziente tra il valore numerico di cui alla lettera b) e quello della lettera c);

e) analogo rapporto di cui alla lettera d) per l'insieme delle microzone comunali: la media dei quozienti di cui alla lettera d).

3. La revisione parziale del classamento può essere attivata per le microzone in cui il rapporto, di cui alla lettera d) del criterio operativo 2, si discosta significativamente dal valore del rapporto medio, di cui alla lettera e) del medesimo criterio operativo. Il termine significativamente non può intendersi inferiore ad uno scostamento di più del 35 per cento tra i due rapporti. Ciascun comune, può assumere un valore percentuale più elevato di quello testè indicato per selezionare le «anomalie», ma non una percentuale inferiore.

4. Per il calcolo dei rapporti previsti al criterio operativo 2, il periodo di riferimento dei valori pubblicati dall'osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio è quello relativo al secondo semestre 2004.

5. Per l'anno 2005, entro cinque mesi dall'entrata in vigore del provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, quest'ultima predispone i dati e le elaborazioni per determinare i valori ed i rapporti di cui al criterio operativo 2. Una volta predisposti i dati e le elaborazioni, questi sono resi disponibili entro trenta giorni dalla data di richiesta del comune.

Le operazioni di revisione parziale del classamento sono richieste dai comuni tramite motivata istanza da trasmettere ai competenti uffici provinciali dell'Agenzia del territorio.

6. L'Agenzia del territorio emana, previa verifica dei presupposti delle richieste pervenute dai comuni, entro il 31 maggio e il 30 novembre i provvedimenti di attivazione della revisione del classamento di cui all'art. 1, comma 335, ultimo periodo, della legge 31 dicembre 2004, n. 311, relativi alle richieste pervenute rispettivamente entro il 15 aprile e il 15 ottobre di ciascun anno.

7. I comuni possono segnalare agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, unitamente alla richiesta di revisione parziale del classamento, le unità immobiliari ricadenti nelle microzone interessate per le quali viene attivato il procedimento disciplinato dall'art. 1, comma 336, della legge 31 dicembre 2004, n. 311.