<Decreto-legge n. 294 del 29 dicembre 2000. Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura>.

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 303 del 30 dicembre 2000 è stato pubblicato il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, in tema di " Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura". Il provvedimento è entrato in vigore il 31 dicembre 2000.

Si forniscono le seguenti indicazioni sui contenuti del provvedimento ai fini di un più puntuale vaglio delle implicazioni dello stesso anche per i profili operativi. Tali indicazioni sono il frutto di un primo approfondimento dell'articolato del decreto-legge n. 394/2000; si fa riserva pertanto di fornire ulteriori precisazioni.

Articolo 1, comma 1 Interpretazione autentica della legge n. 108/96 Il comma 1 dell'articolo 1, del decreto-legge n. 394/2000 precisa, con norma di interpretazione autentica, che l'usurarietà del tasso degli interessi che derivi dal superamento del limite previsto dall'art. 644, comma 3, del codice penale - così come stabilito ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108/96 (tasso medio aumentato della metà: cosiddetto tasso soglia) - va determinata con riferimento esclusivo al momento della pattuizione degli interessi. Conseguentemente è del tutto irrilevante la circostanza che detto tasso superi il limite di cui al tasso soglia al momento in cui gli interessi sono corrisposti.

Per interessi si intendono quelli pattuiti a qualunque titolo, e quindi interessi corrispettivi, compensativi o moratori.

Trattandosi di norma di interpretazione autentica, che rileva - come precisato - sia ai fini penali (art. 644 c.p.) sia ai fini civilistici (interessi usurari di cui all'art. 1815, comma 2, c.c.), non v'è dubbio che la stessa si applichi da quando la legge n. 108/96 è entrata in vigore. La disposizione del primo comma concerne quindi sia i finanziamenti già stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto-legge (ante o post legge n. 108/96) sia quelli che saranno stipulati in futuro fornendo un quadro di certezze all'operatività degli intermediari sia passata sia prospettica.

Articolo 1, commi 2 e 3 A) Rinegoziazione del tasso contrattuale dei mutui a tasso fisso Il comma 2 dell'articolo 1, dispone che il tasso degli interessi dei finanziamenti a tasso fisso in essere al 31 dicembre 2000, che rientrano nella categoria dei mutui, quale individuata - con decreto del Ministro del tesoro - ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 108/96, sia sostituito dai tassi di cui al comma 3, dell'articolo 1 del decreto-legge, qualora superiore a tali tassi.

Il tasso applicabile in sostituzione di quello convenuto in contratto non può essere superiore alla media dei rendimenti lordi dei BTp con vita residua superiore ad un anno (Rendistato) nei venticinque anni che precedono l'anno calendariale di riferimento, maggiorata di mezzo punto percentuale; conseguentemente tale tasso può variare di anno in anno. I dati mensili relativi a tali rendimenti sono pubblicati dalla Banca d'Italia su "Supplementi al Bollettino Statistico-Mercato finanziario".

Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 1 il tasso di sostituzione è stabilito per le rate scadenti dal 3 gennaio al 31 dicembre 2001 in misura non superiore al 12,71% (media dei rendimenti lordi dei BTp pari al 12,21% maggiorata di mezzo punto percentuale; la media è calcolata come media semplice dei rendimenti annuali lordi dei BTP con vita residua superiore all'anno rilevati nel periodo gennaio 1976-ottobre 2000).

Considerato che la maggiorazione di mezzo punto percentuale non si applica alle "... persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta...", per i mutui a tasso fisso stipulati da tali soggetti la misura del 12,71% è ridotta al 12,21%.

Il riferimento alle "persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta" è nella sostanza quello utilizzato ai fini della qualifica di consumatore da varie disposizioni normative sia comunitarie sia nazionali (cfr. ad esempio Direttiva n. 87/102/Cee, art 2, paragrafo 1, lettera a); Direttiva n. 93/13/Cee, art. 2, lettera b); art. 121, comma 1, del D.Lgs. n. 385/1993; legge 6 febbraio 1996, n. 52, art. 25; legge 30 luglio 1998 n. 281, art. 2, comma 1, lettera a).

La maggiorazione di mezzo punto percentuale - come precisato nella relazione al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 394/2000 - è finalizzata a "...coprire i maggiori costi della raccolta e le spese di revisione dei contratti". Ancorché non espressamente specificato nel testo del decreto-legge si deve ritenere che il legislatore abbia voluto comunque garantire la gratuità per il mutuatario della sostituzione del tasso contrattuale, sia esso consumatore o meno.

Trattandosi di un meccanismo di carattere automatico, la sostituzione del tasso contrattualmente previsto non richiede specifiche pattuizioni con il mutuatario né specifiche richieste da parte del mutuatario stesso. É pertanto sufficiente che gli intermediari provvedano a ricalcolare le rate in scadenza al nuovo tasso (operazione ovviamente possibile per le sole rate relative al corrente anno, in cui il livello del valore medio di riferimento è già noto) e a fornire le conseguenti informazioni ai mutuatari.

Il decreto-legge al secondo comma sottolinea la possibilità per ciascuna banca di convenire ("...salvo diversa pattuizione più favorevole per il debitore...") l'applicazione di condizioni più vantaggiose per il mutuatario. Tali condizioni dovranno quindi essere concordate al fine di assicurarne la maggiore vantaggiosità, in raffronto con i tassi di sostituzione.

A tale proposito si rammenta l'auspicio autorevolmente espresso dal Governatore della Banca d'Italia per una tempestiva rinegoziazione dei mutui per pervenire anche al di sotto del tasso massimo indicato nel decreto-legge. L'auspicio ha trovato espressa adesione nelle dichiarazioni formulate dal Presidente dell'Abi e dai vertici di primarie banche.

B) Tipologia delle operazioni In merito alla tipologia di operazioni oggetto dei commi 2 e 3, dell'articolo 1 del decreto-legge n. 394/2000 si ritiene di dover formulare le seguenti ulteriori precisazioni. Tali operazioni devono presentare le seguenti caratteristiche concomitanti:

* essere a tasso fisso * risultare tuttora in essere alla data del 31 dicembre 2000 e prevedere rate in scadenza successivamente al 2 gennaio 2001; nella sostanza quindi essere state stipulate non oltre il 31 dicembre 2000 * non prevedere il concorso dello Stato o di altri enti pubblici nel pagamento delle rate (non essere agevolati) * essere stati stipulati nella forma di mutui e quindi con le caratteristiche di cui all'art. 1813 e seguenti del codice civile * rientrare nella categoria dei mutui individuata con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 108/96.

Quanto a quest'ultima specificazione si ritiene che il legislatore abbia voluto precisare con ancora maggiore chiarezza, integrando le specificazioni già fornite in via generale (in essere al 31.12.2000, forma giuridica di mutuo, tasso fisso, non agevolato), la tipologia operativa delle operazioni di finanziamento interessate.

Si ricorda a tale proposito che con decreto del ministro del Tesoro del 20 settembre 2000 emesso ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 108/96, sono state individuate, in quanto diversificate dalla categoria dei mutui, le seguenti ulteriori categorie omogenee di operazioni: apertura di credito in conto corrente, finanziamento per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, crediti personali, crediti finalizzati all'acquisto rateale, operazioni di factoring, operazioni di leasing, prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, altri finanziamenti a breve e medio/lungo termine.

Ai fini di un ancor più puntuale apprezzamento delle caratteristiche intrinseche delle operazioni di cui alla categoria dei mutui va ricordato che dalle indicazioni fornite sia nel decreto ministeriale di rilevazione dei tassi effettivi globali medi delle diverse categorie di operazioni, da ultimo con provvedimento del 20 dicembre 2000, pubblicato nella G.U., Serie generale, n. 302 del 29 dicembre 2000 (cfr. in particolare la legenda delle categorie di operazioni) sia in sede di Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura, pubblicate nella G.U., Serie generale, n. 196 del 21 agosto 1999 (cfr. in particolare la Categoria 7 "mutui") deriva che le operazioni i cui tassi sono rilevati ai fini della determinazione del tasso medio (e quindi del tasso soglia) dei mutui sono quelle che:

* siano oltre il breve termine (e quindi con durata originaria superiore ai 18 mesi) * siano assistite, anche parzialmente, da garanzie reali * non abbiano la forma tecnica del conto corrente o del prestito personale * prevedano l'erogazione in unica soluzione e il rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale ed interessi.

C) Rate di imminente scadenza Considerata la possibile imminente scadenza di rate a valere sui contratti in oggetto è possibile che il mutuante non sia praticamente in condizione di applicare il tasso di sostituzione con operatività immediata; al riguardo appare necessario procedere tempestivamente alla opportune comunicazioni alla clientela ed ai conseguenti conguagli. Si rileva a tale proposito che lo stesso decreto-legge n. 394/2000 ha previsto che l'ultimo mese utile per l'effettuazione della media dei BTp sia l'ottobre del mese antecedente al periodo annuale cui si riferisce il nuovo tasso di sostituzione, al fine di fornire all'intermediario un periodo di tempo congruo per applicare il nuovo tasso.

Articolo 1, comma 4 Finanziamenti e prestiti concessi o ricevuti dalla Pubblica Amministrazione Ai sensi del comma 4, dell'articolo 1 del decreto-legge n. 394/2000 " Le disposizioni legislative in materia di limiti di tassi di interesse non si applicano ai finanziamenti ed ai prestiti, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, concessi o ricevuti in applicazione di leggi speciali in materia di debito pubblico di cui all'articolo 104 del trattato sull'Unione Europea." Si deve ritenere che con quanto disposto al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 394/2000 si sia voluto escludere le operazioni di cui è parte la Pubblica Amministrazione, in quanto prenditrice o somministratrice di fondi, dall'applicazione delle previsioni, di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, in tema di sostituzione dei tassi.

Quanto al concetto di debito pubblico di cui all'art. 104 del trattato dell'Unione Europea, si ritiene che lo stesso possa essere letto al fine di individuare con precisione le operazioni di prestito e di finanziamento non considerate dal provvedimento, alla luce della nozione di debito pubblico, assunta dall'art. 104 (ex 104 C) del Trattato, così come specificata dal Protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992.

In base all'art. 2 del Protocollo "Nell'art. 104 C (ora 104) del Trattato... per pubblico si intende la Pubblica Amministrazione, vale a dire l'amministrazione statale, regionale o locale e i fondi di previdenza sociale, ad esclusione delle operazioni commerciali, quali definiti nel Sistema europeo di conti economici integrati".

Ai fini di una puntuale individuazione degli enti le cui passività sono riconducibili al debito pubblico, ai sensi dell'art. 104 del Trattato, sembra quindi potersi fare riferimento al documento della Banca d'Italia del novembre 1997 "Classificazione della clientela per settori di attività economica". Tale classificazione fa riferimento alle modalità seguite dall'Istat che riflettono, a loro volta, quelle utilizzate nel Sistema Europeo dei Conti nazionali e regionali (Sec 95) di cui al Regolamento (Ce) n. 2223/96 del 25 giugno 1996 del Consiglio dell'Unione Europea.

La composizione per unità istituzionali di appartenenza del settore "Amministrazione pubblica" è specificata in dettaglio negli elenchi contenuti in appendice al suddetto documento.

Si fa presente che il decreto-legge in oggetto dovrà essere convertito in legge entro il 28 febbraio 2001. Si applica l'articolo 77, comma 3, della Costituzione.