2) Manovra bis: l’incremento della burocrazia

 

Cinque nuove dichiarazioni per l’appaltatore

 

La manovra bis del Governo Prodi ha anche incrementato le certificazioni delle imprese edili, con quattro nuove “dichiarazioni”. Eccole..

Documento di regolarità fiscale. Vedrà la luce una nuova dichiarazione con la quale le imprese attesteranno il regolare versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente. Si tratterà insomma di un’ integrazione dell’attuale Durc,. che si occupa solo della regolarità dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro.

L’appaltatore risponderà in solido con il subappaltatore, entro un anno dal termine dei lavori e nei limiti di quanto gli deve, della sua regolarità fiscal-contributiva. Dovrà sospendere i pagamenti al subappaltatore fino all'esibizione di questa nuova documentazione (anche in deroga, quindi, a un eventuale contratto). Con la verifica dell’esistenza della dichiarazione stessa, si libererà da ogni responsabilità a proposito. Una misura che l’Ance condivide, ma a un patto: che si tratti di una documentazione agile e semplice e che l’appaltatore non debba sostituirsi al Fisco o al Ministero del lavoro nei loro compiti istituzionali: i controlli sui documenti e “sul campo”.

Responsabilità del committente. Il committente che stipula un contratto d’appalto nell'ambito di attività soggette a Iva, dovrà pretendere prima del pagamento anch’egli, dall’appaltatore e dal subappaltatore, la documentazione sulla regolarità fiscal-contributiva. Se non lo fa è punito con la sanzione amministrativa da euro 5. 000 a euro 200.000. La regola vale, ad esempio, anche per il piccolo negoziante che si faccia ristrutturare l’esercizio o l’avvocato che faccia metterà a posto lo studio professionale. Escluse spa, srl e Enti pubblici.

Comunicazione assunzioni. Dal 12 agosto i datori di lavoro sono tenuti a comunicare agli uffici competenti l’assunzione di nuovi lavoratori il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporti con documentazione avente data certa (e-mail, fax, raccomandata, ecc.).

Tessera di riconoscimento. Dal 1° ottobre scatta l’obbligo per le imprese edili con dieci o più dipendenti di munirli di una tessera con foto, generalità e indicazione del datore di lavoro. Per le altre basta l’annotazione degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori in un apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro. In mancanza, sanzioni in capo al datore di lavoro da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, ed in capo al dipendente che no mostri la tessera, da 50 a 300 euro.

Niente ammortamento sulla aree. Non più ammortizzabili fiscalmente le aree occupate da fabbricati strumentali. Si uniformano così i principi fiscali a quelli di redazione del bilancio, per i quali è già prevista la separata indicazione contabile del valore del fabbricato da quello del terreno. Per riuscire a “scorporare” il valore del fabbricato da quello dell’area, bisognerà incaricare un tecnico iscritto all’albo (ingegneri, architetti, geometri o periti industriali edili) che rediga un’apposita perizia. In ogni caso, se il fabbricato è industriale (capannoni o simili) il valore dell’area non potrà essere inferiore al 20%, o al 30% del totale dei valori. Esclusi solo gli impianti e i macchinari, anche se infissi al suolo. La disposizione dal periodo d’imposta in corso al 4 luglio 2006.