Immobili nuovi: norme poco applicabili sulla certificazione energetica

 

Edifici nuovi o integralmente ristrutturati: due disposizioni nella Finanziaria 2008 creano gravi difficoltà applicative. La prima (comma 288, art. 1), operativa dall’1 gennaio 2009, dispone che per il rilascio del permesso di costruire occorre la certificazione energetica dell’edificio nonché del risparmio idrico e del riciclo delle acque piovane. Occupiamoci prima della sola certificazione. Si noti innanzitutto che tale norma ha efficacia limitata nel tempo, perché valida “in attesa dell’emanazione dei provvedimenti attuativi di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”. Si tratta delle latitanti “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, che avrebbero dovuto vedere la luce entro il 5 febbraio 2006, più volte promesse e mai emanate. A loro volta, però, le “Linee guida” sono una norma non vincolante ma di indirizzo e consiglio verso le Regioni per predisporre la certificazione energetica. A rigor di logica, quindi,si sarebbe dovuto condizionare l’efficacia dell’articolo non all’emanazione delle linee guida, ma al loro recepimento da parte delle Regioni. Fino a tale momento, infatti, non sarebbe dato di sapere che cosa sia la “certificazione energetica dell’edificio” in quella determinata regione, e quindi non si può subordinare ad essa il rilascio del permesso di costruire: quindi creare un periodo transitorio in cui la certificazione va fatta, è un assoluto non senso. A dire il vero Regioni come la Lombardia o l’Emilia Romagna l’hanno già definita, bypassando le Linee Guida: ma le altre?

Ci sono commentatori che hanno suggerito che in mancanza della certificazione, si debba fare riferimento all’attestato di “qualificazione energetica”, cioè a un documento redatto da un tecnico abilitato sostitutivo della certificazione.

Ma cosa è questo attestato? Due cose diverse. Per il codice dell’energia si tratta documento obbligatorio presentato dal direttore dei lavori in Comune contestualmente alla dichiarazione di fine lavori. Esso ha lo scopo di ottenere il rilascio dell’attestato di certificazione energetica. Insomma, non si tratta di un documento sostitutivo, ma di una asseverazione del professionista che accelera la pratica per ottenere la certificazione. Viceversa per il decreto economia e finanze 19 febbraio 2007, che dispone i requisiti per ottenere le detrazioni fiscali del 55%, l’attestato di qualificazione (di cui è addirittura allegato un modello) è a tutti gli effetti sostitutivo della certificazione energetica, almeno finché la Regione non abbia emanato norme a proposito. Ma si tratta di una norma con fini solo fiscali, la cui efficacia non può essere estesa all’ambito edilizio e urbanistico (tanto è vero che è emanata dalle Finanze).

Passiamo ora alla seconda parte del comma 288. Nessuno sa, oggi, cosa sia la “certificazione delle caratteristiche strutturali dell’immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche”. Quindi, si è in attesa che qualcuno ce lo spieghi. Resta certo che filtrare le acque piovane e riutilizzarle per irrigazione, per gli sciacquoni e per le pulizie della casa, è molto costoso: occorre predisporre cisterne apposite e utilizzare componenti meccanici complessi e ad elevato consumo energetico.

 

Agibilità a rischio nelle case appena costruite

 

L’altra novità della Finanziaria è il comma 282 dell’articolo 2. Essa stabilisce che il rilascio del certificato di agibilità al permesso di costruire è subordinato alla presentazione della certificazione energetica dell’edificio. Questa norma è efficace da subito, cioè dal gennaio 2008.

Come è noto, l’agibilità è rilasciata dopo il termine dei lavori di costruzione o di ristrutturazione. Il relativo permesso di costruire,o la SuperDia, possono benissimo essere stata richiesti tre o quattro anni fa. Quindi, nel testo attuale, questa norma congelerebbe l’utilizzo di tutti gli edifici nuovi o integralmente ristrutturati finiti di edificare nel 2008, che dovrebbero prima essere adeguati agli standard (quali?) di certificazione energetica.

Naturalmente, non sarà così: le imprese edili continueranno a far riferimento agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi comunali e i comuni stessi, probabilmente, ignoreranno questo nuovo obbligo. Altrimenti sarebbe il blocco totale dell’edilizia, con tanto di famiglie che hanno acquistato la casa in costruzione costrette a bivaccare in tenda davanti agli stabili finiti, ma non ancora abitabili.

 

 

Fotovoltaico obbligatorio sui tetti. Ma quando?

 

L’installazione di fonti rinnovabili con produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa di nuova costruzione è prescritta dal comma 289 dell’articolo 1 della Finanziaria 2008, che riscrive la norma introdotta della Finanziaria 2008. Non si tratta più, per forza, di pannelli fotovoltaici (ammesse le biomasse, il geotermico, il vento, per esempio).

Il succo è però che tale prescrizione è valida per il cittadino quando, e se, sarà inserita in un regolamento edilizio comunale. E’ vero che i regolamenti dovrebbero recepirla entro il gennaio 2009, ma si tratta di un termine “ordinatorio”: quindi, basandosi sull’esperienza passata, potrebbero passare (e probabilmente passeranno) anni e anni prima che la norma scatti nella maggior  parte dei comuni.

Inoltre la Finanziaria lascia un dubbio: l’installazione è obbligatoria “compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento”, frase fumosa che evidentemente si lascia da chiarire ai comuni. Ulteriore novità è che la produzione energetica minima da fonti rinnovabili è di 5 kW  per i fabbricati industriali di superficie non inferiore a 100 metri quadrati .

 

 

Norme tecniche regionali sulla certificazione energetica

 

Emilia Romagna

 

Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici.

Approvato dall’Assemblea legislativa il 10 marzo 2008 (non ancora pubblicato sul Bur)

Lombardia

 

Certificazione energetica degli edifici – Modifiche ed integrazioni alla d. g. r. n. 5018/2007

D.g.r. 31 ottobre 2007 - n. 8/5773 (Bur 9 novembre 2007 3° Suppl. Straord. n. 45)

Determinazioni inerenti la certificazione energetica degli edifici, in attuazione del d.lgs. 192/2005 e degli artt. 9 e 25, l.r. 24/2006

D.g.r. 26 giugno 2007 - n. 8/5018 (Bur 20 luglio 2007, 3° Suppl. Straord. n. 29)

Piemonte

 

Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia

Legge 28 maggio 2007, n. 13 (Bur n. 22 del 31 maggio 2007)

Liguria

 

Regolamento di attuazione dell’articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22

Regolamento regionale 8 novembre 2007, n. 6 (Bur n. 19 del 28 novembre 2007, Parte I)

Alto Adige

 

Regolamento di esecuzione della legge urbanistica in materia di risparmio energetico

Dpgp 29 settembre 2004, n. 34 (Bur n. 52 del 28 dicembre 2004, supp. 1)

 

Fonte: Ufficio Studi Confappi Federamministratori